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La garanzia per lavori edili di ristrutturazione o altre esigenze

La garanzia per lavori edili di ristrutturazione o altre esigenze

Qualsiasi lavoro edile venga svolto, esiste una garanzia che è possibile venga richiesta all’appaltatore, all’impresa di costruzioni a cui il committente dà l’incarico di svolgere i lavori.

Si tratta della Garanzia per lavori edili

In realtà questa assicurazione si divide in due tipologie:

  • La garanzia Decennale Postuma per i vizi che pregiudichino la funzionalità globale dell’immobile (precedentemente applicata solo alle nuove costruzioni);
  • la garanzia di 2 anni valida per difetti e vizi dell’opera che non pregiudichino la funzionalità dell’edificio (in precedenza era riservata ai lavori di ristrutturazione e manutenzione di un immobile esistente).

Per recuperare il quadro normativo di riferimento puoi consultare gli artt. dal 1655 al 1677 che riguardano gli appalti nel Codice Civile. In particolare, gli artt. dal 1667 al 1673 entrano nel merito “delle difformità e dei vizi dell’opera”.
Scopriamo allora i casi per cui viene richiesta la garanzia per lavori edili e la sua durata.

In quali casi serve la garanzia per opere edili? 

La garanzia per lavori edili può essere richiesta in tantissimi casi.

Innanzitutto, nella forma di un’assicurazione di durata decennale, è obbligatoria nel caso di nuove costruzioni.

Tuttavia, vi sono tanti casi in cui può essere richiesta anche per immobili già costruiti. Quali? Per tutti i lavori di ristrutturazione e manutenzione, come:

  • Opere di impermeabilizzazione;
  • lavori per il rifacimento del tetto;
  • manutenzione dell’impianto elettrico;
  • lavori che coinvolgano il condominio;
  • opere di asfaltatura.

E altri casi.

La differenza nell’assicurazione prevista per un caso o per un altro sta nella durata.

In che senso? 

La legge prevede due possibilità e quindi due tipologie di durata della garanzia: 

  • Danni e difetti che pregiudicano la struttura e la funzionalità dell’edificio (10 anni di copertura);
  • Danni e difetti che non pregiudicano la struttura e la funzionalità dell’edificio (2 anni di copertura).
Operai al lavoro per una ristrutturazione, da tutelare con una garanzia lavori edili.

Durata delle garanzie per lavori edili

Tempo fa la durata di questa garanzia variava in base ai lavori da effettuare. I lavori di manutenzione e ristrutturazione erano assicurati per 2 anni, mentre i lavori di costruzione di nuovi immobili erano assicurati per 10 anni.

Dopo la sentenza 22553/2015 della Cassazione, tuttavia, la durata della garanzia è stata estesa anche ai casi di ristrutturazione, riparazione o manutenzione di immobili preesistenti o loro parti significative.

Il discrimine è che gli edifici o le parti ristrutturate degli stessi siano per loro natura destinate a durare nel tempo (non devono quindi essere opere provvisorie o allestimenti momentanei).

Il secondo vincolo, indicato precedentemente, riguarda la gravità dei difetti e dei vizi dell’opera.

Oltre alla durata di due o 10 anni dell’assicurazione, vi sono altre distinzioni da fare tra i lavori di costruzione e di ristrutturazione?

In effetti sì, e riguardano:

  • La prescrizione: la data ultima in cui è possibile per il committente far causa per danni se non ha ottenuto il risarcimento;
  • la decadenza: la data ultima in cui è possibile per il committente contestare un vizio o difetto dell’opera all’appaltatore.

Vediamo nel dettaglio nei prossimi paragrafi.

Garanzia di 10 anni per i vizi che pregiudichino la funzionalità globale dell’immobile e termini legali per nuove costruzioni

Come si fa a distinguere tra “gravi” o “lievi” difetti o vizi dell’opera? 

I casi sono diversissimi, come la realizzazione di lavori non a regola d’arte, la presenza di infiltrazioni, crepe che si formano nei muri, e tanti altri. In queste circostanze può esserci un difetto “grave”.

Il discrimine è sempre lo stesso: se determina o meno la perdita di stabilità o funzionalità dell’edificio costruito o ristrutturato o di una sua parte destinata a durare nel tempo.

Se si verifica una di queste circostanze la garanzia per lavori sarà di durata decennale. Tale assicurazione è nota anche come “garanzia per l’acquisto di una casa” o “assicurazione del committente dei lavori edili”. Dal punto di vista assicurativo, si tratta della Decennale Postuma.

Non vale, quindi, solo per le nuove costruzioni.

Tuttavia, prescrizione e decadenza per le nuove costruzioni hanno termini diversi e specifici rispetto ad altre tipologie di lavori:

  • Decadenza: 1 anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
  • Prescrizione: 10 anni dal trasferimento di proprietà dell’immobile.

Garanzia di 2 anni dalla consegna delle opere per vizi e difformità e termini legali per Opere di ristrutturazione

Dopo che la Cassazione, con la sentenza 22553/2015, ha ampliato a 10 anni la durata della garanzia per lavori di ristrutturazione e manutenzione, la garanzia di due anni è valida solamente per difetti o vizi che non pregiudicano la stabilità o la funzionalità dell’edificio o della parte di quest’ultimo destinata a una lunga durata.

Di conseguenza, le differenze rimangono per i termini di prescrizione e decadenza. 

Per ristrutturazioni e lavori di manutenzione:

  • La prescrizione è di 2 anni dal passaggio di proprietà dell’immobile;
  • il termine della decadenza cade 60 giorni dopo la scoperta del difetto o del vizio. Cade, invece, 8 giorni dopo la scoperta in caso di esecuzione di contratti d’opera (per esempio, interventi di riparazione e lavori eseguiti da artigiani).

L’anticipazione negli appalti pubblici, la fideiussione e il Decreto rilancio

L’anticipazione negli appalti pubblici, la fideiussione e il Decreto rilancio

L’anticipazione del prezzo contrattuale prevista dal Codice dei Contratti consente agli appaltatori di ricevere in anticipo una percentuale sul costo della prestazione oggetto del contratto di appalto.

L’intento è quello di favorire l’azione imprenditoriale: fornendo liquidità all’appaltatore lo si facilita nelle fasi iniziali della prestazione.

Ma come funziona? È valida sia nei contratti per lavori edili che per servizi e forniture? È uguale all’anticipazione di contributi pubblici? Come si calcola l’importo della polizza fideiussoria per anticipazione? Come i recenti decreti Cura Italia, Sblocca Cantieri e Decreto Rilancio hanno modificato il testo del Codice?

Vediamo assieme le risposte a queste domande.

Come funziona l’anticipazione del prezzo contrattuale negli appalti pubblici?

Secondo l’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, l’appaltatore ha la possibilità di richiedere e ottenere l’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale calcolato in base al valore del contratto di appalto entro 15 giorni dall’inizio della prestazione

La procedura è però subordinata al rilascio di una garanzia fideiussoria assicurativa o bancaria.

Una fideiussione che deve corrispondere al prezzo dell’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario per il recupero della medesima anticipazione, secondo quanto previsto dal cronoprogramma dei lavori.

Presentando un’apposita garanzia fideiussoria l’appaltatore può quindi ottenere liquidità due settimane prima di iniziare la prestazione.

Lavori edili, servizi e forniture

L’art. 35 del Codice dei Contratti ha sempre avuto valore per gli Appalti Pubblici che prevedevano la realizzazione di opere edili e la realizzazione dei cantieri.

L’allestimento del cantiere, la sua messa in sicurezza e la preparazione dei lavori sono operazioni delicate e costose. L’anticipazione del prezzo contrattuale aiutava e aiuta le imprese appaltatrici ad affrontare il costo delle operazioni.

Un aiuto importante, che però non era sempre possibile ricevere per imprese di servizi o forniture.

Nel tempo, tuttavia, sono intervenuti diversi decreti a modificare le norme.

In particolare:

  • Il Decreto Sblocca Cantieri ha allargato la possibilità di ricevere l’anticipazione del prezzo anche nel caso di appalti di servizi o forniture;
  • Il Decreto Cura Italia (D.L. 17/03/2020, art. 91, n. 18) prevede la possibilità di ottenere l’anticipazione anche prima della stipula del contratto, nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, D. L. 50/2016; 
  • Il Decreto Rilancio ha invece alzato al 30% la percentuale con cui viene calcolata l’anticipazione per tutte le procedure disciplinate dal Codice dei Contratti avviate a partire dal 19 maggio 2020 e fino al 30 giugno 2021 (Comma 1). Per i casi che non rientrano nel Comma 1, l’anticipazione al 30% è possibile anche per coloro che hanno già iniziato i lavori in data 19 maggio 2020 senza aver ricevuto anticipazione o avendo ricevuto un’anticipazione di minor importo.

L’anticipazione è dunque ottenibile anche da imprese di servizi e forniture. 

Non solo, un’eventuale clausola presente nel Capitolato d’Appalto che preveda il rifiuto di riconoscere l’anticipazione del prezzo può essere ritenuta illegittima in quanto non conforme alla normativa di settore.

Tuttavia bisogna dire che, in caso di accordo quadro per servizi e forniture, la Stazione Appaltante può comunque prevedere casi specifici all’interno dell’accordo che non prevedano l’erogazione dell’anticipazione.

Muratori in cantiere, aperto anche grazie all'anticipazione relativa agli appalti pubblici.

Anticipazione del prezzo contrattuale o dei contributi pubblici?

Talvolta è facile far confusione, ma il valore dell’anticipazione che si può ottenere prima di iniziare un lavoro, un servizio o una fornitura relativi a un appalto pubblico non corrisponde all’anticipazione ottenibile in seguito dell’aggiudicazione di un contributo

Sia che si tratti di un contributo europeo, statale, provinciale o rilasciato da altri enti pubblici. 

In sintesi, l’anticipazione del prezzo di un contratto di appalto è qualcosa di diverso dall’anticipazione dei contributi pubblici. 

Lo stesso si può dire in merito alle relative fideiussioni.

Sebbene in entrambi i casi potresti ricevere parte del pagamento prima di iniziare la prestazione, le normative di riferimento e le percentuali su cui calcolare la somma anticipata del prezzo totale cambiano.

Chiariamo.

L’anticipazione per appalti pubblici è regolata dal Codice dei Contratti Pubblici e corrisponde al 20% del prezzo indicato nel contratto relativo alla prestazione. In seguito ai recenti decreti, la percentuale è stata innalzata al 30%.

L’anticipazione che riguarda i contributi pubblici, invece, non ha uno schema tipo o un codice di riferimento. Di volta in volta dipende dal regolamento scelto dall’Ente che rilascia i contributi. Di conseguenza la percentuale del contributo che è possibile ricevere prima di iniziare la prestazione è variabile, ma in media si attesta intorno al 40% del totale del contributo previsto.

In entrambi i casi è possibile richiedere una fideiussione a garanzia dell’anticipazione. Una volta ricevuta richiesta, il garante dovrà analizzare i documenti relativi alla gara d’appalto o alla richiesta di contributi. 

Il discrimine potrebbero essere le deroghe.

L’ente erogatore dei contributi pubblici potrebbe porre deroghe di diverso tipo nel contratto, dal momento che non esiste un codice di riferimento. In alcuni casi, potrebbe inserire condizioni che rendono impossibile per il garante rilasciare la fideiussione.

La richiesta di anticipazione per lavori pubblici al 20%

Bene, chiarito questo punto, ma come si procede per fare richiesta di anticipazione per lavori pubblici?

Bisogna presentare alla Stazione Appaltante:

  • Un modulo di richiesta (Un modello scaricabile è presente sul sito dell’ANCE);
  • una fideiussione a garanzia dell’anticipazione valida.

Come si calcola?

L’anticipazione del prezzo contrattuale prevede l’erogazione del 20% della somma prevista per la prestazione oggetto dell’appalto, della procedura negoziata o dell’affidamento diretto, se regolati dal Codice dei Contratti.

Per fare un esempio: 

Se il costo della prestazione  equivale a 100.000€, la somma ottenibile dall’appaltatore sarà 20.000€ (100.000 x 20/100).

Nei casi previsti dalle modifiche al Codice dei Contratti apportate dal Decreto Rilancio, la somma corrisponderà invece al 30%.

Per esempio:

Se il costo della prestazione equivale a 100.000€, la somma ottenibile dall’appaltatore sarà 30.000€ (100.000 x 30/100).

La fideiussione: come si calcola la polizza per anticipazione?

L’importo della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di anticipazione del prezzo si calcola sulla somma anticipata maggiorata del tasso di interesse legale relativo al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa. 

Facciamo un esempio.

L’anticipazione è del 20% e il costo della prestazione è di 100.000€, mentre la sua conclusione è prevista in 6 mesi dal cronoprogramma.

Si procede in questo modo:

  1. Calcolo dell’anticipazione: il 20% di 100.000€ corrisponde al 20.000 €.
  2. Calcolo del tasso di interesse legale relativo a 6 mesi. In questo caso 0,8% (Per valutare i tassi di interesse consulta questo sito). 20.000€ x 0,8% corrisponde a 160€.
  3. A mano a mano che la prestazione viene eseguita secondo quanto previsto nel cronoprogramma, l’importo della garanzia si riduce  in modo progressivo.

Ricorda: se la prestazione non viene eseguita o non rispetta il cronoprogramma per ritardi dovuti all’appaltatore, il beneficiario decade dall’obbligo di anticipazione. Permane ciononostante l’obbligo di restituzione.

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Richiesta di Concessione Edilizia: Una Guida Rapida (9 Step)

Richiesta di Concessione Edilizia: Una Guida Rapida (9 Step)
Documenti per la richiesta di concessione edilizia.
Documenti per la richiesta di Concessione Edilizia.

Che tu debba costruire una casa, venderla o acquistarla, incontrerai le difficoltà in cui si imbattono tutti, almeno la prima volta.

Una su tutte? 

La richiesta della Concessione Edilizia, o della sua copia.

Ti sarai chiesto quali sono le procedure necessarie, quali documenti servono, quali dati inserire, quanto costa, a chi fare domanda. E questi non sono nemmeno tutti i quesiti che potresti avere.

È normale: tra nuove costruzioni abitative, ampliamenti strutturali, ristrutturazioni, SCIA, Concessione Edilizia e quant’altro, è un’impresa non perdersi.

Per semplificare a tutti la questione, abbiamo creato una guida aggiornata per chiunque dovesse richiedere un Permesso di Costruire o la sua copia, per qualsivoglia motivo. Dopotutto, è spesso obbligatorio.

Se desideri approfondire l’argomento puoi leggere il nostro articolo dedicato alla Concessione Edilizia.

In alternativa, se invece vuoi avanzare richiesta, segui i 9 passaggi esposti nei prossimi paragrafi.

La richiesta di Concessione Edilizia per nuove costruzioni: cosa devi fare

Per avanzare la tua richiesta e ottenere il Permesso di Costruire (nuova Concessione Edilizia), per prima cosa dovrai individuare il Comune di competenza a cui fare riferimento.

Ogni Comune ha infatti un ufficio competente in materia.

In secondo luogo, dovrai avere ben chiaro in mente il motivo per cui avanzi la richiesta. Una nuova costruzione? Un soppalco? L’ampliamento delle mura perimetrali? Altro? In ogni caso ti sarà richiesto negli appositi moduli che ti fornirà il Comune.

In seguito potrai fare richiesta:

  • Tramite modulo cartaceo inviato via posta;
  • tramite modulo cartaceo presentato presso gli uffici comunali competenti;
  • tramite modulo online, se il sito del Comune lo prevede.

Bene, ma quali documenti ti servono? Quali passaggi dovrai effettuare?

Ingegneri discutono in cantiere
Ingegneri discutono in cantiere del progetto.

1 – Il Modulo di richiesta 

Innanzitutto, dovrai compilare tutti i campi del modulo che ti sarà presentato per evitare il rigetto della domanda.

 2 – Comunicazione di inizio attività (nuove costruzioni) 

Nella Richiesta dovrai inserire la comunicazione dell’inizio di attività volte alla costruzione di un nuovo edificio, che sarebbe poi il motivo per cui hai bisogno del Permesso di Costruire.

3 – Allegati: Attestato di legittimazione (Atto di acquisto dell’immobile o del terreno)

Per poter iniziare lavori edili per costruire la tua casa o qualunque edificio, dovrai assicurare al Comune di essere legittimato a iniziare qualsivoglia opera su un terreno. Ti servono quindi gli atti di acquisto dell’immobile o del terreno su cui sorgerà.

4 – Allegati: l’attestato di conformità alle norme antisismiche e antincendio.

Affinché il Comune decida di rilasciarti il Permesso di Costruire, è necessaria una dichiarazione del progettista. 

Perché? 

Bisogna dimostrare che l’edificio rispetterà tutte le norme previste in materia di lavori. Tra di queste, la normativa antisismica e antincendio

5 – Allegati: l’attestato di conformità igienico sanitaria dell’edificio

Tra le altre norme che l’edificio dovrà rispettare vi sono quelle legate alle condizioni di vivibilità: le condizioni igienico sanitarie della struttura

6 – Allegati: l’attestato di conformità edilizia, urbanistica e architettonica

Altre norme da rispettare sono quelle di conformità edilizia, urbanistica e architettonica. Il progetto dovrà rispettare quanto indicato dalle norme comunali.

7 – Allegati: la certificazione energetica

Dal 2009, per ottenere la Concessione, è necessario fornire al Comune anche la certificazione energetica dell’edificio che vorrai costruire.

Il documento dovrà indicare la classe energetica (da A a G) e l’indicatore del fabbisogno espresso in kWh/mq annuo, quantomeno per immobili residenziali o simili.

8 – Disamina della richiesta

Una volta inoltrata la domanda, l’ufficio competente del Comune avrà a disposizione 60 giorni per iniziare la fase istruttoria

Nei seguenti 30 giorni, l’incaricato del procedimento:

  • Potrà integrare ulteriore documentazione;
  • dovrà pronunciarsi in merito al rilascio del Permesso di Costruire.

9 – Possibile ricorso

Al termine di questo periodo (60 + 30 giorni), se il Comune non si sarà ancora espresso sul possibile rilascio del Permesso, puoi avanzare ricorso alla Regione

A questo punto la Giunta regionale imporrà al Comune di pronunciarsi entro 15 giorni.

Successivamente, in assenza di risposte, si può applicare il Silenzio assenso, solamente in alcuni rari casi. Per approfondire la materia ti rimandiamo a questo articolo: clicca qui.

Una gru nel mezzo di un cantiere edile.
Un cantiere edile.

Cosa accade dopo aver ottenuto il Permesso di Costruire? La fideiussione

Una volta ottenuto il Permesso di Costruire, non sono finiti i documenti che potrà richiedere il Comune.

Tra questi vi è la garanzia per gli oneri di urbanizzazione e la fideiussione per Concessione Edilizia

L’ente pubblico, in sintesi, vorrà una fideiussione per tutelarsi e richiedere alla società di costruzioni di farsi carico dei costi relativi agli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione. Questa garanzia tutela il Comune dal mancato o ritardato pagamento di tali spese.

Richiesta della Copia della Concessione Edilizia per mutuo o vendita dell’immobile

Per quanto riguarda la richiesta della copia della Concessione Edilizia, i passaggi da seguire sono gli stessi elencati sopra, con alcune differenze.

I punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rimangono validi. 

In merito al modulo di richiesta andrà indicato nell’apposito spazio il motivo per cui hai bisogno della Copia della Concessione. I motivi possono essere diversi:

  • Vendita dell’immobile;
  • modifiche strutturali da apportare a un edificio;
  • richiesta di un mutuo alla banca.

Quando le cose sono lievemente diverse? 

Quando viene esaminata la richiesta.

Disamina della richiesta

A farsi carico della richiesta sarà il sindaco o l’assessore di competenza che avranno 60 giorni di tempo per rispondere alla tua richiesta di ottenere una copia del Permesso di Costruire. 

Possibile ricorso

Passato questo periodo, puoi rivolgerti alla Giunta Regionale che concederà altri 15 giorni agli Organi competenti per pronunciarsi.

Chi può ritirare la Copia della Concessione Edilizia?

Una volta ottenuto il rilascio della copia del Permesso di Costruire puoi andare a ritirarla al Comune personalmente, in quanto titolare della richiesta. Oppure puoi inviare un tuo rappresentante delegato.

In questo caso bisognerà presentare un modulo scritto e il rappresentante dovrà avere con sé la Carta d’Identità. 

Cos’è la Concessione Edilizia e come ottenerla?

Cos’è la Concessione Edilizia e come ottenerla?

La Concessione Edilizia è un permesso rilasciato da un Comune che consente di operare lavori edili o di trasformare le costruzioni presenti in un territorio.

In realtà, nel 2001 è stata sostituita dal Permesso di Costruire. Anche se bisogna sapere che in tutte le regioni d’Italia, esclusa la Valle d’Aosta, si utilizza ancora il termine Concessione Edilizia.

Ma quando è obbligatorio questo Permesso? A chi serve? Come e quando fare richiesta?

Nei prossimi paragrafi risponderemo a tutte queste domande e anche ad altre, in modo che sia i proprietari di un terreno sia chi lavora nell’azienda deputata all’opera di edifica o di trasformazione di un immobile possano avere chiaro in mente quali obblighi e quali necessità derivino da questa autorizzazione amministrativa.

Concessione Edilizia, Permesso di Costruire e Licenza Edilizia: facciamo chiarezza

In primo luogo abbiamo detto che oggi la Concessione Edilizia è stata sostituita dal Permesso di Costruire

Quali sono però le differenze?

Per chiarire il significato di questi termini tecnici e spiegarne le differenze, ripercorriamo in breve come questa autorizzazione amministrativa si è evoluta nel tempo.

In origine, infatti, i possessori di un terreno o di un immobile potevano richiedere la Licenza Edilizia. Poi questa venne modificata in Concessione Edilizia nel 1977 e poi nuovamente trasformata nel Permesso di Costruire nel 2001.

Tutti e tre questi termini indicano la possibilità per il proprietario di un terreno di operare trasformazioni edilizie o urbanistiche su di esso con il benestare del Comune.

E quindi cosa è cambiato?

Vediamo.

La Licenza Edilizia:

  • Era regolata dalla “Legge Urbanistica” n. 1150/1942;
  • Era gratuita.

La Concessione Edilizia:

  • Era regolamentata dalla “Legge Bucalossi” n. 10/1977;
  • Era concessa dal Comune per mezzo di un pagamento (oneri di urbanizzazione e costi di costruzione).

Il Permesso di Costruire:

  • È regolamentato dal Testo Unico dell’Edilizia, Dpr n. 380/2001;
  • È sempre concesso dal Comune tramite pagamento;
  • Prevede il Silenzio assenso;
  • Non prevede il parere obbligatorio della commissione edilizia.
Un ingegnere davanti al Pc pensa a ottenere una concessione edilizia
Ingegnere al lavoro di fronte al Pc.

Come funziona la Concessione Edilizia?

Bene, risolto un possibile dubbio relativo alla terminologia, vediamo ora come funziona.

Chi può richiederla? A chi serve?

La Concessione può essere richiesta da chiunque abbia un titolo per ottenerne il rilascio: il proprietario del terreno o dell’immobile, il possessore, il titolare dei diritti di superficie, l’usufruttuario, enfiteuta, il promissario…

In sintesi, tutti coloro che rientrano nella definizione dell’Art.11, comma 1, del TUE (Dpr n. 380/2001).

La Concessione Edilizia è obbligatoria?

Le regioni possono regolamentare con leggi specifiche le diverse opere edili o urbanistiche che richiedano obbligatoriamente il rilascio della Concessione Edilizia sulla base della loro incidenza sul territorio.

Per questo motivo può essere obbligatoria per interventi diversi in base al Comune di riferimento.

Tuttavia, le opere per cui è di norma obbligatorio richiedere il Permesso di Costruire sono:

  • L’edificazione di nuovi immobili;
  • interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche alla volumetria degli edifici, mutamenti della loro destinazione d’uso o una struttura edilizia in parte diversa da quella preesistente;
  • importanti opere di ristrutturazione urbanistica;
  • Opere che portino alla modifica della sagoma degli edifici regolamentati dal Dl n. 42/2004.

Quali attività si possono fare senza Concessione?

Il rilascio di questa autorizzazione amministrativa non è obbligatorio per tutte le costruzioni provvisorie o mobili, oppure per quegli interventi che non generano un volume chiuso.

Si intendono quindi tutte le attività come, per esempio, la realizzazione di capannoni in PVC e le coperture per terrazzi, gazebo e tettoie. 

In questi casi si può operare senza la Concessione, ma sono necessarie:

  • La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
  • la DIA (Dichiarazione di Inizio Lavori).

Quali sono i tempi per il rilascio?

Dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento del Comune di riferimento deve rilasciare al richiedente il Permesso di Costruire. 

In alternativa, se non viene adottato alcun provvedimento e non viene rilasciato il Permesso, dopo 90 giorni, in alcuni rari casi, vale il Silenzio assenso, che autorizza il richiedente a iniziare le opere previste.

Infatti, il responsabile del procedimento ha tempo 60 giorni dalla presentazione dell’istanza per far partire l’istruttoria. In seguito sono necessari altri 30 giorni per rilasciare il permesso amministrativo in questione.

Per mezzo del TUE Dpr n.380/2001 però, nel caso in cui il richiedente non riceva alcuna risposta, né positiva né negativa, alla sua richiesta, vige il Silenzio assenso.

Quanto costa la Concessione Edilizia?

Il suo prezzo cambia in base all’entità delle trasformazioni edilizie o urbanistiche che intendi operare sul territorio.

In ogni caso bisogna considerare tutta una serie di costi, quelli:

  • Del tecnico che realizza una relazione tecnica;
  • del costo della macchina burocratica;
  • degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione;
  • della possibile necessità di una fideiussione.

Per fare un esempio, una nuova costruzione su un terreno di 100 metri quadrati potrebbe richiedere anche una spesa tra i 2250 € e i 6750 €.

Una gru di colore rosso e bianco di fronte al cielo.
Una gru edile rossa e bianca.

Dove viene rilasciata? E come fare richiesta?

Il Comune di riferimento è l’Ente governativo a cui spetta il compito di rilasciare la Concessione Edilizia a colui che ne ha fatto regolamentare richiesta.

Come avanzare questa richiesta al Comune di riferimento?

Se intendi richiedere il Permesso di Costruire al tuo Comune dovrai fare richiesta tramite un’istanza da presentare:

  • Tramite Pec all’ufficio di protocollo del Comune dopo aver sottoscritto l’istanza con firma digitale;
  • oppure recandoti allo Sportello Unico dell’Edilizia.

Tuttavia devi sapere che non basta il rilascio della Concessione affinché possano partire i lavori che hai previsto.

Come abbiamo detto sopra, il Permesso di Costruire è rilasciato previo pagamento al Comune relativo. In merito, ricordiamo i costi di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.

Non solo, il Dpr n. 380/2001 prevede che lo stesso possessore del Permesso possa obbligarsi a realizzare le necessarie opere pubbliche di urbanizzazione.

In tal senso il Comune può richiedere due garanzie: una per il pagamento ritardato o mancato dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione da parte del titolare della Concessione Edilizia e l’altra per l’effettiva realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione nei tempi previsti.

Questi due aspetti rientrano nella garanzia fideiussoria nota come Fideiussione per Concessione Edilizia, e possono essere suddivisi nelle seguenti garanzie:

  • La garanzia per “Il pagamento dilazionato degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo del costo di costruzione”;
  • la garanzia per l’“Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri concessori”.

Cosa accade se la Concessione è scaduta?

Nel caso in cui scadano i termini della Concessione, non sarà più possibile portare a termine la parte non eseguita dell’opera e non si potranno apportare modifiche al progetto.

Per concludere gli interventi sarà necessario ottenere un nuova autorizzazione amministrativa, a meno che non si sia ottenuta la sua proroga prima della data di scadenza.

La Concessione Edilizia in Sanatoria

La Concessione Edilizia in Sanatoria invece entra in gioco quando un terreno è già stato edificato o un immobile modificato senza rispettare le norme di legge.

Si tratta, in particolare, di un procedimento amministrativo che può essere richiesto per regolamentare un edificio costruito senza rispetto per le normative urbanistiche o in modo abusivo.

Se vengono svolti su un edificio abusivo lavori tali da renderlo conforme alle norme della disciplina urbanistica, attraverso la Concessione in Sanatoria, quest’edificio viene regolamentato.

Per saperne di più clicca qui.


Codice Appalti: decreto sul programma di lavori e servizi pubblici

Codice Appalti: decreto sul programma di lavori e servizi pubblici

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018), sulla base di quanto previsto dal Codice degli Appalti, fornisce una serie di schemi-tipo (modelli) atti a definire le procedure attraverso le quali le amministrazioni aggiudicatrici delle gare d’appalto adottano i programmi pluriennali relativi a lavori e servizi pubblici, fornendo relativi elenchi e aggiornamenti annuali. Il Decreto entrerà in vigore a partire dal 24 marzo 2018.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando attuazione a quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n.50/2016) – rispetto al quale entra in vigore a circa due anni di distanza – attraverso il Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 dispone l’obbligo, per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare – a partire dal prossimo bilancio e in base ai propri ordinamenti – il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi pubblici nonché i relativi elenchi e aggiornamenti annuali sulla base dei modelli previsti dal decreto stesso.

I programmi, dunque, dovranno “essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi”.

Uomo di spalle che guarda di fronte a sé un cantiere e regge in mano un casco di protezione e carte.

Struttura del D.M. n.14 del 16 gennaio 2018

Il documento è strutturato nella seguente maniera:

  • Art. 1 – Oggetto;
  • Art. 2 – Definizioni: definizione di amministrazione e amministrazioni, BDAP, CUP, CUI, AUSA e pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza;
  • Art. 3 – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti;
  • Art. 4 – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali;
  • Art. 5 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità;
  • Art. 6 – Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
  • Art. 7 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità;
  • Art. 8 – Modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
  • Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali;
  • Art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria;
  • Art. 11 – Entrata in vigore.

In allegato al Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 si trovano due documenti:

  • Programma triennale delle opere pubbliche;
  • Programma biennale degli acquisti e forniture

Assicurazione fideiussoria

Assicurazione fideiussoria

L’assicurazione fideiussoria, conosciuta anche con il termine di polizza assicurativa, è un contratto mediante il quale il soggetto che eroga la polizza (ad esempio l’agenzia assicurativa) va a collocarsi nella posizione di garante nei confronti del proprio cliente, che in questo caso assumerà il ruolo di soggetto creditore.

Nel caso in cui il proprio cliente risultasse inadempiente nei confronti del beneficiario dell’assicurazione, l’ente erogatore andrà a rimborsare quest’ultimo per la mancata esecuzione dell’accordo interposto.

Qualora ci si chiedesse come funziona l’assicurazione fideiussoria, possiamo brevemente riassumere le principali operazioni del processo di stipulazione della polizza in questi punti:

il soggetto debitore richiede al fideiussore la stipulazione di una determinata tipologia di polizza
il fideiussore richiede al debitore una documentazione completa sulla propria solidità patrimoniale seguendo un iter burocratico ben definito
dopo attenta analisi della documentazione, l’agenzia assicurativa si impegna, a seguito del pagamento del premio assicurativo, a fungere da garante per il proprio cliente.

I casi in cui oggigiorno venga richiesta un’assicurazione fideiussoria sono sempre più comuni.

Si fa qui l’esempio di un’assicurazione fideiussoria per stranieri: questo è il caso in cui un cittadino extracomunitario, intenzionato a soggiornare nel nostro paese per un periodo massimo di 90 giorni, è tenuto a richiedere un visto.

L’assicurazione fideiussoria per stranieri, accerta in previsione del rilascio del visto di soggiorno, una sufficiente copertura economica per il sostentamento economico e sanitario durante il soggiorno in Italia.

Parlando del costo di una fideiussione assicurativa è difficile definire un ammontare preciso.

Per prima cosa è necessario dire che varia molto dall’ente fideiussore: solitamente un’agenzia assicurativa risulta più economica rispetto un ente bancario, oltre che molto più veloce nell’erogazione.

In secondo luogo incide inoltre anche la tipologia di assicurazione richiesta e la solidità economica del contraente.

In breve, possiamo definire il costo dell’assicurazione fideiussoria come una valutazione del rischio a cui si espone l’agenzia assicurativa in rapporto ad una percentuale definita dall’ente in base all’importo garantito e dalla durata temporale della polizza.

Assicurazione per stranieri in Italia

Assicurazione per stranieri in Italia

I cittadini extra comunitari con l’intenzione di soggiornare in Italia necessitano di un permesso di soggiorno a seconda della motivazione del viaggio: turistico, studio, lavoro, etc….

La clausola indispensabile per ottenere il visto e quindi l’autorizzazione a soggiornare (per un periodo massimo di 90 giorni) è dimostrare di possedere i requisiti economici necessari al proprio sostentamento durante tutta la permanenza nel paese ospitante e la possibilità di permettersi un’adeguata assicurazione sanitaria.

La fideiussione per stranieri offre al cittadino extracomunitario la possibilità di dimostrare, attraverso l’intervento del garante (il contraente della polizza) la copertura economica necessaria per il comune mantenimento giornaliero, sanitaria in caso di malattia o infortunio, e la possibilità di rientrare presso il paese d’origine.

Nel caso in cui il cittadino extracomunitario non possa dimostrare di possedere adeguate risorse economiche che gli consentano un sereno soggiorno in Italia, potrà affidarsi ad un familiare o conoscente già residente in Italia che per mezzo di una fideiussione per stranieri, dimostrerà di fungere da garante al cittadino extracomunitario.

Solo in questo caso, il cittadino extracomunitario potrà proseguire con la sua domanda di visto per soggiornare in suolo italiano.

Gli enti predisposti per la stipula delle assicurazioni per stranieri sono sia le agenzie assicurative sia gli enti bancari.

I Ministero dell’Interno, ha disciplinato con la Direttiva del 1.3.2000, il frazionamento economico richiesto, stabilita in rapporto alla durata del soggiorno.

La tabella con i criteri economici richiesti per la stipulazione del visto turistico presenta i seguenti valori:

Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva: euro 269, 60 per visitatore, 212,81 per due o più visitatori.
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera: euro 44,93 per visitatore, euro 26,33 per due o più visitatori.
Da 11 a 20 giorni quota fissa: euro 51,64 per visitatore, euro 25,82 per due o più visitatori.
Quota giornaliera a persona: euro 36,67 per visitatore, euro 22,21 per due o più visitatori.
Oltre i 20 giorni quota fissa: euro 206,58 per visitatore, euro 118,79 per due o più visitatori.
Quota giornaliera a persona: euro 27,89 per visitatore, euro 17,04 per due o più visitatori.

Gli appalti verdi. La bioedilizia e i Criteri Ambientali Minimi

Gli appalti verdi. La bioedilizia e i Criteri Ambientali Minimi

Inquinamento, protezione dell’ambiente, tutela del suolo e purificazione delle acque sono soltanto alcuni degli argomenti principali relativi a qualsiasi tipologia di argomentazione attuale. Il mondo dell’edilizia, naturalmente, non è da meno. Anzi, proprio in questa specifica realtà risulta essere sempre più importante regolamentare in maniera netta e precisa ogni passaggio relativo all’aggiudicazione delle gare d’appalto pubbliche in funzione di una politica ambientale che rientri nel pieno rispetto delle principali condizioni di eco-sostenibilità.

Il Decreto Legislativo 18 aprile n.50 ha apportato significative modifiche al Codice degli Appalti Pubblici introducendo specifiche normative nell’ambito dell’aggiudicazione delle gare d’appalto per lavori, servizi e forniture. Tali normative fanno sì che un appalto della Pubblica Amministrazione può essere considerato “verde” se il rispettivo bando di gara comprende precise e minuziose richieste in ambito di tutela dell’ambiente.

Grafica di un operaio che consulta documenti su un tablet con un cantiere in trasparenza.

Per un’edilizia a impatto zero

Gli appalti verdi, allora, risultano essere fondamentali al fine di una importantissima strutturazione del concetto di “bioedilizia”, definizione necessaria per svolgere le proprie funzioni ad “impatto zero”, vale a dire evitando di alterare il bilancio naturale di anidride carbonica, metano e altri gas inquinanti o ad effetto serra per non incidere negativamente sull’ambiente circostante.

In merito a questo fondamentale e imprescindibile argomento, Tuttocauzioni.it ha preparato una specifica guida che ti accompagnerà, passo dopo passo, nel percorso di conoscenza e assimilazione di quelli che sono i principi fondamentali legati all’ambito della bioedilizia e degli appalti verdi. A partire da una precisa definizione e un sostanziale inquadramento delle argomentazioni trattate, verranno passati in rassegna punti fondamentali come, ad esempio, le condizioni di riciclabilità dei materiali e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici – adeguatamente suddivisi per fasi di definizione degli appalti e categorie di forniture e prodotti – specificando anche le importanti modifiche apportate dal Decreto correttivo 56/2017.

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Inps: ecco la nuova Banca Dati Appalti

Inps: ecco la nuova Banca Dati Appalti

La congruità negli appalti passerà dalla Banca Dati dell’Inps. È l’ambizioso obiettivo del nuovo strumento messo a punto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per combattere l’evasione contributiva. Che stando a quanto dichiarato dal presidente dell’Inps Tito Boeri ogni anno fa registrare 11 miliardi di euro di entrate mancate. Un dato certamente «allarmante», che non risparmia neanche le aziende che prendono appalti dalla pubblica amministrazione.

Per porre un argine a questo fenomeno l’Inps ha attivato la Banca Dati Appalti, una piattaforma che permetterà di incrociare i dati sui lavoratori necessari per i singoli appalti e quelli sui contributi materialmente versati. Eventuali difformità faranno scattare le ispezioni, decisive anche in vista della possibile attivazione delle norme sulla responsabilità solidale (art. 29 del d.lgs n. 276/2003 e successiva Legge n. 49/2017).

L’iscrizione sarà volontaria (non c’è dunque un obbligo per l’azienda che vince l’appalto) ma dovrebbe spingere il mercato a emarginare le aziende che operano in maniera irregolare. La piattaforma consentirà al committente di conoscere in qualsiasi momento il comportamento dell’azienda appaltatrice e a queste ultime di rendere trasparente il proprio lavoro e dare informazioni sulla regolarità dei propri lavoratori.

Immagine banca dati INPS

Come funziona la nuova Banca Dati Appalti

Il primo ad accedere alla banca dati sarà il committente, che dovrà registrare i dati dell’appalto: oggetto, ubicazione, periodo temporale di svolgimento, fascia di valore economico dell’appalto. Ultimata la registrazione, il sistema genererà un codice identificativo dell’appalto (denominato «CIA»), che sarà trasmesso via Pec all’appaltatore e al subappaltatore. Questi, una volta ricevuto il codice, potranno registrare i loro dati identificativi, e importare i dati relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, con le relative indicazioni percentuali dell’effettivo apporto lavorativo. I numeri potranno essere modificati e aggiornati ogni mese. Tutte le modifiche saranno comunicate, passo dopo passo, al committente.

Contestualmente, appaltatore e subappaltatore trasmetteranno all’Inps i dati tramite Uniemens, il classico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti .

Mensilmente l’istituto elaborerà un documento, denominato “RAM”, Rendicontazione appalto mensile, che rendiconterà gli esiti dell’incrocio tra i dati registrati in Banca dati e quelli denunciati nel flusso Uniemens». Il principio è che potrebbe esserci una discrasia tra i contributi versati e la forza lavoro impiegata per i singoli appalti.

Il committente, allora, avrà a disposizione i contributi dichiarati dall’impresa, il saldo versato, il numero dei lavoratori registrati in banca dati, il numero dei lavoratori denunciati in Uniemens per quell’appalto, eventuali divergenze tra i codici fiscali dei lavoratori registrati in banca dati e quelli denunciati in Uniemens, il quadro complessivo dell’eventuale situazione debitoria del codice fiscale dell’appaltatore e subappaltatore, aggiornato mensilmente al momento dell’elaborazione.

Sulla base di questi incroci sarà possibile fare emergere spunti per ulteriori verifiche.

Per cercare di comprendere appieno come funziona questo nuovo strumento, Tuttocauzioni.it ha preparato una specifica guida che ti accompagnerà, passo dopo passo, nel percorso di conoscenza e assimilazione del quadro normativo su cui poggia questa soluzione adottata dall’INPS, del contesto socio-economico in cui si inserisce , fino al arrivare alla spiegazione più meccanica del processo di creazione dati.

Documenti collegati:

Polizza fideiussoria stranieri

Polizza fideiussoria stranieri

La polizza fideiussoria per stranieri è un documento comprovante la possibilità per il cittadino extracomunitario intenzionato a soggiornare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni (periodo prescritto dalla legge italiana), di essere in possesso dei requisiti economici indispensabili per provvedere al proprio sostentamento economico e sanitario per tutta la durata del soggiorno.


Questa tipologia di polizza è indispensabile al momento di rilascio del il visto turistico.

Inoltre, la suddetta fideiussione per visto turistico deve comprovare anche la possibilità per i cittadini stranieri di rientrare autonomamente nel proprio paese di origine.

Qualora i cittadini extracomunitari non fossero in possesso dei suddetti requisiti o fossero ospitati da terzi, questi potranno stipulare la fideiussione a proprio nome.

In Italia, gli enti predisposti per l’erogazione di tali cauzioni sono le agenzie assicurative, gli enti bancari o alcuni istituti finanziari autorizzati a tal fine.

Le agenzie assicurative, per un rapporto qualità/costo, ad oggi risultano erogare il servizio più vantaggioso.

Con la direttiva del 1/03/2000, il Ministero dell’Interno ha disciplinato i requisiti economici richiesti per il sostentamento dei cittadini extracomunitari in Italia, ed i valori da seguire sono i seguenti:

  • Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva: euro 269, 60 per visitatore, 212,81 per due o più visitatori.
  • Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera: euro 44,93 per visitatore, euro 26,33 per due o più visitatori.
  • Da 11 a 20 giorni quota fissa: euro 51,64 per visitatore, euro 25,82 per due o più visitatori.
  • Quota giornaliera a persona: euro 36,67 per visitatore, euro 22,21 per due o più visitatori.
  • Oltre i 20 giorni quota fissa: euro 206,58 per visitatore, euro 118,79 per due o più visitatori.
  • Quota giornaliera a persona: euro 27,89 per visitatore, euro 17,04 per due o più visitatori.

I costi variano a seconda dei casi, ma in linea generica, per un’agenzia assicurativa, si aggirano al centinaio di euro.

0362 1900813
Lunedì-Venerdì
9.00/13.00 - 14.30/18.00