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Documenti per partecipare ad una gara d’appalto: quali sono

Documenti per partecipare ad una gara d’appalto: quali sono

I documenti per partecipare ad una gara d’appalto sono molteplici, in quanto la Pubblica Amministrazione deve verificare la sussistenza di determinati requisiti per ammettere le imprese ad una gara d’appalto.

L’acquisto di beni o servizi, la realizzazione di lavori e la costruzione di infrastrutture, ai sensi dell’art. 21 del Codice degli Appalti, viene previsto all’interno del programma biennale e triennale di ciascuna amministrazione pubblica.

L’iter procedurale di una gara d’appalto inizia con la pubblicazione di un bando di gara, che delineerà l’oggetto del contratto pubblico, le tempistiche, la procedura seguita e i requisiti di partecipazione per le imprese.

Vengono così definiti tutti i documenti per partecipare ad una gara d’appalto che andranno presentati unitamente alla propria offerta e alla garanzia fideiussoria obbligatoria.

Un Responsabile dell'Ufficio Gare controlla i documenti per partecipare a una gara d'appalto.

I documenti per partecipare ad una gara d’appalto

Per partecipare ad una gara d’appalto e presentare la propria offerta per la realizzazione di opere, beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, bisogna essere in possesso di alcuni requisiti, come ad esempio la capacità professionale di far fronte a quanto richiesto nel bando di gara (requisiti speciali).

Ai sensi dell’art. 71 del Codice degli Appalti, per agevolare l’attività delle stazioni appaltanti, i bandi devono essere redatti uniformandosi ai bandi tipo previsti dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

L’art. 74 del Codice degli Appalti dispone l’accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica ai documenti di gara, a decorrere dalla data di pubblicazione, in modo che le imprese possano accedere a tutte le informazioni e preparare i documenti per partecipare ad una gara d’appalto.

Ciascun bando di gara delinea specificatamente la modulistica da presentare, unitamente alla propria offerta.

Oltre alla modulistica da compilare con i propri dati personali come titolare rappresentante dell’impresa, sono solitamente richiesti altri documenti, vediamoli insieme.

Quietanza di pagamento del contributo ANAC

Se l’importo della gara d’appalto è pari o superiore ai 150.000 €, i partecipanti devono innanzitutto provvedere al pagamento di un contributo all’ANAC, che varia a seconda dell’importo di affidamento e viene determinato annualmente dall’Autorità Anticorruzione Nazionale.

Visura camerale

Per verificare l’effettiva iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, viene richiesta una visura camerale, che oltre ad indicare i dati relativi all’azienda, ne attesta la situazione attuale, escludendo così le ipotesi di uno stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo.

Certificato Antimafia

Tale documento viene rilasciato dalla Prefettura e attesta l’assenza di misure preventive, condanne definitive (o in appello) e casi di infiltrazione mafiosa, che potrebbero inficiare il corretto svolgimento della gara d’appalto.

Casellario Giudiziale

Viene rilasciato dalla Procura della Repubblica e riporta le eventuali condanne penali definitive, alcune tipologie di provvedimenti civili nonché eventuali annotazioni di natura amministrativa in capo al legale rappresentante, che potrebbero portare all’esclusione dalla gara d’appalto.

Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi

Il certificato dei carichi pendenti relativamente agli illeciti amministrativi è disciplinato dall’art. 31 del Testo Unico sul Casellario giudiziario e indica le eventuali sanzioni amministrative e carichi pendenti, dipendenti da reato.

DURC

Tale documento viene rilasciato dall’INPS e attesta la regolarità contributiva e assicurativa dell’azienda nei confronti del sopra citato ente, dell’INAIL e della Cassa Edile (se l’impresa risulta operante nel settore industria o artigianato alle attività dell’edilizia).

Fideiussione Provvisoria

Ricordiamo infine, che a titolo di garanzia provvisoria, è sempre richiesta obbligatoriamente anche la presentazione della cauzione provvisoria, fideiussione rilasciata da un ente assicurativo o bancario, pari solitamente al 2% dell’importo di gara, ai sensi dell’art. 93 del Codice degli Appalti.

Durante l’emergenza Covid, per snellire le procedure relative agli investimenti pubblici, sono state rideterminate le soglie comunitarie degli appalti, identificando massimali di importo di gara, sotto ai quali si poteva procedere ad affidamento diretto, senza indire gara e quindi chiedere cauzione provvisoria.

L’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e Decreto Semplificazione Bis, ha così modificato il quadro normativo degli appalti fino al 30 giugno 2023 (clicca qui per leggere gli ultimi aggiornamenti relativi alle gare d’appalto.)

Gli altri requisiti

Ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, i criteri di selezione in una gara d’appalto mirano ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economico e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali.

I requisiti e capacità di volta in volta individuati sono sempre proporzionati all’oggetto dell’appalto e mirano a far partecipare il più ampio numero di imprese, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Se l’importo della gara d’appalto supera i 150.000 € le imprese che desiderano partecipare devono altresì presentare un’attestazione SOA, che comprovi e garantisca la capacità di eseguire la prestazione in oggetto.

Tale documentazione qualifica l’impresa in relazione alla sua capacità ed esperienza e si riferisce a 52 categorie di opere (13 generali e 39 specializzate).

Viene rilasciata da un organismo certificato (Società Organismo di Attestazione) autorizzato dall’ANAC alla verifica di carattere tecnico e amministrativa di tutte le imprese che intendono collaborare con la Pubblica Amministrazione, nell’ambito della realizzazione di opere pubbliche.

Chi può partecipare alle gare d’appalto

Ai sensi dell’art. 45 del Codice degli Appalti gli operatori economici che possono essere selezionati, in base anche ai documenti per partecipare ad una gara d’appalto, sono:

  • imprenditori individuali (anche artigiani) e le società cooperative;
  • consorzi tra imprenditori individuali (anche artigiani), società commerciali e società cooperative di produzione e lavoro;
  • raggruppamenti temporanei di concorrenti;
  • consorzi ordinari di concorrenti, anche in forma di società;
  • aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete;
  • soggetti che abbiano stipulato il contratto GEIE (contratto di Gruppo Europeo di Interesse Economico);
  • tutti gli operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Dal 24 ottobre 2022 ricordiamo che è diventato obbligatorio l’uso del FVOE (Fascicolo virtuale dell’operatore economico) in cui ogni operatore può depositare i documenti per partecipare ad una gara d’appalto.

Le stazioni appaltanti potranno così acquisire direttamente dal fascicolo virtuale tutta la documentazione che comprova la sussistenza di specifici requisiti tecnici ed organizzativi, economici e finanziari in capo ai partecipanti.

Per potere accedere al FVOE, occorre registrarsi al portale dell’ANAC, indicando tutti i dati dell’impresa.

Fideiussione per Appalti Pubblici 

Fideiussione per Appalti Pubblici 

Vuoi partecipare ad una gara d’appalto pubblico per l’affidamento di lavori, servizi o forniture? Per legge la tua impresa è obbligata a presentare una fideiussione per appalti pubblici, a garanzia della prestazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice degli Appalti. 

Il Codice degli Appalti o meglio definito Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) è il testo unico che disciplina e regolamenta i rapporti tra gli enti della Pubblica Amministrazione e le aziende che per suo conto svolgono lavori, offrono servizi e/o forniture. 

Trasparenza, concorrenza e meritocrazia sono i criteri a cui ogni gara d’appalto pubblica deve attenersi e per garantirne la corretta assegnazione, la stazione appaltante richiede, a garanzia della prestazione per cui desideri proporti, una fideiussione obbligatoria. 

La fideiussione per appalti pubblici 

Ai sensi dell’art.93 del Codice degli Appalti, le imprese che desiderano proporre la loro offerta per partecipare ad una gara d’appalto, devono presentare unitamente la fideiussione appalti pubblici. 

Tale obbligo si è reso necessario per tutelare l’ente pubblico nella realizzazione dei lavori, servizi e/o forniture, facendo partecipare solo aziende in grado di presentare una garanzia fideiussoria. 

Ma cos’è la fideiussione?  

È il contratto attraverso il quale un soggetto terzo, definito fideiussore, garantisce l’obbligazione altrui.  

Se desideri approfondire il concetto di fideiussione, clicca qui

Il Codice degli Appalti prescrive diverse tipologie di fideiussioni per appalti pubblici, che possiamo suddividere in: 

  • garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria
  • garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
  • garanzia fideiussoria per l’anticipazione
  • garanza fideiussoria per la rata di saldo
  • garanzia fideiussoria di buon adempimento
  • garanzia fideiussoria per la risoluzione
  • polizza decennale postuma

Vediamo ora nel dettaglio quali sono le fideiussioni che devi presentare nel momento in cui decidi di partecipare con la tua impresa ad una gara di appalto per lavori pubblici.

Addetti gare si recano a richiedere una fideiussione per appalti pubblici.

Cauzione provvisoria 

La cauzione provvisoria è una garanzia fideiussoria prevista dall’art. 93 del Codice degli Appalti che tutela la Stazione Appaltante nel caso in cui la ditta aggiudicataria non possa sottoscrivere il contratto

Solitamente è pari al 2% dell’importo totale dell’affidamento, ma è a discrezione della Stazione Appaltante la riduzione all’1% o l’aumento fino al 4%, a seconda del tipo di lavoro, fornitura o servizio appaltato. 

Ai sensi del comma 7, sempre dell’art. 93 del Codice degli Appalti, l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% in caso di possesso di certificazione ISO 45000, ISO 17000 e ISO 9000 o del 30%, in caso per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Seguono poi la riduzione del 20% per il possesso di certificazione ambientale ISO 14001 o del 15% per la certificazione carbon footprint e/o inventario dei gas ad effetto serra. 

Per poter emettere la fideiussione per la cauzione provvisoria l’ente deputato al rilascio (l’Assicurazione o la Banca) necessita alcuni documenti. 

Clicca qui per conoscere tutti i documenti da produrre per richiedere una fideiussione per appalti pubblici. 

Cauzione definitiva 

L’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 ha abrogato la precedente disposizione contenuta nel Codice degli Appalti e sancisce che “la cauzione definitiva è una garanzia obbligatoria per l’appaltatore che viene presentata all’atto dell’aggiudicazione di una gara e copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto”. 

Se ti sei aggiudicato una gara di appalto, sei obbligato quindi a stipulare una cauzione definitiva ovvero una fideiussione assicurativa che mira a garantire il 10% dell’importo contrattuale (compresi gli oneri per la sicurezza).  

Questa fideiussione appalti pubblici è volta a tutelare la Stazione Appaltante in caso di eventuali inadempienze da parte dell’azienda esecutrice ovvero a risarcirla nel momento in cui, a fronte dell’aggiudicazione dell’appalto, non vengano portate a compimento le operazioni indicate a contratto.  

Così come per la cauzione provvisoria, anche quella definitiva può essere emessa da istituti bancari o assicurativi a fronte del pagamento di un onere, definito in relazione al merito creditizio dell’impresa, alla durata dei lavori stabiliti con il cronoprogramma (presentato in sede di gara) e alla valenza tecnica dell’opera.  

Quando può essere svincolata la cauzione definitiva?  

Il giorno dell’emissione del certificato di collaudo, provvisorio o di regolare esecuzione o, comunque, 12 mesi dopo l’ultimazione dei lavori.  

Se desideri sapere come ottenere subito la cauzione definitiva, clicca qui. 

Anticipo del 30% del prezzo di appalto 

Dopo l’aggiudicazione di una gara d’appalto, l’impresa aggiudicataria ha diritto a ricevere, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti l’anticipo del prezzo di appalto

Il D.Lgs. n. 34/2020, emanato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto la possibilità di aumentare l’anticipo del 20% sull’importo totale del contratto di appalto fino al 30%, a discrezione della Stazione Appaltante. 

L’impresa aggiudicataria, per poter incassare l’anticipo, ha l’obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sull’anticipo, maggiorata del tasso di interesse legale a titolo di garanzia dell’esecuzione delle prestazioni.  

Se desideri avere maggiori informazioni circa la fideiussione per anticipazione del prezzo contrattuale, clicca qui.  

Cauzione rata di saldo 

Per garantire il pagamento dei lavori svolti dall’impresa e contemporaneamente coprire le difformità e i vizi dell’opera, il legislatore obbliga l’appaltatore a fornire alla Stazione Appaltante una fideiussione di cauzione rata di saldo.  

La Stazione Appaltante può così pagare la rata di saldo all’appaltatore, ancora prima del collaudo definitivo, avendo la sicurezza di essere comunque “coperto” contro vizi e difetti non emersi in sede di collaudo

Qualora dovessero sorgere problemi relativamente alla realizzazione dell’opera, successivamente al pagamento del saldo, il Fideiussore (l’istituto bancario o assicurativo) che ha emesso la polizza, si impegna a pagare alla Stazione Appaltante la somma garantita relativa alla rata di saldo maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice degli Appalti.  

La somma garantita dalla fideiussione deve essere pari al credito residuo aggiornato al tasso di interesse legale per due anni.  

Se desideri avere maggiori informazioni sulla cauzione rata di saldo, clicca qui. 

Quando è obbligatoria la fideiussione  

Se desideri partecipare ad una gara d’appalto pubblica per lavori, servizi e/o forniture, hai l’obbligo di presentare una fideiussione per appalti pubblici, a titolo di cauzione provvisoria. 

Fino al 30 giugno 2023, il quadro normativo degli appalti pubblici, prevede però una sostanziale modifica, grazie all’entrata in vigore del Decreto Semplificazione e Decreto Semplificazione bis

Per accelerare gli investimenti pubblici durante l’emergenza Covid, infatti, si è reso necessario abbassare le soglie comunitarie degli appalti, prevedendo un affidamento diretto puro, quindi dunque senza indire gara, per lavori sotto soglia, ossia lavori pubblici, forniture e servizi inferiori a 150.000 €. 

Tornando invece all’aggiudicazione, ti verrà poi richiesto obbligatoriamente di presentare, come garanzia del pieno adempimento della tua prestazione, la cauzione definitiva, solitamente pari al 10% dell’importo del contratto d’appalto. 

Se partecipi ad appalti pubblici e hai necessità di richiedere fideiussioni per appalti pubblici in modo semplice e più veloce, registrati al nostro portale, il primo che, con solo Partita IVA ed email, concede fino a 50.000 € di affidamento e la possibilità di gestire ogni richiesta in autonomia, online.

Fideiussione Specifica: cos’è e i rischi associati

Fideiussione Specifica: cos’è e i rischi associati

La fideiussione specifica è il contratto con cui il fideiussore si obbliga in solido con il debitore, al pagamento di un debito contratto da quest’ultimo nei confronti di un soggetto creditore. 

La fideiussione specifica è un negozio giuridico molto rischioso per il fideiussore, che assume un obbligo personale, assicurando il pagamento di una determinata obbligazione contratta dal debitore al creditore. 

Quando si risponde in solido col debitore, infatti, ci si espone con l’intero patrimonio

Un documento relativo ad una fideiussione specifica e una penna riposta sopra esso.

Cos’è la fideiussione specifica 

La fideiussione specifica è disciplinata dall’art. 1936 del Codice civile e identifica un negozio giuridico attraverso il quale il fideiussore si obbliga personalmente per garantire il creditore da un inadempimento del suo debitore. 

Il garante si espone così con tutto il suo patrimonio, in solido con la figura del debitore, che può anche non esserne a conoscenza. 

Un’altra delle sue caratteristiche principali è la sua accessorietà: esiste fin tanto che sussiste il debito e per tale motivo, non può essere stipulata per una somma maggiore o a condizioni più onerose. 

La fideiussione specifica stipulata con la Banca richiede una lenta e complessa istruttoria, che poi può prevedere, tra le altre cose, il congelamento di contanti, beni o altri titoli a garanzia della fideiussione stessa.  

A cosa serve 

La fideiussione specifica è un contratto stipulato per garantire specificatamente uno o più debiti. Il fideiussore obbligandosi in solido col debitore, si espone con tutto il suo patrimonio ed è anche passibile eventualmente di pignoramento. 

La stipula di una fideiussione specifica può essere richiesta per finanziamenti, anticipazioni su titoli, aperture di credito, etc. 

Un privato può quindi aver bisogno di una fideiussione specifica per accedere ad un finanziamento piuttosto che stipulare un contratto d’affitto.  

Un’azienda, invece, può richiederla a garanzia di fornitura di un prodotto o servizio o anche per la partecipazione ad un bando pubblico.  

Fideiussione specifica vs omnibus 

La fideiussione specifica differisce dalla fideiussione omnibus in quanto nel caso di quest’ultima fideiussione il fideiussore garantisce la banca per l’adempimento di tutte le obbligazioni e non di un debito specifico. 

Nella fideiussione omnibus viene altresì determinato un importo massimo per tutte le obbligazioni garantite, presenti e future. 

Permane invece il suo carattere personale, che quindi espone il fideiussore ad un rischio circa tutto il suo patrimonio. 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992, per tutelarlo in caso di obbligazioni future, è stato infatti disposto un tetto massimo garantito. 

I rischi di nullità 

Per la stipula di una fideiussione omnibus, le Banche si affidano solitamente ad uno schema negoziale predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana). 

Il Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 emesso dalla Banca d’Italia ha invitato l’ABI ad alcune modifiche circa lo schema negoziale, in quanto contro la concorrenza. 

La Sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, trova fondamento proprio in tale Provvedimento, indicando come il contratto a valle (ossia quello costituito tra la banca e il cliente) è da intendersi nullo a livello parziale, limitatamente alla parte in cui riproduce le clausole già dichiarate illecite. 

Le clausole da considerarsi nulle sono identificate in: 

  • clausola di reviviscenza: “secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo.”; 
  • clausola di rinuncia ai termini: “…i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’ articolo 1957 c.c., che si intende derogato.”; 
  • clausola di sopravvivenza:…qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate.”. 

Ne deriva, che se le clausole nulle costituiscono parti essenziali del contratto, quest’ultimo diventa a sua volta nullo

La nullità sopra citata è una nullità speciale, che tutela l’interesse pubblico e che interviene anche su atti collegati tra loro da un nesso funzionale. 

Ne consegue inoltre, in caso di nullità, la proponibilità di un’azione di risarcimento danni. 

Perché optare per una fideiussione assicurativa 

La fideiussione specifica richiesta ad una banca richiede quindi un complesso iter di valutazione, con un’istruttoria che può durare anche fino a 3 settimane. 

Oltre ai tassi d’interessi applicati, parecchio onerosi, il problema maggiore consiste nella possibilità che vengano congelati fondi e beni, a garanzia della stipula della fideiussione specifica. 

La stipula di una fideiussione assicurativa richiede invece un’istruttoria molto più veloce e non blocca la liquidità o i beni del soggetto richiedente, in quanto chiede già un premio per la sua sottoscrizione. 

La fideiussione assicurativa aiuta quindi l’imprenditore ad avere maggiore libertà e liquidità a disposizione, per far fronte ad ogni necessità. 

Consente inoltre all’impresa di partecipare agevolmente a gare d’appalto pubbliche per lavori, forniture e servizi, senza dover necessariamente intaccare la linea di credito. 

Dura limitatamente al tempo in cui dura l’obbligazione principale, senza proiettarsi al futuro come la fideiussione omnibus. 

Stipulare una fideiussione assicurativa è altresì molto più semplice: per richiederla, si può procedere direttamente anche online. 

Per poter facilitare e velocizzare i tempi dell’istruttoria, è necessario disporre di tutti i documenti utili come la visura camera (in caso di azienda) o i dati fiscali del soggetto richiedente (in caso di cittadino privato), la dichiarazione dei redditi e i bilanci aziendali, per comprovare la situazione reddituale e la modulistica specifica richiesta da ciascun ente assicurativo. 

Fideiussione assicurativa a prima richiesta

Fideiussione assicurativa a prima richiesta
La sottoscrizione di una fideiussione assicurativa a prima richiesta.

La fideiussione assicurativa a prima richiesta si distingue dalle semplici fideiussioni assicurative in quanto permette al beneficiario di ottenere in modo immediato e semplice, senza che il garante possa opporre eccezioni, il rimborso previsto nel caso in cui il contraente risultasse inadempiente.

In parole semplici?

Con questa specifica fideiussione, il rimborso (l’escussione della polizza) avviene appena il beneficiario ne fa richiesta e senza la necessità di dimostrare l’inadempienza del soggetto contraente.

Cosa si intende con fideiussione a prima richiesta?

Ai sensi dell’art. 1945 del Codice civile il fideiussore può opporre contro il creditore (beneficiario) tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall’incapacità.

La fideiussione a prima richiesta indica come il fideiussore, alla prima domanda del creditore, non possa opporre alcuna eccezione, in deroga al sopra citato articolo.

Per tale motivo, molte volte, nel contratto fideiussorio, compare la dicitura “in deroga all’art. 1945 c.c.”.

Per verificare se la fideiussione che stai firmando sia o meno a “prima richiesta” ti basta cercare nel documento le seguenti espressioni: “pagamento a prima richiesta e senza eccezioni” o, solamente, “a prima richiesta”.

Tale clausola rende il contratto di fideiussione un contratto autonomo di garanzia.

Come funziona

La polizza fideiussoria a prima richiesta si differenzia dalle polizze più semplici per la modalità con la quale viene effettuato il rimborso.

Nelle classiche fideiussioni il soggetto fideiussore si pone come rappresentante del contraente e per lui è tenuto ad intervenire, a patto che prima abbia verificato l’effettiva inadempienza del contraente. La garanzia in questo caso ha un carattere accessorio.

In questo caso, invece, il creditore può ottenere il pagamento delle somme in maniera diretta ovvero senza coinvolgere il vicario.

Cosa significa? 

Significa che impone al fideiussore di effettuare il rimborso garantito dalla polizza senza eccezioni, come fosse un “secondo debitore”. 

È dunque il carattere accessorio della polizza a venire meno. E così i litigation risks sono trasferiti al garante (fideiussore).

Questo tipo di fideiussione viene indicata anche con altri termini, come: “garanzia a semplice richiesta” o “garanzia automatica”.

Come si escute

L’escussione della fideiussione a prima richiesta è l’azione attraverso la quale il creditore, ovvero il beneficiario della fideiussione, avanza una richiesta di rimborso del debito, determinando così l’incameramento totale o parziale della garanzia, senza poter ricevere alcuna opposizione del fideiussore.

Per escutere l’importo spettante e garantito dal contratto fideiussorio, il beneficiario deve inviare una lettera raccomandata o PEC all’ente che ha emesso la polizza e far così richiesta di escussione.

Il fatto che il soggetto garante (il fideiussore) debba versare immediatamente quanto dovuto al beneficiario, non vuol dire che non possa recedere dal contratto di fideiussione se la richiesta del beneficiario risultasse fraudolenta o immotivata.

Infatti, il garante può recedere e rendere nullo il contratto di fideiussione nel caso in cui sia dimostrato, tramite prove certe e incontestabili, che il beneficiario abbia avanzato richieste immotivate oppure che abbia agito in malafede.

La facoltà di recesso del garante, che di fatto rende nulla la garanzia, si indica con l’espressione latina Exceptio Doli Generalis.

I costi di una garanzia fideiussoria a prima richiesta

Il costo della fideiussione assicurativa a prima richiesta è a discrezione dell’ente erogatore della polizza.

Dopo che l’ente avrà esaminato il caso per il quale è stata richiesta la polizza, verrà fissato il premio assicurativo che il contraente dovrà pagare per stipulare la fideiussione assicurativa.

Il costo della fideiussione assicurativa a prima richiesta non è quindi definibile con una percentuale generica, ma va determinato caso per caso.

Due uomini trattano di alcuni documenti.

Le tempistiche di rilascio

Le tempistiche per il rilascio di una fideiussione a prima richiesta sono ridotte rispetto ad altre tipologie di fideiussioni, perché i controlli che vengono effettuati sul patrimonio sono più mirati e per questo veloci.

I tempi sono generalmente brevi, di circa qualche giorno, se la richiesta viene fatta da un privato online, a patto che la documentazione richiesta (come il documento d’identità, codice fiscale, buste paga e dichiarazione dei redditi) sia corretta e completa in ogni sua parte.

Diversamente, se la richiesta proviene da un’impresa o in modalità cartacea, i tempi inevitabilmente si allungano, anche se l’istruttoria risulta durare sempre meno rispetto a qualunque altro tipo di fideiussione.

Quali sono i campi di applicazione principali?

La fideiussione a prima richiesta può essere inserita in ogni contratto di natura fideiussoria; tuttavia, è particolarmente usata nell’ambito delle gare d’appalto pubblico.

Anzi, la giurisprudenza ha precisato in merito che la mancanza della clausola “a prima richiesta” nelle polizze fideiussorie a garanzia dei contratti di lavori, servizi o forniture d’appalto rende la fideiussione inadatta a svolgere la sua funzione.

Dunque, negli Appalti Pubblici, le fideiussioni assicurative devono essere “a prima richiesta”.

Vediamo allora le 3 principali tipologie di cauzioni a prima richiesta previste per gli Appalti Pubblici:

  • Garanzia dell’offerta: una Cauzione Provvisoria emessa per la partecipazione a gare d’appalto in una misura variabile dall’1 al 4% dell’ammontare dell’appalto stesso. In caso di aggiudicazione dell’appalto e di un mancato adempimento all’obbligo pattuito, l’Ente Appaltante potrà ottenere il rimborso dovuto immediatamente grazie a questo tipo di fideiussione;
  • Garanzia di buon adempimento (Cauzione Definitiva): una fideiussione stipulata per garantire il corretto compimento dell’obbligo pattuito nel contratto di appalto. Rimane valida dal momento in cui avviene l’aggiudicazione dell’appalto, sino al termine della fase di collaudo. L’importo può variare dal 10% al 15% sul totale della fornitura, dei servizi o dei lavori e garantisce copertura anche in caso di danni agli stessi;
  • Garanzia di rimborso di un anticipo del prezzo contrattuale: questa garanzia ha per oggetto il pagamento anticipato di una percentuale del totale in favore dell’appaltatore (impresa vincitrice della gara d’appalto) o del fornitore per permettere a questi di sostenere le spese iniziali.

La fideiussione a prima richiesta, a seguito degli ultimi accadimenti economici, ha visto aumentare il suo utilizzo anche in ambito privato.

Cosa conviene? La differenza tra fideiussione bancaria e assicurativa a prima richiesta

Non è solo il prezzo della fideiussione a rendere differenti la garanzia stipulata da un’assicurazione o da una banca.

Infatti, rispetto alle fideiussioni rilasciate dagli istituti bancari, la procedura per ottenere una fideiussione assicurativa a prima richiesta:

  • è più semplice e rapida (vengono effettuati controlli economici dell’interessato mirati);
  • non vincola titoli o somme di denaro, ma richiede solamente il pagamento del premio previsto.

Un’altra importante differenza attiene al recesso del fideiussore.

Ai sensi dell’art. 1955 del Codice civile, il fideiussore può recedere dal contratto di fideiussione nel caso il creditore non sia in buona fede e tale estinzione ha luogo sui diritti, sui pegni, sulle ipoteche e in relazione agli eventuali privilegi a lui concessi.

La fideiussione assicurativa a prima richiesta differisce da quella bancaria perché ha regole molto più stringenti in merito al recesso, previsto solo in caso di condotta abusiva del creditore nel recupero del credito.

L’opponibilità dell’eccezione è però subordinata a prove prontamente documentabili e manifeste, che attestino una condotta abusiva e/o fraudolenta del creditore.

Attestazione di capacità finanziaria: cos’è e tutto ciò che c’è da sapere 

Attestazione di capacità finanziaria: cos’è e tutto ciò che c’è da sapere 

L’attestazione di capacità finanziaria è un documento attestante l’idoneità finanziaria di un’attività, richiesto a scopo di tutela dalla normativa italiana, che comprova la capacità di sostenere il suo operato a livello finanziario e patrimoniale. 

È richiesta per l’esercizio di determinate attività economiche, per selezionare a monte i soggetti che realmente hanno la capacità finanziaria per esercitarle. 

Revisore analizza i bilanci di un'azienda per rilasciare l'attestazione di capacità finanziaria.

Cos’è l’attestazione della capacità finanziaria? 

L’attestazione di capacità finanziaria è una certificazione rilasciata da un’azienda di credito o da un intermediario finanziario (soggetti qualificati e abilitati all’analisi di tale idoneità) che certifica il possesso dei requisiti economici e finanziari da parte del richiedente. 

Tale documento è volto a determinare la sussistenza di determinati mezzi economici e patrimoniali in capo al titolare di una di queste attività economiche, obbligate per legge a certificarlo: 

  • agenzia di pratiche auto; 
  • autoscuola; 
  • centro revisione auto; 
  • gestore ambientale; 
  • partecipanti a determinate gare d’appalto per servizi/forniture; 
  • scuola nautica; 
  • studio consulenza automobilistica; 
  • trasporto eccezionale e scorta tecnica trasporto eccezionale; 
  • trasporto merci su strada (o persone). 

Il trasporto merci o persone su strada va precisato che necessita obbligatoriamente l’attestazione di capacità finanziaria solo se l’autotrasportatore sta effettuando quest’attività per conto terzi. Nel caso, invece, eserciti quest’attività per conto proprio non ne risulta assoggettato.  

Come si dimostra? 

L’attestazione della capacità finanziaria è un’analisi di requisiti tecnici, economici e patrimoniali, che necessita un’accurata valutazione contabile. 

I soggetti abilitati a rilasciare tale attestazione di idoneità finanziaria sono:  

  • gli istituti bancari; 
  • le compagnie assicurative; 
  • le società finanziarie iscritte all’albo 106 della Banca d’Italia T.U.B., ai sensi dell’art.107 del D.lgs. 385/93
  • i revisori legali (solamente però per la categoria degli autotrasportatori). 

Per poter ottenere l’attestazione di capacità finanziaria è fondamentale rispettare i parametri definiti dalla normativa quali: 

  • per l’agenzia di pratiche auto e lo studio di consulenza automobilistica l’obbligo finanziario da rispettare è di 51.645,69€, secondo l’art. 4, comma 2, del D.M. del 9/11/1992
  • per l’autoscuola e la scuola nautica è necessario dimostrare una capacità finanziaria per un importo pari a 25.822,84€, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 317/1995
  • per il centro revisione auto l’attestazione di capacità finanziaria non deve essere inferiore ai 154.937€ secondo l’art. 239 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992
  • per la figura del gestore ambientale è richiesto un capitale proprio pari o superiore a 9.000€ per il primo veicolo e 5.000 € per ogni veicolo eccedente il primo, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. M. n. 120 del 3 giugno 2014
  • per il trasporto merce su strada (o persone) vale il medesimo requisito della figura del gestore ambientale, ossia che i titolari della suddetta attività devono possedere un capitale proprio pari o superiore a 9.000€ per il primo veicolo e 5.000 € per ogni veicolo eccedente il primo – secondo l’art. 7, comma 1, del Regolamento CE 1071/2009
  • per i partecipanti alle gare d’appalto per forniture e servizi, ai sensi dell’art. 83 D.lgs. n. 50/2016, i requisiti economici-finanziari devono essere sempre attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto;  
  • per il trasporto eccezionale e la scorta del trasporto eccezionale è richiesto come requisito di capacità finanziaria, un capitale di almeno 77.468,53 €, che prevede un’ulteriore aggiunta di 2.582,28 € per ogni ulteriore automezzo

I documenti richiesti  

Per poter richiedere l’attestazione di capacità finanziaria è necessario presentare una serie di documenti quali ad esempio l’indirizzo pec, il codice fiscale e la carta d’identità del titolare dell’attività economica, la visura camerale e l’ultimo bilancio depositato (nel caso di soggetti obbligati come le società di capitali), oltre al modulo debitamente compilato della privacy e dell’antiriciclaggio

Quanto dura e quando scade  

L’attestazione della capacità finanziaria ha una durata solitamente annuale e deve essere rinnovata di anno in anno.  

Può essere richiesta però anche in forma triennale

Quanto costa la fideiussione bancaria e come risparmiare 

Quanto costa la fideiussione bancaria e come risparmiare 

La fideiussione bancaria è un contratto, con il quale un istituto bancario garantisce l’adempimento di un’obbligazione del debitore (o una prestazione del contraente), impegnandosi nel rifondere l’eventuale danno patrimoniale al creditore (o beneficiario). 

L’art. 1936 del Codice civile individua quindi ben 3 figure: il fideiussore (nel caso di fideiussione bancaria quindi l’istituto di credito), il debitore e il creditore

La fideiussione bancaria può essere richiesta sia da persone fisiche che giuridiche

Prima di stipulare un contratto di fideiussione bancaria, l’istituto di credito effettua una serie di analisi, valutando la capacità patrimoniale del debitore e la sua affidabilità

Una persona si informa sui costi della fideiussione bancaria allo sportello clienti.

Quanto costa una fideiussione bancaria 

L’istituto bancario diventa garante del debitore a fronte del sostenimento di alcuni costi, che solitamente si attestano intorno all’1% dell’importo totale richiesto da garantire, con un tasso d’interesse applicato che oscilla tra lo 0,75 % e il 3%. 

Tali valori possono però variare a seconda del patrimonio del richiedente, dell’importo richiesto e delle stesse policy stabilite dal fideiussore istituto di credito. 

Alcune banche, all’atto della concessione della fideiussione bancaria, chiedono inoltre il versamento di un deposito cauzionale, che in caso di mancato adempimento del debitore, potranno trattenere. 

Come si calcola l’importo 

Per calcolare l’importo da corrispondere, si considera quindi l’importo per cui viene richiesta la fideiussione bancaria e si calcola una percentuale che si aggira intorno all’1%

A questo va aggiunto un premio, calcolato su base trimestrale, con un tasso di interesse che oscilla tra lo 0,75% e il 3%.  

La documentazione richiesta 

La fideiussione bancaria può essere richiesta sia da persone fisiche che da persone giuridiche.  

Per le persone fisiche verranno richiesti, oltre ai contatti telefonici/pec, la carta d’identità e il codice fiscale, le ultime 2 buste paga e la dichiarazione dei redditi. 

Se il richiedente invece risulta essere una persona giuridica, saranno richiesti anche gli ultimi bilanci e la situazione contabile corrente, le visure camerali e il modello Unico. 

L’alternativa: la fideiussione assicurativa  

La fideiussione assicurativa rappresenta un’alternativa più vantaggiosa rispetto a quella bancaria

In questo caso il fideiussore diventa una Compagnia di assicurazioni, che concede la garanzia a fronte della stipula di polizza fideiussoria assicurativa

Una delle sue peculiarità è rappresentata dal fatto che non vengono congelate (ovvero bloccate) le somme garantite dalla fideiussione, restando quindi a disposizione del debitore.  

Inoltre, i tempi di attesa sono sicuramente minori, generalmente di 3-4 giorni, contro un’istruttoria di circa 2 mesi di un istituto di credito. 

Il calcolo del costo

Per calcolare il costo di una polizza fideiussoria assicurativa, ossia il premio assicurativo che il soggetto è chiamato a corrispondere, bisogna conoscere innanzitutto il livello di rischio della fideiussione, l’importo coperto dalla garanzia e la durata della polizza

Ogni Compagnia assicurativa definisce inoltre internamente il tasso d’interesse delle fideiussioni, che può variare, a partire anche da un tasso dell’0,6 %. 

I documenti richiesti

Prima di stipulare un contratto, l’ente assicurativo effettua delle analisi e valutazioni preventive circa la capacità patrimoniale del soggetto, la sua affidabilità e solvibilità. 

I documenti richiesti variano a seconda del richiedente. 

Nel caso di persona fisica, oltre ai dati identificativi e di contatto, saranno richiesti codice fiscale e carta d’identità, 2 buste paga precedenti, dichiarazione dei redditi. 

Nel caso di società, invece, sarà necessario dare prova della consistenza patrimoniale con la situazione contabile dell’azienda, lo stato patrimoniale e gli ultimi bilanci. 

Nel caso di polizza fideiussoria assicurativa il pagamento dell’obbligazione può avvenire in maniera rateale o in un’unica soluzione, metodologia in genere preferita da piccole e medie imprese.  

Le tipologie di fideiussione assicurativa

Bisogna ricordare infine che esistono diversi tipi di fideiussioni assicurative

La più richiesta è senz’altro la fideiussione per appalti pubblici, per quelle imprese che si trovano ad operare con la pubblica amministrazione e sono chiamate, secondo il Codice degli appalti, a presentare determinate garanzie fideiussorie e assicurative

Molto frequenti sono anche le polizze fideiussore assicurative per il rimborso I.V.A., che vengono richieste dall’Agenzia delle Entrate per il rimborso del credito maturato nei confronti dell’Erario.  

Per le persone fisiche, invece, solitamente vengono richieste fideiussioni assicurative personali oppure fideiussioni assicurative per visti turistici

Le polizze fideiussorie assicurative personali attengono a diverse esigenze maturate nel corso della vita di una persona fisica, come per esempio quelle relative lo studio o l’affitto. 

Le fideiussioni assicurative per visti turistici sono invece delle garanzie, richieste obbligatoriamente in Italia e nei paesi aderenti il Trattato di Schengen, alle persone che desiderano ottenere un visto. 

Questa polizza fideiussoria assicurativa serve a garantire che la persona ospitata in Italia possa provvedere economicamente alle sue esigenze, anche quando venissero meno le condizioni, supportata quindi un soggetto terzo garante (in questo caso la Compagnia assicurativa). 

La fideiussione assicurativa per visto turistico rilasciata dalla Compagnia assicurativa risulta essere più vantaggiosa, rapida ed economica, rispetto a quelle stipulate con gli istituti di credito. 

Le nuove soglie comunitarie appalti in vigore da gennaio 2022 

Le nuove soglie comunitarie appalti in vigore da gennaio 2022 

Le soglie comunitarie appalti sono delle classi di valore economico, che definiscono a livello europeo i limiti per ogni affidamento pubblico e variano a seconda del tipo di servizio, lavoro e fornitura richiesta. 

Quando si parla di appalti pubblici, si fa riferimento ad una particolare tipologia di contratto, differente dal classico contratto a titolo oneroso, dove il committente è un’Amministrazione (centrale o periferica) dello Stato, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 oltre che l’art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva n. 2004/18/CE (abrogata dalla direttiva n. 2014/24 UE). 

Gli operatori economici che desiderano lavorare con la Pubblica Amministrazione possono partecipare a gare d’appalto, procedure negoziate senza bando o essere scelti attraverso affidamenti diretti. 

Ogni anno la Commissione europea definisce e pubblica poi successivamente in Gazzetta Ufficiale Europa, le nuove soglie comunitarie per appalti pubblici

Funzionario timbra un documento contenente la nuove soglie comunitarie appalti per il 2022.

Cosa sono le soglie comunitarie appalti? 

Le soglie comunitarie appalti possono essere definite come un criterio utilizzato dal legislatore per determinare quali siano i contratti effettivamente di rilevanza a livello europeo, in base alla loro tipologia e al loro importo netto totale. 

L’art. 35 del Codice dei Contratti Pubblici, le finisce proprio classi di valore che determinano, a seconda del tipo di lavoro oggetto dell’appalto, dei servizi e delle forniture richieste, un possibile interesse a livello comunitario. 

In un’ottica di ampliamento della concorrenza, gli operatori economici possono così partecipare anche a gare d’appalto a livello europeo. 

Appalti sopra e sotto soglia comunitaria: quale importo calcolare. 

Per capire se il valore stimato di un appalto pubblico relativo a lavori, servizi e forniture sia sotto o sopra soglia, questi viene calcolato basandosi sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.  

L’importo totale risulta comunque essere variabile, in quanto quello utilizzato per stimare i lavori è quantificato al momento dell’avvio del bando di gara

Nei casi in cui non venga indetta una gara d’appalto, l’importo totale viene determinato nel momento in cui la stazione appaltante inizierà la procedura di affidamento del contratto.  

Quali i regolamenti che disciplinano gli appalti soglie comunitarie 

Come previsto dall’art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (il Codice dei Contratti), le soglie comunitarie appalti devono essere periodicamente rideterminate sulla base dei provvedimenti della Commissione europea pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea

Appalti soglie comunitarie settori ordinari: ecco i nuovi limiti 

I settori ordinari in materia di contratti pubblici si determinano per differenza dai settori speciali. Si vanno quindi a ricomprendere tutti gli appalti pubblici eccetto quelli attinenti: 

  • acqua; 
  • elettricità; 
  • gas ed energia termica; 
  • estrazione di gas e/o altri combustibili; 
  • servizi postali; 
  • servizi di traporto; 
  • aeroporti e porti. 

La Commissione europea ha rideterminato per i settori ordinari queste nuove soglie comunitarie appalti

  • € 5.382.000 per gli appalti pubblici inerenti lavori e concessioni; 
  • € 140.000 per gli affidamenti di forniture e servizi, per concorsi pubblici di progettazione all’interno di autorità governative centrali (definite poi specificatamente nella disposizione, per l’elenco esatto si rimanda alla G.U.C.E.  

L. n. 398 del 11 novembre 2021); 

  • € 215.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi, per concorsi pubblici di progettazione all’interno di autorità governative sub-centrali. 

Appalti di settori speciali: ecco le soglie comunitarie per il 2022 

I settori speciali sono identificati dal Codice dei Contratti in maniera precisa e attengono, come più sopra citato, alla fornitura dei servizi essenziali (acqua, gas, elettricità), alla produzione di energia (estrazione di gas e/o altri combustibili), ai servizi di trasporto (inclusi aereo e navale) e ai servizi postali

Per i settori speciali, dal 1 gennaio 2022, la Commissione europea ha rideterminato le seguenti soglie comunitarie appalti pubblici

  • € 5.382.000 per gli appalti pubblici su lavori; 
  • € 431.000 per affidamenti legati alle forniture, ai servizi e ai concorsi pubblici di progettazione. 
Furgone in viaggio per il settore speciale dei servizi  di trasporto.

Soglie comunitarie appalti Difesa e Sicurezza: nuovi limiti 2022 

La Commissione europea ha previsto delle specifiche soglie comunitarie anche per gli appalti legati alla Difesa e Sicurezza: 

  • € 5.382.000 per gli appalti legati a tutti i lavori in tema di Difesa e Sicurezza; 
  • 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per tutti i concorsi pubblici di progettazione del settore. 

Concessioni: nuove soglie comunitarie appalti dal 2022 

La Commissione europea ha rideterminato anche le soglie comunitarie appalti per le concessioni, identificando il limite, dal 1 gennaio 2022 a 5.382.000

Cosa si intende per affidamento sotto soglia comunitaria? 

L’affidamento sotto soglia comunitaria riguarda tutti quegli appalti che, per l’importo a base di gara (relativo ai servizi, lavori e/o forniture) risultano inferiori rispetto alle soglie comunitarie determinate, dal settore e tipologia contrattuale. 

In questi casi l’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici dispone che possano procedere per affidamento diretto, senza dover necessariamente indire gara. All’interno poi è prevista un’ulteriore distinzione in base al limite dei 40.000 €, al di sotto del quale è anche possibile procedere alla scelta dell’operatore economico, senza previa consultazione di più candidati. 

Il valore stimato, utile per determinare se l’appalto pubblico sia sotto soglia comunitaria, è sempre riferito all’importo totale da pagare, al netto dell’I.V.A., quantificato al momento della formulazione della richiesta dalla stazione appaltante. 

Affidamento sotto soglia comunitaria: le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazione Bis 

Durante l’emergenza Covid 19, per gestire il difficoltoso quadro economico, strettamente connesso alla pandemia, lo Stato italiano ha cercato di rendere più semplici le procedure di assegnazione dei lavori pubblici, in modo da non dover sempre obbligare le stazioni appaltanti (per la maggior parte in smart working) a indire e gestire gare d’appalto per ogni affidamento. 

Il 16 luglio 2020 è stato quindi approvato il primo Decreto Semplificazioni, con disposizioni meramente transitorie, che miravano ad accelerare gli investimenti pubblici, abbassando anche le soglie comunitarie appalti

Nel 2021, con il Decreto Semplificazione Bis, convertito con Legge n. 108/2021, le temporanee modifiche sono state prorogate, fino al 30 giugno 2023

Nell’art. 1 comma 2, si legge infatti come sia possibile procedere all’affidamento diretto “puro” nel caso di lavori pubblici, servizi e forniture di importi inferiori a € 150.000.  

In tale previsione, rientrano anche l’attività di progettazione, i servizi e/o forniture di architettura e ingegneria, inferiori a € 139.000

Per importi invece sopra le soglie comunitarie citate, è prevista una procedura negoziata senza bando, con una scelta tra più operatori economici, che variano da 5 a 10, a seconda dell’importo totale netto dell’appalto, che può raggiungere anche cifre pari o superiori al milione di euro. 

Nella scelta dei professionisti/aziende con cui collaborare, le stazioni appaltanti potranno consultare gli appositi elenchi (costituiti tramite avviso pubblico) o attraverso indagini di mercato, rispettando sempre il principio di rotazione degli inviti

Un addetto gare mostra un biglietto con la scritta "tender".

Appalti pubblici sopra soglia comunitaria: come procedere se si eccedono i nuovi limiti 

Può capitare che l’importo totale di un affidamento esuli dal limite predeterminato dalle rispettive soglie comunitarie di riferimento. 

L’Autorità Anticorruzione si è espressa con la Delibera ANAC n. 24.11.2021 indicando che in quasi casi va adottato lo schema disciplinare della Procedura aperta telematica per l’affidamento di forniture e servizi, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ossia scegliendo il miglior rapporto qualità/prezzo. 

Il caso dell’affidamento diretto di lavori pubblici per urgenza 

L’art. 263 del Codice degli Appalti disciplina l’eccezione dei lavori pubblici in caso di somma urgenza e protezione civile, che hanno dei limiti e criteri differenti, a seconda dell’imprevisto. 

In questi casi il Responsabile dell’Amministrazione, unitamente al tecnico competente dell’ente stesso, provvede a redigere un verbale circa le circostanze verificatesi, indicando le motivazioni a sostegno dell’urgenza dei lavori pubblici richiesti

Il limite entro il quale può disporre con affidamento diretto dei lavori pubblici urgenti è fino a € 200.000 per porre rimedio allo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. 

L’eccezione copre anche il caso in cui vi sia una ragionevole previsione (ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992) dell’imminenti verificarsi di simili eventi. 

L’affidamento diretto per appalti pubblici in urgenza non risulta modificato dalla Legge n. 108/2021, che ha convertito il Decreto Semplificazioni Bis. 

Decreto Semplificazioni: cosa cambia in materia di fideiussione obbligatoria? 

L’art. 103 del Codice dei Contratti dispone per l’appaltatore l’obbligo di costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale per l’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture. 

Tale disposizione, non è stata modificata nel Decreto Semplificazioni, ma, secondo le ultime modalità di affidamento previste dal Decreto Legge n. 76/20, si ritiene che sia comunque facoltà dell’amministrazione pubblica non richiederla in caso di affidamento diretto di lavori pubblici inferiori a € 150.000, servizi e forniture compresi o inferiori a € 139.000 per i servizi specifici relativi all’ingegneria e alle attività di architettura. 

Polizza All Risk: cos’è, a cosa serve e cosa copre

Polizza All Risk: cos’è, a cosa serve e cosa copre

La Polizza All Risk è un’assicurazione completa che tutela te stesso, i tuoi beni e la tua attività contro tutti i danni che puoi subire, eccetto quelli espressamente esclusi da contratto. 

Se desideri gestire serenamente i tuoi affari, tutelare le tue proprietà e la tua persona, hai bisogno di una polizza assicurativa che copra ogni singolo rischio tu possa affrontare nel quotidiano. 

Dadi compongono la parola "risk" (rischio). Rinviano alla Polizza All Risks.

In cosa differisce la Polizza All risk dalla classica polizza rischi nominati? 

La Polizza All Risk è un’assicurazione completa che ti tutela in una pluralità di casistiche, non citate contrattualmente. 

Differisce dalla classica assicurazione con rischi nominati, perché all’interno della tua polizza saranno indicati unicamente gli eventi e sinistri non indennizzabili, ad esempio quelli cagionati da eventi eccezionali. 

La Polizza All Risk prevede quindi un’inversione dell’onere della prova: l’assicuratore in questo caso dovrà dimostrare che il sinistro o l’evento rilevato non sia all’interno del contratto, tra quelli contrattualmente esclusi. 

Polizza All Risk: da quali rischi tutela? 

Diversi sono i rischi ai quali può andare incontro un’azienda nel corso della sua attività. Pensiamo ad esempio ai danni che un’impresa edile può subire in seguito ad un principio d’incendio accorso durante l’installazione di un impianto fotovoltaico. 

Altri rischi possono riguardare gli incidenti sul lavoro o le richieste di risarcimento danni da parte di dipendenti, clienti e fornitori. 

All Risk è una tipologia di Polizza nata proprio a tutela delle diverse realtà, perché questi imprevisti possono mettere a dura prova la stessa struttura finanziaria di un’azienda o la liquidità di un privato. 

Quali sono i vantaggi di una Polizza All Risk? 

Sottoscrivendo una formula assicurativa All Risk puoi gestire con maggiore tranquillità anche attività più complesse, certo di una tutela da rischi e imprevisti, che altrimenti minerebbero la tua continuità produttiva. 

La Polizza All Risk copre i danni diretti e indiretti, senza poter generare alcuna confusione: le eccezioni, sono espressamente previste in contratto. 

È una formula assicurativa utile per chi desidera essere tutelato globalmente, senza la necessità di scegliere ogni volta per quale tipo di rischio o evento eventualmente indennizzabile

Polizza All Risk: quali sono le tipologie di assicurazione più diffuse? 

Diverse sono le polizze All Risk presenti sul mercato, proprio perché grazie al concetto di multi risk, è possibile tutelare ad ampio spettro diverse realtà. 

La prima da citare è sicuramente All Risk Aziende, che copre i danni cagionati a cose o persone presenti all’interno dell’azienda che ha sottoscritto l’assicurazione o che offrono comunque prestazioni ad essa. 

La maggior parte dei rischi viene quindi coperta da questo tipo di polizza assicurativa, eccetto gli eventi eccezionali e alcune tipologie di sinistro avvenute per dolo o colpa. 

Entrando nello specifico del settore edilizio, troviamo poi la polizza All Risk per i cantieri, meglio conosciuta come polizza CAR o Contractors All Risk

Questa polizza assicurativa tutela il cantiere nella sua interezza: dalla sua apertura fino alla sua conclusione e riguarda anche i subappaltatori. 

Copre inoltre i danni derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e può essere sottoscritta sia nel settore dell’edilizia privata che pubblica. 

La polizza CAR è inoltre obbligatoria a seguito di aggiudicazione di una gara d’appalto, non appena viene aperto un cantiere. 

Esistono poi altre tipologie All Risk, come quelle legate ai professionisti iscritti all’albo (notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, etc.), quelle legate all’annullamento di un viaggio o sulla casa. 

Persone ben vestite parlano di alcuni documenti.

Polizza All Risk: quali sono gli eventi e sinistri non coperti? 

Come abbiamo anticipato, la Polizza All Risk ti protegge da una serie di eventi e sinistri, che contrariamente alla polizza assicurativa con rischi nominativi, non devono essere citati nel contratto. 

I sinistri e gli eventi non coperti, sono invece predeterminati e riguardano ad esempio i rischi derivanti da guerre e catastrofi naturali, i sinistri cagionati da dolo/colpa del contraente e i danni prevedibili a seguito di un’usura o cattiva manutenzione. 

Proprio per questo motivo risulta fondamentale, al momento della stipula della Polizza All Risk, indicare la categoria professionale di appartenenza, determinando così con precisione i rischi specifici per ogni settore. 

Polizza All Risk: come ottenerla? 

Per ottenere la Polizza All Risk, puoi rivolgerti alle Compagnie di assicurazione che le forniscono.

Per le Polizze All Risk legate ai cantieri, le Polizze CAR (Contractor’s All Risks) sia per appalti privati sia per appalti pubblici (CAR Merloni) puoi procedere direttamente online e registrarti sul nostro Portale: ti basta inserire email e Partita IVA e i dati necessari a creare un’Area riservata per la tua azienda.

Se necessario, i nostri consulenti ti chiederanno, oltre ai dati fiscali, anche la visura camera, eventuali bilanci e modello unico degli amministratori. 

Una volta terminata la procedura di registrazione, potrai accedere, richiedere e acquistare la Polizza CAR direttamente online. 

Come risparmiare sulla Polizza All Risk? 

Per risparmiare sulla Polizza All Risk ti consigliamo di rivolgerti ad uno dei nostri Consulenti, che ti aiuterà a scegliere la Polizza migliore per te.  

Potrai così spiegare nel dettaglio da quali specifici rischi desideri tutelarti e capire come procedere. 

Per farlo, richiedi un preventivo o contattaci tramite chat, telefono o email.

Cosa copre la garanzia decennale del costruttore? 

Cosa copre la garanzia decennale del costruttore? 

La garanzia decennale del costruttore è una tutela, richiesta dalla normativa italiana, a copertura dei vizi del suolo e dai difetti della costruzione per edifici e altri beni immobili soggetti a lunga durata. 

Secondo l’art. 1669 del Codice civile la garanzia del costruttore dura ben 10 anni, in quanto tutela il consumatore finale in modo oggettivo, da difetti di costruzione o di rovina (in tutto o in parte) dei materiali e da evidente pericolo di rovina o gravi difetti

L’azienda appaltatrice dei lavori risulta responsabile nei confronti del committente e ha fin da subito la necessità di stipulare la polizza decennale postuma

È bene ricordare che la garanzia decennale sugli immobili è valida non solo per colui che ha acquistato il nuovo stabile, ma anche alle successive persone a cui è stato venduto, a patto che non siano trascorsi più di dieci anni dall’ultimazione dei lavori.  

La norma si applica alle costruzioni ex-novo così come ai lavori di ristrutturazione e, più in generale, agli interventi eseguiti su immobili preesistenti.  

Ragioniere al cantiere dopo la stipula della garanzia decennale del costruttore.

Vizi e difetti di costruzione oggetto di garanzia decennale del costruttore 

L’art. 1696 del Codice civile prescrive che il committente sia garantito nei confronti dei lavori svolti dall’appaltatore sia nei termini dell’opera realizzata che in caso di vizio del suolo

Quest’ultimo vizio, però, nel caso sia evidente ancora prima di iniziare i lavori e il committente richieda ugualmente di procedere, costituisce clausola di esclusione della responsabilità del costruttore, in quando insorto e rilevato precedentemente. 

In termini di difetti, il costruttore è responsabile per 10 anni dall’ultimazione dei lavori, nei confronti di tutti i difetti gravi ovvero quelli che compromettono la stabilità della costruzione.  

Sui difetti costruttivi, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 14650 dell’11 giugno 2013 ha inoltre specificato come possano riguardare sia le parti essenziali dell’immobile sia alcuni elementi accessori o secondari, che ne consentano l’impiego duraturo per cui è realizzato, come per esempio il riscaldamento o la stessa canna fumaria e che, in presenza di vizi, siano dunque compromessi

La Sentenza della Corte di Cassazione n. 7756 del 27/03/2017 ha elencato con precisione i difetti di costruzione oggetto di garanzia decennale: 

  • lo scollamento o la rottura della pavimentazione interna agli appartamenti ed esterna (ossia presente sulle scale) e le annesse porzioni di muro; 
  • la rottura di opere comuni legate alla pavimentazione e impiantistica
  • le infiltrazioni nelle parti interne e comuni, dovute quindi ad una scarsa impermeabilizzazione; 
  • l’inefficienza e il malfunzionamento legato agli impianti idrici e alla fossa biologica;
  • la mancata operatività degli ascensori
  • gli eventuali non funzionamenti dell’impianto di riscaldamento, autonomo o centralizzato; 
  • il crollo o il disfacimento delle facciate esterne (incluse le piccole fessure nell’intonaco). 

Il costruttore non è invece ritenuto responsabile nei confronti dei difetti estetici, per i quali il legislatore applica una disciplina meno rigorosa, che obbliga il committente a contestare e denunciare vizi e difetti entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 1667 del Codice Civile

Art. 1696 Codice civile: garanzia lavori edili obbligatoria nel privato  

L’art. 1696 del Codice Civile è una garanzia obbligatoria per i lavori edili, eseguita anche nel settore privato, che tutela il consumatore finale contro vizi e difetti dell’opera, disciplinando come nella cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire nel tempo (nel limite di dieci anni), la buona qualità del bene immobile e dei suoi elementi.  

La Decennale Postuma, ossia l’assicurazione stipulata dal costruttore che lo tutela per i 10 anni successivi al termine dei lavori, copre e quindi tutela il consumatore finale, unicamente dai vizi più importanti dell’edificio e del suolo. 

Al momento della scoperta del danno, è necessario però che il committente si adoperi per far effettuare la perizia ad un tecnico abilitato, in modo da accertare il danno e poter procedere alla denuncia.  

Gru meccanica al lavoro sopra un immobile in costruzione.

Art 103 Codice dei Contratti: la garanzia definitiva negli appalti pubblici 

L’art. 103 del Codice dei Contratti dispone, per il settore pubblico, che per l’affidamento dei lavori, la ditta di costruzione debba costituire obbligatoriamente una garanzia, definita garanzia definitiva

Secondo l’art. 93 del Codice dei Contratti, la garanzia definitiva può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione

La garanzia definitiva è prevista al fine di tutelare e salvaguardare l’interesse pubblico, nei confronti di danni derivanti dall’eventuale inadempimento. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la decadenza dell’affidamento, in base a quanto previsto sempre dall’art. 103 del Codice dei Contratti.  

Gravi difetti di costruzione: cosa copre la garanzia decennale del costruttore 

Come accennato precedentemente, la garanzia decennale del costruttore copre tutti i difetti che possono minare alla stabilità dell’immobile o i vizi del suolo. 

La giurisprudenza, attraverso la Sentenza della Corte di Cassazione n. 14650 dell’11 giugno 2013, ha definito nel dettaglio i difetti di costruzione, includendo anche quelli attinenti ad alcuni elementi accessori. 

Rientrano quindi a pieno titolo nella garanzia decennale del costruttore, i difetti attinenti: 

  • l’impianto di riscaldamento
  • la pendenza dei balconi verso l’esterno; 
  • il malfunzionamento della canna fumaria
  • gli impianti di scarico delle acque, che possono generare umidità e muffe su muri, pareti e pavimenti; 
  • le infiltrazioni rilevanti dal tetto; 
  • gli elementi secondari ed accessori di un’immobile, come infissi, impianti e pavimenti che possano compromettere l’intera funzionalità dell’opera; 
  • il distacco dell’intonaco negli interni
  • le piccole fessure nell’intonaco esterno

In relazione all’ultimo punto, la Sentenza della Corte di Cassazione n. 10048/2018 ha indicato come le «fessurazioni o microfessurazioni (tra le quali le cavillature) di intonaci (o anche di altri tipi di rivestimento)» sono coperte da garanzia decennale del costruttore, secondo i giudici supremi, «quand’anche le fessurazioni impattino anche solo dal punto di vista estetico». 

Come ed entro quando denunciare i vizi di costruzione? 

I vizi e i difetti di costruzione devono essere denunciati entro un anno dalla scoperta, chiamando un perito che ne possa accertare l’esistenza e l’entità. 

Ai sensi dell’art. 2964 del Codice Civile, qualora il committente non denunci il danno entro il termine stabilito, la garanzia decennale del costruttore decade

L’art. 1669 del Codice Civile dispone la prescrizione di tale diritto entro 1 anno

Il danneggiato deve quindi presentare denuncia da quando quest’ultimo ha “un grado di conoscenza seria della gravità dei difetti, della loro incidenza sulla possibilità di godimento dell’edificio e della derivazione dei difetti dall’attività di esecuzione imperfetta dell’appaltatore”. 

È bene ricordare come il termine dei dieci anni decorre dal giorno di completamento della costruzione, quindi dell’ultimazione dei lavori (e non dal collaudo, dalla consegna o dalla vendita!). 

Il legislatore ha poi disposto il termine di un anno dalla denuncia, per esercitare l’azione di richiesta di risarcimento. 

Per denunciare il vizio o difetto scoperto è quindi consigliabile inviare innanzitutto una raccomandata a/r all’appaltatore (o una pec, avendo comunque valore legale) con la quale è fondamentale indicare la natura del difetto e l’intimazione a procedere alla sua rimozione, entro brevissimo tempo, pena l’avvio di azione legale

Ingegneri al lavoro in un edificio in costruzione

Polizza decennale postuma: la tutela per il contraente e per il costruttore 

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 122/2005 il costruttore è obbligato a stipulare e consegnare, all’atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale, definita Polizza decennale postuma. 

La Decennale Postuma tutela così l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile contro i difetti e vizi della costruzione, che potranno presentarsi nel corso dei 10 anni successivi, comprendendo anche eventuali danni provocati a terzi. 

L’assicurazione postuma decennale vede come contraente l’impresa costruttrice, ovvero la parte obbligata a garantire l’integrità del bene e come beneficiario l’acquirente che deve essere un soggetto privato, anche in caso di immobili a destinazione aziendale.  

Importante ricordare che la polizza decennale postuma è prevista nei casi in cui l’immobile non è ancora stato costruito o ultimato

Ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti, anche nel caso di opere pubbliche, l’appaltatore è tenuto a depositare, alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza decennale postuma che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti.  

Nel caso di appalti pubblici la polizza assicurativa deve coprire, oltre al costo di sistemazione di danni e vizi, anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’opera (Polizza Contractor’s All Risks: la polizza C.A.R).  

Come si può stipulare una Polizza decennale postuma? 

Se desideri stipulare una Polizza decennale postuma, una volta scelto l’ente assicurativo a cui appoggiarti, avrai bisogno di presentare alcuni documenti: 

  • il contratto di appalto
  • la planimetria generale dell’immobile
  • la relazione geologica (visto che stiamo parlando anche di vizi del suolo!); 
  • un questionario compilato e firmato in ogni sua parte, dove l’ente assicurativo dovrà richiederti una serie di generalità, ai fini della normativa. 

L’attivazione della Polizza decennale postuma, però, è subordinata alla presentazione di altri due documenti, che attestano l’effettiva esecuzione dei lavori e l’abitabilità dello stesso immobile: 

  • il Collaudo statico
  • il Certificato di abitabilità

Se il valore assicurato eccede i 2 milioni, sarà necessario anche un Controllo tecnico, eseguito da Accredia (l’Ente Unico nazionale di accreditamento, che ai sensi del Regolamento Europeo n. 765/2008 attesta, ispeziona e verifica le certificazioni). 

Per quanto riguarda il costo di una Polizza decennale postuma, molto dipende anche dall’ente assicurativo scelto. 

Tendenzialmente, però, possiamo affermare come sia intorno allo 0,35-0,40% del costo complessivo.  

Anticipazione contrattuale estesa al 30% fino al 31/12/2022 

Anticipazione contrattuale estesa al 30% fino al 31/12/2022 

La normativa in materia di anticipazione contrattuale è stata modificata più volte negli anni, grazie ad alcuni decreti approvati dal Governo. Con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza su quello che attualmente prevede la norma in termini di anticipazione contrattuale per lavori pubblici, anche a seguito delle novità introdotte dal Decreto Milleproroghe 2022.  

Lo vogliamo fare in maniera semplice e chiara, per permetterti di comprendere al meglio come poter ottenere un’anticipazione sui lavori pubblici, richiedendo una fideiussione a garanzia dell’anticipazione, in modo da sgravare la tua azienda di un pesante onere.  

Anticipazione lavori pubblici: come funziona e perché è così importante 

Il motivo per il quale il Governo ha deciso di legiferare sull’anticipazione contrattuale dei lavori pubblici, con il Codice dei Contratti, è semplice: favorire l’azione imprenditoriale, fornendo all’appaltatore la liquidità necessaria per sostenerlo nelle fasi iniziali della prestazione.  

In assenza di anticipazione contrattuale, l’impresa esecutrice dei lavori dovrebbe far ricorso al credito bancario per dare avvio alla prestazione e onorare puntualmente i propri impegni nei confronti di dipendenti e fornitori. Talvolta questo però diventa un onere troppo pesante e limitante.  

Il legislatore, conscio della situazione di difficoltà in cui versano le imprese, specie in seguito ai recenti eventi pandemici, ha stabilito, con parere nr. 923 del 05/11/2021, che le imprese debbano ricevere un’anticipazione del prezzo contrattuale e che questo è dovuto (pertanto diventa quindi obbligatoria) nella misura del 20%. 

Obbligatoria sì, ma a patto che rispetti determinati requisiti, vediamoli insieme. 

Una fideiussione a garanzia dell’anticipazione: ecco cosa prevede la norma 

A disciplinare l’anticipazione contrattuale è l’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti che definisce come l’appaltatore ha la facoltà di richiedere e ottenere un anticipo del 20% del prezzo contrattuale pattuito.  

Affinché questo accada è però fondamentale, come ricordato dall’ANAC con il parere del 12/01/2022 n. 12, che vengano rispettate tre condizioni essenziali

  • che il contratto sia stato effettivamente stipulato
  • che lo stesso sia stato avviato “entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione” (parere MIMS n. 923 del 05/11/2021); 
  • che sia stata rilasciata apposita garanzia bancaria o assicurativa, ovvero sia stata emessa una polizza fideiussoria per l’anticipazione contrattuale lavori pubblici

Nel caso in cui la consegna venga definita urgente ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.L. 50/2016, secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. 17/03/2020, art. 91, n. 18), la ditta fornitrice può inoltre ottenere l’anticipazione contrattuale anche prima della stipula del contratto.  

La fideiussione a garanzia dell’anticipazione è il contratto con il quale il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso il creditore, che la parte in causa adempirà al pagamento dell’obbligazione.  

Secondo quanto previsto dalle sopracitate norme, la durata della polizza di anticipazione contrattuale lavori pubblici varia a seconda del tipo di attività ed è definita come la somma anticipata maggiorata dell’interesse legale relativo al periodo di tempo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.  

Chi può richiedere l’anticipazione dei costi? 

Il legislatore, cosciente dei costi per la predisposizione di un cantiere e il suo effettivo avvio, con tutte le attività connesse, ha previsto che l’anticipazione contrattuale sia ottenibile da: 

  • imprese edili
  • imprese di servizi (modifica apportata con Decreto Sblocca Cantieri); 
  • imprese di forniture (modifica apportata con Decreto Sblocca Cantieri). 
Addetta ufficio gare calcola l'anticipazione del 30% sull'importo contrattuale.

Rifiuto dell’anticipo? Contratto nullo! 

Il legislatore ha voluto prevedere ogni tipo di situazione, disciplinando che, l’eventuale presenza di una clausola all’interno del Capitolato d’Appalto che preveda il rifiuto di riconoscere un’anticipazione contrattuale, rende di fatto illegittimo il contratto in quanto non conforme alla normativa generale che disciplina il settore.  

La clausola può essere ritenuta valida solo se vi sia un accordo quadro e riguarda solo la fornitura di servizi e forniture.  

Decreto milleproroghe 2022: che cos’è cambiato in termini di anticipazione contrattuale 

Quando si parla di milleproroghe 2022 si intende il Decreto Legge n. 228/2021 convertito poi in legge il 25 febbraio 2022 (Legge n. 15/2022) ovvero il Decreto attraverso il quale il Governo ha previsto che l’importo dell’anticipazione contrattuale possa essere incrementato fino al 30%.  

Nello specifico, l’articolo 3, comma 4 che disciplina la proroga di termini in materia di liquidità delle imprese appaltatrici “definisce appunto la possibilità, per l’appaltatore, di richiedere un’anticipazione contrattuale incrementata fino al 30 per cento dell’importo a patto che vengano rispettati i termini previsti dall’articolo 207, comma 1 del Decreto Legislativo n. 34 del 2020.” 

Attenzione però che l’importo maggiorato ovvero l’incremento dal 20% al 30% è una facoltà rimessa in capo alla Stazione Appaltante, nei limiti delle risorse disponibili. Questo vuol dire che l’anticipo entro il 20% è sempre obbligatorio, a patto che vengano rispettati i requisiti di cui sopra, mentre l’eccedente e fino al 30% è facoltativo e, per altro, subordinato, alla disponibilità di fondi.  

Anticipazione contrattuale del 30%: fino quando si può chiedere? 

Sulla base di quello che è stato stabilito con la legge 15/2022 di conversione del Decreto Legge 228/2021 – Milleproroghe 2022, l’anticipo contrattuale nella misura del 30% può essere richiesto, come definito dall’articolo 3, comma 4, fino al 31 dicembre 2022.  

Appalti Pubblici e Contributi Pubblici: facciamo chiarezza 

È bene specificare che l’anticipazione contrattuale degli importi per i lavori pubblici non ha nulla a che vedere con l’anticipazione dei contributi pubblici.  Quest’ultimo importo non è disciplinato da nessun codice e varia a seconda del regolamento scelto dall’Ente che eroga il contributo (in media si attesta attorno al 40% del totale del contributo previsto).  

Da precisare poi che il contributo pubblico può essere europeo, statale, provinciale o rilasciato da altri enti e non va considerarsi ai fini dell’anticipo contrattuale.  

Come si richiede l’importo ad anticipazione dei lavori pubblici? 

Ora che hai compreso i criteri fondamentali per poter ricevere l’anticipazione contrattuale, per poter procedere con la sua richiesta dovrai:  

Ingegnere in cantiere per realizzare un'opera pubblica.

Ecco come calcolare l’importo che puoi ottenere 

Come previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice dei Contratti, l’anticipo contrattuale che puoi ottenere è pari al 20% della somma totale prevista dal contratto dell’appalto, dalla procedura negoziata o dall’affidamento diretto.  

Conoscendo questo è facile calcolare quale sia l’importo che puoi ottenere come anticipo.  

Ad esempio, supponiamo che il costo totale della prestazione sia di 150.000 euro, la somma ottenibile a titolo di anticipazione contrattuale sarà pari a 30.000 euro (150.000 x 20/100). Qualora volessi beneficiare dell’aumento previsto dal Decreto Milleproroghe 2022 e vi siano fondi disponibili, la somma che puoi richiedere come anticipazione contrattuale per lavori pubblici sarà pari a 45.000 euro (150.000 x 30/100).  

L’importo calcolato e ottenuto deve essere poi indicato, come suggerisce il MIMS stesso, in ciascuna fattura dell’appaltatore.  

In questo modo l’importo dell’anticipazione a recuperare viene sempre evidenziato e ne viene così, in maniera graduale ed automatica, diminuito l’importo della garanzia nel corso dell’esecuzione delle prestazioni.  

Come ottenere una polizza anticipazione contrattuale lavori pubblici: soggetti e costi 

Uno dei requisiti fondamentali per ottenere l’anticipazione contrattuale è che l’impresa sia in possesso di una polizza fideiussoria stipulata tra il contraente, ovvero l’impresa che ha fatto richiesta dell’anticipazione contrattuale lavori pubblici, il beneficiario ovvero l’Ente Pubblico erogante e un garante ovvero il soggetto che emette il contratto di fideiussione.  

Al momento della stipula della garanzia fideiussoria, l’importo di quest’ultima viene calcolato sul totale anticipato maggiorato degli interessi legali.  

Supponiamo, riferendoci al nostro precedente esempio, che l’anticipo sia del 20% su un importo contrattuale di 150.000 euro e che la conclusione dei lavori sia prevista in 12 mesi. La polizza fideiussoria sarà calcolata nel seguente modo

  1. si individua per prima cosa l’anticipo contrattuale, calcolando 150.000 euro x 20/100 ovvero 30.000 euro; 
  1. si procede alla determinazione degli intessi legali relativi ai 12 mesi di durata della polizza. In data odierna sono al 0,05%. Ne consegue che 30.000 euro x 0,05% = 15 euro; 
  1. durante lo svolgimento dei lavori e man mano che la prestazione viene eseguita secondo il cronoprogramma, l’importo della garanzia si riduce. 

Ritardi o insolvenza della prestazione 

Nel caso in cui non vengano più eseguiti i lavori pattuiti o non venisse rispettato il cronoprogramma a causa di ritardi dovuti all’appaltatore, l’obbligo di anticipazione contrattuale da parte del beneficiario decade. Permane invece l’obbligo di restituzione delle somme ricevute.  

Anticipo e Fisco: come viene conteggiato l’importo? 

Dal punto di vista fiscale, ed in particolare ai fini I.V.A., l’anticipazione contrattuale lavori pubblici non può essere considerata un prestito all’appaltatore, ma un acconto in conto lavori strettamente legato all’esecuzione del contratto di appalto (sulla base dell’art. 6, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 che stabilisce che le anticipazioni di prezzo sono assoggettate ad imposta).  

Secondo quando previsto con la Delibera del 15 giugno 2020 n. 67 della Corte dei Conti Piemonte, la stazione appaltante, non potendosi sottrarre alla fideiussione, deve procedere ad un’attenta attività di programmazione complessiva così da garantire il corretto appostamento in bilancio delle spese e rientri. 

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Lunedì-Venerdì
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