Decreto correttivo 56/2017

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Cosa cambia dopo il decreto correttivo 56/2017

Il Decreto Legislativo n.56/2017 pubblicato il 5 maggio 2017 comprende specifiche disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. Dal momento che la Pubblica Amministrazione italiana integra pienamente le considerazioni ambientali e sociali nelle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e forniture, il suddetto Decreto aggiorna il quadro normativo tramite una serie di articoli funzionali all’applicazione di specifiche modifiche molto variegate che spaziano tra ipotesi di correzioni prettamente stilistiche e altre riguardanti gli istituti giuridici in maniera radicale.

Sempre in funzione di una semplificazione e di un coordinamento degli istituti rilevanti in ambito di contrattualistica pubblica, il D.Lgs 56/2017 da una parte conferma l’impianto del D.Lgs 50/2016 assicurando una maggiore trasparenza del sistema in ambito di lotta alla corruzione, dall’altra punta dichiaratamente a rilanciare il settore in luce della consistente riduzione degli appalti dall’entrata in vigore del Codice. Il D.Lgs 56/2017, inoltre, permette di gestire in maniera migliore la spesa pubblica per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti e l’ambito dei controlli con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Grafica di una città con le nuvolette del dialogo riportanti i simboli di varie attività.

Le modifiche principali

Tra le principali modifiche vi è la reintroduzione dell’appalto integrato per i progetti definitivi già approvati e per i quali non sono state ancora bandite gare in luce del divieto di affidamento di prestazioni miste di progettazione ed esecuzione dei lavori. Viene, inoltre, soppresso il Collegio Consultivo Tecnico e conferita consistente importanza al principio di “unicità dell’invio” per cui ogni dato rilevante in ambito di contrattualistica pubblica dovrebbe essere fornito una sola volta ad un solo sistema informativo.

Nell’ambito delle gare riferite ad appalti sotto soglia, è prevista una procedura semplificata per le gare al di sotto dei 40.000 euro che considera necessaria la previa consultazione di due o più operatori economici. Inoltre, per favorire una maggiore apertura alla concorrenza incrementando la rotazione degli operatori economici, viene allargato il numero dei partecipanti nelle procedure per i lavori (inviti verso 10 soggetti per appalti tra 40.000 e 150.000 euro e verso 15 soggetti nei contratti per lavori fino a 1 milione di euro).

La soglia del criterio del prezzo più basso viene innalzata da 1 a 2 milioni di euro, mentre l’eventuale esclusione dell’offerta anomala sarà prevista da un meccanismo a sorteggio. La disciplina in ambito di General Contractor sarà utilizzabile solo per affidamenti superiori a 100 milioni di euro. Nel progetto dovrà essere indicata la distinzione tra il costo della manodopera e i costi di sicurezza ed è previsto l’utilizzo del “decreto parametri” in funzione del calcolo dei compensi nelle gare di progettazione.

Vengono apportate anche profonde modifiche alla disciplina che regola i Criteri Ambientali Minimi (CAM) attraverso una sostanziale semplificazione dei riferimenti quantitativi, stabilendo che i CAM – soprattutto quelli premianti – devono essere considerati in funzione della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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