Criteri Ambientali Minimi

vector rectangle vector wave

Sommario contenuti

I criteri ambientali minimi (CAM).

Uno sguardo generale per un’edilizia ecosostenibile

Nell’ambito di un’edilizia eco-sostenibile, i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono quei requisiti ambientali necessari a configurare la migliore soluzione progettuale, la migliore scelta dei prodotti o dei servizi in vista di un’attività edilizia che rispetti le normative in termini di sostenibilità ambientale ai fini della stabilità dell’ecosistema. Ciò significa che attraverso la loro applicazione sistematica è possibile ampliare il raggio d’azione di tutte quelle tecnologie e di tutti quei prodotti eco-sostenibili che permettono di sviluppare un’adeguata politica di riduzione dell’impatto ambientale con l’obiettivo di garantire una circolarità produttiva basata sulla consumazione di materiali riciclabili e, di conseguenza, riutilizzabili.

Il Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, articolo 34) ha reso obbligatorio l’inserimendo dei CAM all’interno delle documentazioni necessarie per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, allo scopo di rispondere all’esigenza della Pubblica Amministrazione di razionalizzare i propri consumi e ridurre le spese dove possibile.

I CAM nelle fasi di definizione degli appalti

Le considerazioni ambientali definite dai CAM riguardano tutte le diverse fasi relative alla definizione degli appalti. Nello specifico, nella definizione dell’oggetto dell’appalto (fase 1), nelle direttive riguardanti gli appalti pubblici non sono specificate particolari prescrizioni sulle caratteristiche degli acquisti, pertanto gli enti godono di assoluta libertà nella scelta di cosa e come comprare ottenendo, così, l’effettiva possibilità di considerare soluzioni eco-sostenibili per la loro soluzione finale.

Nel definire, poi, le specifiche tecniche (fase 2), il Nuovo Codice degli Appalti – negli articoli 68, 69 e 82 del D.Lgs. n.50/2016 – indica normative tecniche (relative alle caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture, ai metodi di produzione, ecc) includendo un elenco esemplificativo (allegato VI) di tali standard tecnici tra i quali si riscontrano, nello specifico, i “livelli di prestazione ambientale” e definizioni tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali contenenti anche caratteristiche ambientali.

Nella selezione dei candidati agli appalti pubblici (fase 3), gli articoli 83 e 172 del D.Lgs. n.50/2016 permettono all’ente pubblico di escludere dalla partecipazione alla gara d’appalto – presentando apposita motivazione – tutti coloro che abbiano subito, in precedenza, una condanna – con sentenza passata in giudicato – relativa a reati che influiscono sulla propria moralità professionale. Viene chiamato in causa, in questo caso, anche chi si è distinto in negativo per aver commesso errori gravi accertati in ambito professionale.

L’aggiudicazione dell’appalto (fase 4) considera il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con propensione (nonché preferenza in alcuni casi) verso quest’ultima (articoli 95 e 95 D.Lgs. n.50/2016). In ambito di offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il bando di gara è necessario rispettare specifici criteri di valutazione basati sulla natura, sull’oggetto e sulle sulle caratteristiche del contratto (prezzo, qualità, caratteristiche ambientali, ecc).

In funzione dell’esecuzione dell’appalto pubblico (fase 5), l’articolo 100 del D.Lgs. n.50/2016 prevede che la stazione appaltante può richiedere requisiti particolari purché questi siano compatibili in materia di diritto europeo e con “i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione” con particolare attenzione a “esigenze sociali e ambientali”.

Tutti i documenti relativi ai Criteri Ambientali Minimi presentano la medesima struttura di base costituita da una premessa (che riporta la normativa ambientale e sociale di riferimento), l’oggetto dell’appalto (che segnala la presenza di requisiti ambientali e sociali nella procedura di gara) e la definizione della procedura di gara sulla base di requisiti necessari per la selezione dei candidati, specifiche tecniche riguardanti le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture e criteri premianti necessari per l’aggiudicazione dell’appalto.

Icone di pulizia e l'immagine di una calcolatrice con la scritta CAM: Criteri ambientali minimi.

I CAM nelle categorie di forniture e prodotti

Un sacchetto con il simbolo della Repubblica Italiana contiene una pianticella appena nata.
Una mano regge una moneta da 2 euro.

Riutilizzo di materiali e migliore gestione delle risorse finanziarie

I Criteri Ambientali Minimi alla base degli appalti verdi per ogni categoria di forniture, prodotti e affidamento di lavori e servizi, in definitiva, sono indispensabili in funzione della promozione dell’utilizzo di materiali atossici, prodotti più salubri e con una maggiore capacità di tracciabilità delle sostanze chimiche soprattutto in vista di una facilità di riciclaggio. I CAM promuovono in particolar modo l’uso dei materiali cosiddetti “biobased”, soprattutto se provenienti dal trattamento dei rifiuti di biomassa. L’applicazione dei CAM, inoltre, consente di gestire in maniera migliore le risorse finanziarie pubbliche razionalizzando i costi sia di acquisto che provenienti dal ciclo di vita di prodotti e servizi.

Una politica ambientale basata sugli appalti verdi permette di tutelare la competitività del tessuto imprenditoriale perché contiene i costi di approvvigionamento di risorse e di smaltimento. Secondo apposite stime, entro il 2030 il fabbisogno di fattori produttivi vedrà una riduzione del 17%-24%, con risparmi annuali di 630 miliardi di euro per l’industria europea. L’economia circolare potrà consentire di risparmiare notevolmente sul costo delle materie e innalzare potenzialmente il PIL dell’UE fino al 3,9%.

Parte 5 – Decreto Correttivo 56/2017 >>

<< Parte 3 – Riciclabilità dei Materiali

0362 1900813
Lunedì-Venerdì
9.00/13.00 - 14.30/18.00