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Codice Appalti: decreto sul programma di lavori e servizi pubblici

Codice Appalti: decreto sul programma di lavori e servizi pubblici

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), attraverso il Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2018), sulla base di quanto previsto dal Codice degli Appalti, fornisce una serie di schemi-tipo (modelli) atti a definire le procedure attraverso le quali le amministrazioni aggiudicatrici delle gare d’appalto adottano i programmi pluriennali relativi a lavori e servizi pubblici, fornendo relativi elenchi e aggiornamenti annuali. Il Decreto entrerà in vigore a partire dal 24 marzo 2018.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando attuazione a quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n.50/2016) – rispetto al quale entra in vigore a circa due anni di distanza – attraverso il Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 dispone l’obbligo, per tutte le amministrazioni aggiudicatrici, di adottare – a partire dal prossimo bilancio e in base ai propri ordinamenti – il programma triennale dei lavori pubblici, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi pubblici nonché i relativi elenchi e aggiornamenti annuali sulla base dei modelli previsti dal decreto stesso.

I programmi, dunque, dovranno “essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli stessi”.

Uomo di spalle che guarda di fronte a sé un cantiere e regge in mano un casco di protezione e carte.

Struttura del D.M. n.14 del 16 gennaio 2018

Il documento è strutturato nella seguente maniera:

  • Art. 1 – Oggetto;
  • Art. 2 – Definizioni: definizione di amministrazione e amministrazioni, BDAP, CUP, CUI, AUSA e pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza;
  • Art. 3 – Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti;
  • Art. 4 – Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali;
  • Art. 5 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità;
  • Art. 6 – Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;
  • Art. 7 – Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità;
  • Art. 8 – Modalita’ di raccordo con la pianificazione dell’attivita’ dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento
  • Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali;
  • Art. 10 – Clausola di invarianza finanziaria;
  • Art. 11 – Entrata in vigore.

In allegato al Decreto Ministeriale n.14 del 16 gennaio 2018 si trovano due documenti:

  • Programma triennale delle opere pubbliche;
  • Programma biennale degli acquisti e forniture

Assicurazione fideiussoria

Assicurazione fideiussoria

L’assicurazione fideiussoria, conosciuta anche con il termine di polizza assicurativa, è un contratto mediante il quale il soggetto che eroga la polizza (ad esempio l’agenzia assicurativa) va a collocarsi nella posizione di garante nei confronti del proprio cliente, che in questo caso assumerà il ruolo di soggetto creditore.

Nel caso in cui il proprio cliente risultasse inadempiente nei confronti del beneficiario dell’assicurazione, l’ente erogatore andrà a rimborsare quest’ultimo per la mancata esecuzione dell’accordo interposto.

Qualora ci si chiedesse come funziona l’assicurazione fideiussoria, possiamo brevemente riassumere le principali operazioni del processo di stipulazione della polizza in questi punti:

il soggetto debitore richiede al fideiussore la stipulazione di una determinata tipologia di polizza
il fideiussore richiede al debitore una documentazione completa sulla propria solidità patrimoniale seguendo un iter burocratico ben definito
dopo attenta analisi della documentazione, l’agenzia assicurativa si impegna, a seguito del pagamento del premio assicurativo, a fungere da garante per il proprio cliente.

I casi in cui oggigiorno venga richiesta un’assicurazione fideiussoria sono sempre più comuni.

Si fa qui l’esempio di un’assicurazione fideiussoria per stranieri: questo è il caso in cui un cittadino extracomunitario, intenzionato a soggiornare nel nostro paese per un periodo massimo di 90 giorni, è tenuto a richiedere un visto.

L’assicurazione fideiussoria per stranieri, accerta in previsione del rilascio del visto di soggiorno, una sufficiente copertura economica per il sostentamento economico e sanitario durante il soggiorno in Italia.

Parlando del costo di una fideiussione assicurativa è difficile definire un ammontare preciso.

Per prima cosa è necessario dire che varia molto dall’ente fideiussore: solitamente un’agenzia assicurativa risulta più economica rispetto un ente bancario, oltre che molto più veloce nell’erogazione.

In secondo luogo incide inoltre anche la tipologia di assicurazione richiesta e la solidità economica del contraente.

In breve, possiamo definire il costo dell’assicurazione fideiussoria come una valutazione del rischio a cui si espone l’agenzia assicurativa in rapporto ad una percentuale definita dall’ente in base all’importo garantito e dalla durata temporale della polizza.

Assicurazione per stranieri in Italia

Assicurazione per stranieri in Italia

I cittadini extra comunitari con l’intenzione di soggiornare in Italia necessitano di un permesso di soggiorno a seconda della motivazione del viaggio: turistico, studio, lavoro, etc….

La clausola indispensabile per ottenere il visto e quindi l’autorizzazione a soggiornare (per un periodo massimo di 90 giorni) è dimostrare di possedere i requisiti economici necessari al proprio sostentamento durante tutta la permanenza nel paese ospitante e la possibilità di permettersi un’adeguata assicurazione sanitaria.

La fideiussione per stranieri offre al cittadino extracomunitario la possibilità di dimostrare, attraverso l’intervento del garante (il contraente della polizza) la copertura economica necessaria per il comune mantenimento giornaliero, sanitaria in caso di malattia o infortunio, e la possibilità di rientrare presso il paese d’origine.

Nel caso in cui il cittadino extracomunitario non possa dimostrare di possedere adeguate risorse economiche che gli consentano un sereno soggiorno in Italia, potrà affidarsi ad un familiare o conoscente già residente in Italia che per mezzo di una fideiussione per stranieri, dimostrerà di fungere da garante al cittadino extracomunitario.

Solo in questo caso, il cittadino extracomunitario potrà proseguire con la sua domanda di visto per soggiornare in suolo italiano.

Gli enti predisposti per la stipula delle assicurazioni per stranieri sono sia le agenzie assicurative sia gli enti bancari.

I Ministero dell’Interno, ha disciplinato con la Direttiva del 1.3.2000, il frazionamento economico richiesto, stabilita in rapporto alla durata del soggiorno.

La tabella con i criteri economici richiesti per la stipulazione del visto turistico presenta i seguenti valori:

Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva: euro 269, 60 per visitatore, 212,81 per due o più visitatori.
Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera: euro 44,93 per visitatore, euro 26,33 per due o più visitatori.
Da 11 a 20 giorni quota fissa: euro 51,64 per visitatore, euro 25,82 per due o più visitatori.
Quota giornaliera a persona: euro 36,67 per visitatore, euro 22,21 per due o più visitatori.
Oltre i 20 giorni quota fissa: euro 206,58 per visitatore, euro 118,79 per due o più visitatori.
Quota giornaliera a persona: euro 27,89 per visitatore, euro 17,04 per due o più visitatori.

Gli appalti verdi. La bioedilizia e i Criteri Ambientali Minimi

Gli appalti verdi. La bioedilizia e i Criteri Ambientali Minimi

Inquinamento, protezione dell’ambiente, tutela del suolo e purificazione delle acque sono soltanto alcuni degli argomenti principali relativi a qualsiasi tipologia di argomentazione attuale. Il mondo dell’edilizia, naturalmente, non è da meno. Anzi, proprio in questa specifica realtà risulta essere sempre più importante regolamentare in maniera netta e precisa ogni passaggio relativo all’aggiudicazione delle gare d’appalto pubbliche in funzione di una politica ambientale che rientri nel pieno rispetto delle principali condizioni di eco-sostenibilità.

Il Decreto Legislativo 18 aprile n.50 ha apportato significative modifiche al Codice degli Appalti Pubblici introducendo specifiche normative nell’ambito dell’aggiudicazione delle gare d’appalto per lavori, servizi e forniture. Tali normative fanno sì che un appalto della Pubblica Amministrazione può essere considerato “verde” se il rispettivo bando di gara comprende precise e minuziose richieste in ambito di tutela dell’ambiente.

Grafica di un operaio che consulta documenti su un tablet con un cantiere in trasparenza.

Per un’edilizia a impatto zero

Gli appalti verdi, allora, risultano essere fondamentali al fine di una importantissima strutturazione del concetto di “bioedilizia”, definizione necessaria per svolgere le proprie funzioni ad “impatto zero”, vale a dire evitando di alterare il bilancio naturale di anidride carbonica, metano e altri gas inquinanti o ad effetto serra per non incidere negativamente sull’ambiente circostante.

In merito a questo fondamentale e imprescindibile argomento, Tuttocauzioni.it ha preparato una specifica guida che ti accompagnerà, passo dopo passo, nel percorso di conoscenza e assimilazione di quelli che sono i principi fondamentali legati all’ambito della bioedilizia e degli appalti verdi. A partire da una precisa definizione e un sostanziale inquadramento delle argomentazioni trattate, verranno passati in rassegna punti fondamentali come, ad esempio, le condizioni di riciclabilità dei materiali e i Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici – adeguatamente suddivisi per fasi di definizione degli appalti e categorie di forniture e prodotti – specificando anche le importanti modifiche apportate dal Decreto correttivo 56/2017.

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Inps: ecco la nuova Banca Dati Appalti

Inps: ecco la nuova Banca Dati Appalti

La congruità negli appalti passerà dalla Banca Dati dell’Inps. È l’ambizioso obiettivo del nuovo strumento messo a punto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per combattere l’evasione contributiva. Che stando a quanto dichiarato dal presidente dell’Inps Tito Boeri ogni anno fa registrare 11 miliardi di euro di entrate mancate. Un dato certamente «allarmante», che non risparmia neanche le aziende che prendono appalti dalla pubblica amministrazione.

Per porre un argine a questo fenomeno l’Inps ha attivato la Banca Dati Appalti, una piattaforma che permetterà di incrociare i dati sui lavoratori necessari per i singoli appalti e quelli sui contributi materialmente versati. Eventuali difformità faranno scattare le ispezioni, decisive anche in vista della possibile attivazione delle norme sulla responsabilità solidale (art. 29 del d.lgs n. 276/2003 e successiva Legge n. 49/2017).

L’iscrizione sarà volontaria (non c’è dunque un obbligo per l’azienda che vince l’appalto) ma dovrebbe spingere il mercato a emarginare le aziende che operano in maniera irregolare. La piattaforma consentirà al committente di conoscere in qualsiasi momento il comportamento dell’azienda appaltatrice e a queste ultime di rendere trasparente il proprio lavoro e dare informazioni sulla regolarità dei propri lavoratori.

Immagine banca dati INPS

Come funziona la nuova Banca Dati Appalti

Il primo ad accedere alla banca dati sarà il committente, che dovrà registrare i dati dell’appalto: oggetto, ubicazione, periodo temporale di svolgimento, fascia di valore economico dell’appalto. Ultimata la registrazione, il sistema genererà un codice identificativo dell’appalto (denominato «CIA»), che sarà trasmesso via Pec all’appaltatore e al subappaltatore. Questi, una volta ricevuto il codice, potranno registrare i loro dati identificativi, e importare i dati relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, con le relative indicazioni percentuali dell’effettivo apporto lavorativo. I numeri potranno essere modificati e aggiornati ogni mese. Tutte le modifiche saranno comunicate, passo dopo passo, al committente.

Contestualmente, appaltatore e subappaltatore trasmetteranno all’Inps i dati tramite Uniemens, il classico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti .

Mensilmente l’istituto elaborerà un documento, denominato “RAM”, Rendicontazione appalto mensile, che rendiconterà gli esiti dell’incrocio tra i dati registrati in Banca dati e quelli denunciati nel flusso Uniemens». Il principio è che potrebbe esserci una discrasia tra i contributi versati e la forza lavoro impiegata per i singoli appalti.

Il committente, allora, avrà a disposizione i contributi dichiarati dall’impresa, il saldo versato, il numero dei lavoratori registrati in banca dati, il numero dei lavoratori denunciati in Uniemens per quell’appalto, eventuali divergenze tra i codici fiscali dei lavoratori registrati in banca dati e quelli denunciati in Uniemens, il quadro complessivo dell’eventuale situazione debitoria del codice fiscale dell’appaltatore e subappaltatore, aggiornato mensilmente al momento dell’elaborazione.

Sulla base di questi incroci sarà possibile fare emergere spunti per ulteriori verifiche.

Per cercare di comprendere appieno come funziona questo nuovo strumento, Tuttocauzioni.it ha preparato una specifica guida che ti accompagnerà, passo dopo passo, nel percorso di conoscenza e assimilazione del quadro normativo su cui poggia questa soluzione adottata dall’INPS, del contesto socio-economico in cui si inserisce , fino al arrivare alla spiegazione più meccanica del processo di creazione dati.

Documenti collegati:

Polizza fideiussoria stranieri

Polizza fideiussoria stranieri

La polizza fideiussoria per stranieri è un documento comprovante la possibilità per il cittadino extracomunitario intenzionato a soggiornare in Italia per un periodo massimo di 90 giorni (periodo prescritto dalla legge italiana), di essere in possesso dei requisiti economici indispensabili per provvedere al proprio sostentamento economico e sanitario per tutta la durata del soggiorno.


Questa tipologia di polizza è indispensabile al momento di rilascio del il visto turistico.

Inoltre, la suddetta fideiussione per visto turistico deve comprovare anche la possibilità per i cittadini stranieri di rientrare autonomamente nel proprio paese di origine.

Qualora i cittadini extracomunitari non fossero in possesso dei suddetti requisiti o fossero ospitati da terzi, questi potranno stipulare la fideiussione a proprio nome.

In Italia, gli enti predisposti per l’erogazione di tali cauzioni sono le agenzie assicurative, gli enti bancari o alcuni istituti finanziari autorizzati a tal fine.

Le agenzie assicurative, per un rapporto qualità/costo, ad oggi risultano erogare il servizio più vantaggioso.

Con la direttiva del 1/03/2000, il Ministero dell’Interno ha disciplinato i requisiti economici richiesti per il sostentamento dei cittadini extracomunitari in Italia, ed i valori da seguire sono i seguenti:

  • Da 1 a 5 giorni quota fissa complessiva: euro 269, 60 per visitatore, 212,81 per due o più visitatori.
  • Da 6 a 10 giorni quota a persona giornaliera: euro 44,93 per visitatore, euro 26,33 per due o più visitatori.
  • Da 11 a 20 giorni quota fissa: euro 51,64 per visitatore, euro 25,82 per due o più visitatori.
  • Quota giornaliera a persona: euro 36,67 per visitatore, euro 22,21 per due o più visitatori.
  • Oltre i 20 giorni quota fissa: euro 206,58 per visitatore, euro 118,79 per due o più visitatori.
  • Quota giornaliera a persona: euro 27,89 per visitatore, euro 17,04 per due o più visitatori.

I costi variano a seconda dei casi, ma in linea generica, per un’agenzia assicurativa, si aggirano al centinaio di euro.

Assicurazione postuma decennale costruttore

Assicurazione postuma decennale costruttore

Il costruttore in virtù di specifico decreto disposto dalla legge, possiede l’obbligo di eseguire a favore dell’acquirente un’assicurazione postuma decennale, che servirà come garanzia in caso di deterioramento riguardante l’immobile oppure nell’eventualità di lesioni inerenti a terzi.


L’assicurazione postuma decennale costruttore è disciplinata da una serie di disposizioni, risulta davvero utile e interessante conoscere quelle che sono le principali regole poste alla base di tale garanzia.

Dalle notizie che emergono, è importante riportare la segnalazione compiuta da Confedilizia che indica l’importanza di richiedere, a proposito della garanzia postuma decennale costruttore, che la copertura non si limiti a semplici dettagli riguardanti la costituzione dell’edificio, ma sia decisamente più vasta, fino a comprendere anche dettagli che possono sembrare di poca importanza.

L'assicurazione decennale postuma ricopre un ampio campo di fattori.

L’assicurazione postuma decennale costruttore deve necessariamente ricoprire un campo molto più ampio dei soli fattori di genere strutturale, e offrire una garanzia in grado di procurare sicurezza anche nel caso in cui situazioni apparentemente non rilevanti, possano rappresentare un pericolo per la stabilità e l’efficienza del fabbricato.

Per tutte queste ragioni è essenziale procedere a un’accurata valutazione di ogni minimo particolare, per valutare con cura quali elementi possono rientrare tra quelli che devono essere considerati come pericolosi per la solidità dell’immobile.

Inoltre è possibile parlare di postuma decennale ristrutturazione, anche con riferimento al fatto che la garanzia deve comprendere una somma di risarcimento massimo che sia capace di provvedere alla completa ricostruzione dell’edificio.

Tali provvedimenti non dovranno in alcun modo essere posti a rischio causato da atti volontariamente compiuti dal costruttore con l’unico scopo di evitare i pagamenti previsti, oppure di arrecare danni gravi alla costruzione, compromettendone in questo modo la qualità, l’efficienza e soprattutto la funzionalità.

La previsione di tali disposizioni, lascia facilmente capire la necessità di estendere l’assicurazione anche alle conseguenze derivanti dal rifiuto o mancato pagamento del premio stabilito.   

Avvalimento la cauzione provvisoria deve essere intestata alla sola ditta avvalente futura esecutrice

Avvalimento la cauzione provvisoria deve essere intestata alla sola ditta avvalente futura esecutrice

Se lo stesso legislatore individua nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.

Considerato che è infondata la censura di cui al secondo motivo di gravame, alla stregua delle previsioni della lex specialis, che nulla dicono sulla presentazione congiunta della cauzione provvisoria da parte anche dell’impresa ausiliaria, e tenuto conto dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza, secondo i quali non vi è un obbligo di legge, al riguardo, discendente dal ripetuto art. 49 del Codice dei contratti, in cui si contempla un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, disponendosi inoltre che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori; sicché, se lo stesso legislatore individua nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice (T.A.R. Veneto, I, 10 gennaio 2011, n. 12; cfr. anche T.A.R. Lazio, I, 3 dicembre 2009 n. 12455; Tar Palermo, III, 12 novembre 2012, n. 2320).

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