Obbligazione Fideiussoria

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Gli articoli 1936 e seguenti del codice civile disciplinano il rapporto contrattuale tra due soggetti, creditore e debitore, e la garanzia erogata a quest’ultimo da parte di un fideiussore. Tutto ciò per mezzo di una fideiussione.

I soggetti della fideiussione sono tre: contraente, beneficiario e fideiussore.

Il contraente è il soggetto debitore che necessita di garanzie fideiussorie come tutela qualora risultasse inadempiente nei confronti del creditore.

Il beneficiario è il creditore stesso, colui che ha il diritto legale a richiedere il rimborso per l’inadempienza subita.

Il terzo soggetto partecipante è il fideiussore, ovvero l’ente assicurativo, bancario o finanziario atto ad emettere le garanzie fideiussorie.

La fideiussione è un obbligazione la cui caratteristica è l’accessorietà. Ciò prevede che il contratto presupponga l’esistenza di un’obbligazione principale per la quale garantire l’adempimento.

Lo stesso codice civile prevede che “La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace”.

La garanzia fideiussoria prevede l’esistenza dell’obbligazione in quanto, senza di essa, la polizza fideiussoria non avrebbe motivo di esistere.

L’estinzione della fideiussione e la sua naturale conclusione è prevista in due casi.

Il primo caso prevede allo scadere dell’obbligazione principale della fideiussione e quindi il creditore della stessa sarà liberato dagli oneri accordati in fase di stesura del contratto.

In secondo luogo, in caso di fideiussione per obbligazione futura, l’estinzione si conferma nel caso in cui il creditore abbia fatto credito al debitore, pur sapendo che quest’ultimo fosse in circostanze economiche insufficienti per il soddisfacimento del credito.


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