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Approfondimento fiscale sulla detrazione oneri di urbanizzazione

Approfondimento fiscale sulla detrazione oneri di urbanizzazione
Su un tavolo ci sono strumenti di lavoro e una casa stilizzata con assi di legno.

TuttoCauzioni.it si occupa di fideiussioni e cauzioni relativi al mondo degli Appalti Pubblici e dell’Edilizia. Per questo motivo tratta argomenti collaterali e complementari.

Questo articolo tratta un tema in ambito fiscale riguardante la detrazione applicabile agli oneri di urbanizzazione. Se vuoi approfondire il tema delle concessioni edilizie puoi visitare la pagina specifica oppure consultare la nostra Guida Cauzioni.

Prima di focalizzarci sugli oneri di urbanizzazione detrazione al 50%, occorre tenere conto di quanto sancito nel decreto legge 63/2013 attualmente in vigore: le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione vengono prorogate fino al 31/12/2013, rimanendo al 50%.

A meno di ulteriori novità, quindi dal 01/01/2014, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione ritornerà al 36%. A livello generale, proprietari, titolari di diritto reale di godimento, locatari, soci di cooperative hanno l’opportunità di detrarre dall’Irpef parte degli oneri sostenuti nella ristrutturazione di unità abitative e nelle parti comuni degli edifici situati in Italia.

Obiettivo di questo post è perciò quello di analizzare quali sono le caratteristiche relative agli oneri di urbanizzazione detrazione 50 per le ristrutturazioni e le modalità di pagamento.

Quindi, prima di tutto, è possibile detrarre al 50% gli oneri di urbanizzazione?

Sì. Ai fini della detrazione 50, è possibile tenere conto anche degli oneri urbanizzazione.

Per quanto riguarda il periodo di riferimento degli interventi di ristrutturazione, si tiene conto solo di quelli avviati dal 26/06/2012 e non prima. Nello specifico, all’innalzamento della percentuale di spesa al 50% fino al 31/12/2013 è corrisposto anche un aumento del valore massimo del limite annuale, pari al momento a 96.000 euro per ogni abitazione. Va ricordato che nel periodo in cui la detrazione per le azioni di ristrutturazione corrispondeva al 36% (e come già annunciato in precedenza, a meno di interventi del Governo ritornerà tale dal 01/01/2014), il limite indicato ammontava a 48.000 euro.

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Casa in costruzione: la detrazione sugli oneri di urbanizzazione può interessare all'azienda edile.

Quali sono gli interventi soggetti a detrazione del 50%?

Eccoli elencati uno ad uno:

  • manutenzione ordinaria, in quanto sono soggette a riparazioni aree già esistenti dell’unità abitativa;
  • manutenzione straordinaria, in quanto vengono sostituite parti dell’unità abitativa;
  • interventi di restauro e di risanamento, considerati lavori volti a migliorare la funzionalità dell’unità abitativa;
  • ristrutturazione dell’unità abitativa e ristrutturazione urbanistica: la prima perché ha lo scopo di trasformare l’edificio, la seconda perché sostituisce il tessuto urbanistico.

Come si può quindi intuire, la detrazione del 50% non è applicabile per gli interventi di ampliamento dell’unità abitativa né tanto meno quelli applicati su edifici di nuova costruzione.

Al fine di usufruire delle detrazioni di ristrutturazione, il pagamento va effettuato entro il 31/12/2013 esclusivamente in due modalità: la prima è quella del bonifico bancario, la seconda è quella del bonifico postale. Chiaramente, in riferimento agli oneri di urbanizzazione detrazione 50, ha diritto alla detrazione anche il detentore dell’immobile su cui è avvenuto l’intervento ed il familiare convivente del possessore a patto che vengano a lui intestati i bonifici e le fatture e che si accolli le spese.

Al momento di effettuare il bonifico, vanno indicati il/i codice/i fiscale/i del/i soggetto/i che paga/no, il codice fiscale di chi riceve il pagamento (va bene anche la p. IVA). Se gli interventi riguardano parti in comune all’interno di un condomino, bisognerà specificare anche il codice fiscale dell’amministratore.

A conclusione del post incentrato sugli oneri di urbanizzazione detrazione 50, il decreto legge 63/2013 attualmente in vigore consente di detratte il 50% della spesa per i mobili collocati all’interno di una qualsiasi abitazione da ristrutturare, per un importo che non vada oltre i 10.000 €.

Cos’è il CEL (certificato esecuzione lavori)?

Cos’è il CEL (certificato esecuzione lavori)?

Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) è il documento con cui la Stazione Appaltante attesta che un determinato operatore economico (un’impresa) ha eseguito e realizzato in maniera regolare e con esito positivo le opere a essa affidate, a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o forme di aggiudicazione alternative.

Tale documentazione è regolamentata ai sensi dell’Allegato D del D.P.R. 34/2000.

A chi e a cosa serve il CEL?

Il Certificato Esecuzione Lavori serve a quelle imprese che, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, hanno la necessità di conseguire l’attestazione SOA, per l’ottenimento della quale, infatti, è richiesto il CEL.

Come si ottiene il Certificato Esecuzione lavori?

Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Deliberazione n.24 del 23 maggio 2013 dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ) e dell’ art. 8, comma 7, lett. a) D.P.R. 207/2010, l’impresa che necessita dell’emissione del Certificato Esecuzione Lavori, deve presentare formale richiesta alla Stazione Appaltante.

Quest’ultima emette il Certificato in modalità telematica attraverso l’apposito servizio ad accesso riservato fornito dal sito dell’AVCP (www.avcp.it).

Ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n.207/2010, inoltre, la Stazione Appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare esclusivamente i lavori iniziati e ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

Si ricorda che, nel caso di lavori antecedenti tale periodo o in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del rilascio del CEL, può comunque essere computata soltanto quella parte di lavori eseguita nel quinquennio che precede la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

L’importo dei lavori considerato corrisponde all’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, aggiornato eventualmente sulla base degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze del contenzioso eventualmente sorto per riserve dell’esecutore diverse dalle riserve riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

Un lavoratore con casco protettivo e un progetto edilizio in mano; si avvia verso un edificio in costruzione.

L’emissione del Certificato di esecuzione lavori e la richiesta di attestazione SOA

Ottenuti tali dati, l’emissione del CEL deve avere luogo, da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni a partire dalla formulazione della richiesta, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione all’impresa del numero di inserimento informatico.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a) del Regolamento di Attuazione, entro lo stesso termine, la Stazione Appaltante deve inserire il CEL nel casellario informatico.

Ottenuta una copia del Cel o il numero di inserimento informatico, per richiedere l’attestazione SOA, l’impresa interessata può:

  • Presentare copia del CEL alla Società Organismo di Attestazione da essa stessa designata;
  • oppure presentarle il numero di inserimento informatico.

Se invece l’impresa, a seguito di presentazione di formale richiesta alla Stazione Appaltante non riceva alcun riscontro entro il termine di 30 giorni a partire dall’istanza stessa, essa deve presentare alla SOA la documentazione che attesti la presentazione dell’istanza di rilascio del CEL

In questa eventualità, qualora la SOA, durante lo svolgimento della propria attività di attestazione, riscontri che il CEL non è presente nel casellario informatico, lo comunica alla Stazione Appaltante e all’AVCP per l’irrogazione di eventuali sanzioni.

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Che cosa accade per quanto riguarda i lavori eseguiti all’estero? Il CELMAE

Per i lavori eseguiti all’estero da parte di imprese aventi sede legale in Italia, l’impresa che necessita dell’attestazione SOA deve presentare alla Società Organismo di Attestazione:

  • Il relativo certificato di esecuzione lavori (il CELMAE) rilasciato dagli uffici competenti (Le rappresentanze diplomatiche italiane negli Stati in cui i lavori sono stati eseguiti)
  • la copia del contratto e ogni documento utile al fine di provare i lavori eseguiti.

Il CELMAE deve essere prodotto in lingua italiana o, in alternativa, se prodotto in altra lingua, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana certificata dalla rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale.

Quando la ISO è obbligatoria?

Quando la ISO è obbligatoria?
Simbolo delle certificazioni ISO, tra cui si trova anche la certificazione UNI EN ISO 9001

La Certificazione UNI EN ISO 9001, o Certificazione di Qualità, è il riconoscimento formale, da parte di un apposito organismo di certificazione, un Ente terzo, del Sistema di Gestione di Qualità di un’azienda. 

Il rilascio di tale certificazione non è altro che l’esito di un percorso volto all’ottimizzazione di tutte le attività aziendali.

Di norma, la certificazione UNI EN ISO 9001 costituisce un adempimento volontario, liberamente perseguibile dal soggetto interessato senza imposizioni normative da parte di alcun soggetto. 

Pertanto, l’organizzazione interessata ad ottenere la Certificazione di Qualità e, quindi, ad adottare un modello organizzativo universalmente riconosciuto (avendo l’ISO 9001 valenza internazionale) sceglie liberamente di affrontare il relativo iter senza essere vincolata a farlo.

ISO Obbligatoria: un’eccezione per imprese di costruzione che lavorano negli appalti pubblici

Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale principio di volontarietà riconducibili in particolare all’ambito degli Appalti Pubblici di lavori e al settore delle costruzioni.

Occorre infatti tener presente che le imprese di costruzione presentano difficoltà superiori rispetto a quelle operanti in altri settori nell’adottare procedure standard e, quindi, nell’introduzione di un Sistema Di Gestione della Qualità.

Le difficoltà in questione sono riconducibili a due ragioni in particolare: 

  • In primo luogo, le unità produttive, ossia i cantieri, presentano durata e complessità variabili poiché su di esse incidono fattori imprevedibili e incontrollabili come quelli meteorologici.
  • Inoltre, non è possibile standardizzare la produzione in quanto ogni cantiere costituisce una realtà a sé stante sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello organizzativo, intervenendo ad ogni commessa operatori differenti.

Dalla Certificazione ISO alla certificazione SOA: quale è obbligatoria per gli appalti pubblici?

Sulla base di tali considerazioni, il D. lgs 163/2006, principale fonte normativa in materia di Appalti Pubblici, impone alle imprese di costruzione interessate ad eseguire lavori commissionati da Enti Pubblici, di conseguire obbligatoriamente l’attestazione SOA.

Quest’ultima è il documento, rilasciato da qualificate Società Organismi di Attestazione, che dimostra il possesso dei requisiti elencati dall’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Il conseguimento dell’Attestazione SOA, è quindi obbligatorio ai fini della partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, poiché comprova, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, in maniera diretta o in subappalto, opere pubbliche.

In buona sostanza, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti e dell’art. 60 del relativo Regolamento, il possesso dell’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione, in capo al concorrente, dei requisiti di capacità ecomomica/finaziaria e tecnica/organizzativa (requisiti di natura speciale) per l’affidamento di lavori pubblici.

Analogamente per quanto accade nei settori dei lavori pubblici, la Certificazione di Qualità nell’ambito degli appalti di servizi e forniture è qualificata come requisito di capacità tecnica e, pertanto, requisito di ammissione ai procedimenti di gara ai sensi degli artt. 42 e 43 del Codice dei contratti.

Progetti e documenti per un cantiere appoggiati su un laptop.

La certificazione UNI EN ISO 9001 è propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA

L’attestazione SOA, infatti, abilita l’impresa a concorrere a gare d’appalto con base d’asta superiore a 619.000,00 euro, ma solo a condizione che questa si dimostri in possesso della Certificazione ISO 9001.

Le Società Organismi di Attestazione, quindi, prima di rilasciare tale attestazione, dovranno verificare non solo i requisiti elencati dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici di Lavori, ma anche la rispondenza alla normativa ISO 9001, ossia il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità aziendale.

Norme Tecniche per le Costruzioni: un’altra eccezione che rende obbligatoria la Certificazione di Qualità aziendale (ISO 9001)

Un’altra eccezione all’adesione volontaria alle norme ISO 9001, connessa alle imprese di costruzione, è sancita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali impongono il possesso del certificato ISO 9001 ai centri di trasformazione dell’acciaio, ossia a tutti quei siti, fissi e non, in cui si producono e lavorano elementi strutturali in acciaio.

Certificazione ISO 9001: consigliata per lavorare con strutture sanitarie

Inoltre, l’obbligo di conseguimento della Certificazione di Qualità vige ai fini dell’accreditamento delle strutture sanitarie

Infatti, il D.L. 502/92 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) modificato dal D.Lgs n. 513/93, allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, stabilisce che tutte le Regioni devono obbligatoriamente introdurre ed utilizzare sistemi di strumenti, metodologie e sorveglianza per la verifica della qualità delle prestazioni e dei servizi.

In sintesi, rende quindi obbligatoria la Certificazione di Qualità ISO 9001 anche alle strutture sanitarie convenzionate senza la quale non è concessa facoltà di esercitare alcuna attività sanitaria.

Infine, è opportuno segnalare che diverse imprese a livello di politica interna hanno fatto della Certificazione ISO 9001 un requisito preferenziale, scegliendo, per esempio, di utilizzare come fornitori solo aziende certificate UNI EN ISO 9001, a dimostrazione della valenza e dell’affidabilità di tale certificazione e, quindi, del Sistema di Gestione della Qualità a essa sottostante.

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Svincolo Cauzione definitiva, come funziona?

Svincolo Cauzione definitiva, come funziona?

La giurisdizione italiana prevede che l’azienda interessata a presentarsi ad una gara d’appalto sia munita di polizza provvisoria.

In caso di aggiudicazione dell’appalto, l’azienda deve poi presentare una garanzia definitiva per l’esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio, per cautelare l’ente committente in merito al sicuro e corretto svolgimento della prestazione.

L’importo della Cauzione definitiva è solitamente definito nella misura pari al 10% dell’importo dei lavori al netto. Qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia aumenta dei punti percentuali eccedenti al 10%. Nel caso in cui il ribasso fosse superiore al 20%, la garanzia aumentata nella misura di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il Codice degli Appalti, prevede lo svincolo della Cauzione definitiva per gli appalti pubblici al decorrere del raggiungimento di un determinato importo durante l’esecuzione dei lavori.

Ciò è certificato mediante lo stato d’avanzamento dei lavori o mediante un documento analogo.

Lo svincolo poi avviene in maniera automatica, senza che il committente fornisca il suo benestare.

Svincolo progressivo della garanzia Definitiva

Secondo Il comma 5 dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria definitiva prevede un limite massimo all’80% dell’importo garantito iniziale.

Per chiarire il procedimento forniamo un esempio.

Se l’importo garantito corrisponde a 20.000 euro, sulla base del certificato di avanzamento dei lavori, si può chiedere lo svincolo progressivo della Cauzione definitiva fino a 16.000 euro (l’80% di 20.000).

L’ammontare rimanente della “Definitiva” deve permanere fino alla data del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori (o comunque fino a 12 mesi successivi il certificato di ultimazione dei lavori).

Condizione ed efficacia dello svincolo automatico della polizza fideiussoria

L’unica condizione prevista è la preventiva consegna all’ente che funge da garante del documento che testimonia lo stato d’avanzamento dei lavori che attesti il raggiungimento della percentuale del lavoro eseguito (in originale o in copia autenticata) da parte del soggetto appaltatore.

La polizza fideiussoria mantiene la sua efficacia sino all’emissione del certificato di provato collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori, oppure entro un anno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Entro i 90 giorni dall’emissione della cauzione provvisoria, l’appaltatore è tenuto a presentare una polizza fideiussoria per la rata di saldo.

In questo modo, l’amministrazione può restare scoperta e quindi si presenta uno scoperto fra lo svincolo della “Definitiva” e la fideiussione che verrà presentata per la rata che andrà a saldare l’ammontare scoperto.

Casco giallo, chiodi, martello e riga appoggiati su un disegno tecnico.

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La normativa italiana relativa allo svincolo della polizza Definitiva

La normativa italiana si è espressa al riguardo con l’art. 235: “Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo” (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000). In merito, le direttive sono le seguenti.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della Cauzione definitiva di cui agli art. 113 del codice e 123 del presente regolamento.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla Cauzione di cui al comma 1.

In questo modo sono quindi previsti automaticamente due modalità di svincolo:

  • Certificato il trascorso dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori o della fornitura dei servizi (N.B.: il certificato di regolare esecuzione dei lavori o dell’erogazione dei servizi deve essere rilasciato entro 3 mesi dal certificato di ultimazione lavori, mentre il certificato di collaudo provvisorio, normalmente, deve essere rilasciato entro 6 mesi dall’ultimazione lavori oppure in caso di lavori complessi, entro un anno dall’ultimazione lavori);
  • all’avvenuto collaudo finale certificato non oltre i sei mesi successivi dall’ultimazione dei lavori.
Occhiali su un progetto edilizio e tre persone parlano. Dopo i lavori c'è lo svincolo della cauzione definitiva.

Eccezioni e riassunto norme

La prassi prevede eccezioni quali la particolare complessità dell’opera da collaudare, caso in cui può essere richiesta una proroga sino ad un anno

Qualora l’ammontare dei lavori superi l’importo di 500.000 euro ma non ecceda il milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo superiore. Questa sostituzione, è responsabilità del soggetto appaltante, emesso non oltre i novanta giorni dall’ultimazione dei lavori.

In conclusione, andiamo a riassumere le varie norme per lo svincolo della Cauzione definitiva prevista per gli Appalti pubblici, servizi e forniture:

  • Art. 113 del codice dei contratti: “la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”;
  • Art. 123 del regolamento: “l’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”;
  • Art. 235 del regolamento: “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento”; “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1”.
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