Svincolo Cauzione definitiva, come funziona?

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Svincolo Cauzione definitiva, come funziona?

La giurisdizione italiana prevede che l’azienda interessata a presentarsi ad una gara d’appalto sia munita di polizza provvisoria.

In caso di aggiudicazione dell’appalto, l’azienda deve poi presentare una garanzia definitiva per l’esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio, per cautelare l’ente committente in merito al sicuro e corretto svolgimento della prestazione.

L’importo della Cauzione definitiva è solitamente definito nella misura pari al 10% dell’importo dei lavori al netto. Qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia aumenta dei punti percentuali eccedenti al 10%. Nel caso in cui il ribasso fosse superiore al 20%, la garanzia aumentata nella misura di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Il Codice degli Appalti, prevede lo svincolo della Cauzione definitiva per gli appalti pubblici al decorrere del raggiungimento di un determinato importo durante l’esecuzione dei lavori.

Ciò è certificato mediante lo stato d’avanzamento dei lavori o mediante un documento analogo.

Lo svincolo poi avviene in maniera automatica, senza che il committente fornisca il suo benestare.

Sommario contenuti

Svincolo progressivo della garanzia Definitiva

Secondo Il comma 5 dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria definitiva prevede un limite massimo all’80% dell’importo garantito iniziale.

Per chiarire il procedimento forniamo un esempio.

Se l’importo garantito corrisponde a 20.000 euro, sulla base del certificato di avanzamento dei lavori, si può chiedere lo svincolo progressivo della Cauzione definitiva fino a 16.000 euro (l’80% di 20.000).

L’ammontare rimanente della “Definitiva” deve permanere fino alla data del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori (o comunque fino a 12 mesi successivi il certificato di ultimazione dei lavori).

Condizione ed efficacia dello svincolo automatico della polizza fideiussoria

L’unica condizione prevista è la preventiva consegna all’ente che funge da garante del documento che testimonia lo stato d’avanzamento dei lavori che attesti il raggiungimento della percentuale del lavoro eseguito (in originale o in copia autenticata) da parte del soggetto appaltatore.

La polizza fideiussoria mantiene la sua efficacia sino all’emissione del certificato di provato collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori, oppure entro un anno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Entro i 90 giorni dall’emissione della cauzione provvisoria, l’appaltatore è tenuto a presentare una polizza fideiussoria per la rata di saldo.

In questo modo, l’amministrazione può restare scoperta e quindi si presenta uno scoperto fra lo svincolo della “Definitiva” e la fideiussione che verrà presentata per la rata che andrà a saldare l’ammontare scoperto.

Casco giallo, chiodi, martello e riga appoggiati su un disegno tecnico.

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La normativa italiana relativa allo svincolo della polizza Definitiva

La normativa italiana si è espressa al riguardo con l’art. 235: “Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo” (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000). In merito, le direttive sono le seguenti.

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della Cauzione definitiva di cui agli art. 113 del codice e 123 del presente regolamento.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla Cauzione di cui al comma 1.

In questo modo sono quindi previsti automaticamente due modalità di svincolo:

Occhiali su un progetto edilizio e tre persone parlano. Dopo i lavori c'è lo svincolo della cauzione definitiva.

Eccezioni e riassunto norme

La prassi prevede eccezioni quali la particolare complessità dell’opera da collaudare, caso in cui può essere richiesta una proroga sino ad un anno

Qualora l’ammontare dei lavori superi l’importo di 500.000 euro ma non ecceda il milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo superiore. Questa sostituzione, è responsabilità del soggetto appaltante, emesso non oltre i novanta giorni dall’ultimazione dei lavori.

In conclusione, andiamo a riassumere le varie norme per lo svincolo della Cauzione definitiva prevista per gli Appalti pubblici, servizi e forniture:

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