Escussione Cauzione Definitiva

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In tema di pubblici appalti riferiti a lavori, servizi e forniture, si parla di Cauzione “Definitiva” per indicare una garanzia che l’aggiudicatario della gara d’appalto è tenuto a prestare a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del beneficiario (Stazione appaltante).

Dunque la cauzione di specie, da prestarsi anche sotto forma di polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs. 163/2006), tutela gli interessi del beneficiario -committente dei lavori, del servizio o della fornitura – il quale, attraverso l’escussione della garanzia, otterrebbe il ristoro del danno subìto a causa delle inadempienze dell’esecutore del contratto.

L’escussione della cauzione “Definitiva” è l’azione, esperita da parte del beneficiario che, tramite l’intimazione al pagamento, determina l’incameramento, in parte o in toto, della garanzia.

Gru in un cantiere al tramonto. Alla fine dei lavori scatta l'escussione della cauzione definitiva.

Sommario contenuti

Escussione a prima richiesta

Si parla di “escussione a prima richiesta” quando il testo della garanzia (come quello di cui all’art. 113 del Codice degli appalti pubblici) prevede il pagamento entro 15 dalla semplice richiesta scritta e con la rinuncia da parte del garante (compagnia di assicurazioni o banca) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e la rinuncia ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

Escussione a perdita definitiva

L’escussione della cauzione “Definitiva” può però anche essere “a perdita definitiva“: tale formula ricorre solitamente nell’ambito di garanzie emesse in favore di soggetti/enti privati. In questo caso il garante sarà tenuto al risarcimento solo dopo la preventiva escussione del debitore principale da parte del beneficiario, allorché siano state acclarate le ragioni dello stesso soggetto garantito attraverso l’ottenimento del titolo esecutivo passato in giudicato (sentenza o similare provvedimento decisorio non più impugnabile) ovvero, in caso di fallimento del debitore principale, il beneficiario si sia insinuato al passivo senza null’altro dover dimostrare.

Come inoltrare la richiesta di escussione

La richiesta di escussione, con i relativi riferimenti agli estremi e al numero di repertorio della garanzia, viene inoltrata tramite lettera raccomandata indirizzata all’ente fidejussorio. All’indomani del pagamento il garante, in forza di legge (art. 1950 c.c.) e di testo fidejussorio avrà diritto ad agire in regresso (rivalsa) nei confronti del debitore principale per il recupero di tutte quelle somme (capitale, interessi e spese) versate al beneficiario.


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