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Servizi di Ingegneria e Architettura: pubblicate le nuove Linee guida ANAC

Servizi di Ingegneria e Architettura: pubblicate le nuove Linee guida ANAC

Con delibera 21 febbraio 2018 n. 138, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha reso note le nuove Linee guida sui servizi di ingegneria e architettura.

L’aggiornamento si è reso necessario al fine di adeguare le precedenti L.G. (del. n. 973 del 14 settembre 2016) alle modifiche apportate al Codice degli Appalti dal D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 e di tenere conto delle osservazioni pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti nell’ambito dell’ultima consultazione pubblica. Nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, l’ANAC ha inoltre ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

Immagine dall'alto del lavoro di un progettista.

Le nuove linee guida dell’ANAC

È stato innanzitutto ampliato l’ambito oggettivo dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv, nel cui novero ora si ricomprende anche l’attività del direttore dell’esecuzione.

Le nuove Linee guida hanno inoltre introdotto nuove fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione per gli appalti di lavori. E ne ha altresì fornito le indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.

Nella Parte II, punto 5.1. e punto 5.2., si precisa infatti che tale eccezionalità si verifica in caso di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, opere di urbanizzazione a scomputo, ma anche quando l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente, ossia per le opere ove l’importo economico della componente tecnologica o innovativa sia preminente rispetto all’importo complessivo dei lavori.

Gli affidamenti

L’ANAC ha, poi, ritenuto di inserire, accanto alla rotazione degli inviti, anche quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206 ed, infatti, nella parte IV (Affidamenti) al paragrafo 1.1 è precisato che “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, codice) e degli affidamenti, secondo le modalità previste nelle Linee guida n. 4”.

Documenti collegati:

Polizza fideiussoria rimborso IVA

Polizza fideiussoria rimborso IVA

Qualora il contribuente fosse nella posizione di credito nei confronti dell’Amministrazione Pubblica, può richiedere ed ottenere il rimborso anticipato del proprio credito presentando in allegato all’apposita modulistica, una polizza fideiussoria per il rimborso dell’IVA.

Sottoscrivendo una fideiussione per il rimborso dell’IVA, un soggetto creditore può presentare la richiesta di compenso anticipato, a patto però che l’ammontare dell’IVA da rimborsare sia pari o superiore a 2582,28 euro, mentre l’ammontare massimo pattuito è di 516.456,90 euro.

Quando e come richiedere il rimborso dell’IVA

È ragionevole richiedere il rimborso dell’IVA qualora questo, in linea approssimativa, risultasse maggiore ai versamenti previsti per l’anno in essere.

La modulistica predisposta per la richiesta del rimborso IVA prevede, oltre la presentazione di una fideiussione per la riscossione del credito IVA, la compilazione del modello VX4 della dichiarazione annuale dell’IVA o il modello Unico 2013, a seconda della modalità di rimborso scelta.

Eventualmente, è possibile veicolare l’ammontare economico in eccesso verso il pagamento in altri tributi oppure computare in detrazioni il credito nell’anno successivo.

Un uomo e una donna in ufficio parlano della fideiussione per rimborso IVA.

Vincolo minimo per la domanda di rimborso IVA

Come già detto, il vincolo minimo per presentare la domanda di rimborso è di 2582,28, ma tale limite non è valevole nei seguenti casi:

  • cessazione di attività;
  • rimborso della minore eccedenza detraibile nel triennio.

Il costo del premio assicurativo per una polizza fideiussoria per il rimborso dell’IVA annuale è definito dall’ente erogatore e ha una durata triennale.

Gli enti predisposti

Gli enti predisposti sono i seguenti:

  • agenzia assicurativa;
  • istituto di credito con certificazione rilasciata dall’amministrazione finanziaria.

È bene ricordare che i contribuenti che richiedono rimborsi inferiori a 5164,57 euro sono esentati dal presentare tale garanzia.

Testo fideiussione

Testo fideiussione

Con il termine fideiussione bancaria si intende un’accordo che la Banca stipula con un soggetto privato, un’azienda o un proprietario, definito beneficiario, a favore di un suo cliente.

In questa forma di contratto la Banca dunque funge da garante e prende il nome di soggetto fideiussore, dunque garantisce la fideiussione, e appone la sua firma per siglare l’accordo economico tra le due parti.

Il rapporto Cliente – Banca

Se è vero che il rapporto consueto Cliente-Banca subisce in questo caso uno stravolgimento in quanto non è più il cliente a garantire che potrà restituire i soldi chiesti in prestito, è altrettanto vero che la Banca, a sua volta, per poter firmare un contratto a garanzia del suo cliente, avrà bisogno di una formula scritta compilata e firmata.

Il cosiddetto testo di fideiussione infatti prevede che il cliente garantisca di poter restituire il denaro anticipato in garanzia dalla Banca, dunque verrà sempre e comunque tenuto sotto controllo il suo reddito e la sua situazione patrimoniale per fare in modo che il debito contratto venga saldato.

La firma di un documento su cui può esservi riportato il testo di una fideiussione.

Il testo di fideiussione bancaria

Il testo di fideiussione a prima richiesta è molto diffuso soprattutto in ambito internazionale in quanto rappresenta una formula “atipica” di contratto, diretta e funzionale rispetto ad altre formule previste dalla legge.

Il testo di fideiussione bancaria a prima richiesta non è regolamentato dalla legge ma è dichiarato legittimo in quanto volge a tutela degli interessi dei contraenti.

Garanzia diretta e indiretta

Si parla anche di garanzia diretta e indiretta: il testo di fideiussione in caso di garanzia diretta rende esplicito l’impegno della Banca a garantire un’eventuale inadempienza economica da parte del suo cliente nei confronti del beneficiario della fideiussione.

Invece quando si parla di garanzia indiretta ci si riferisce al fatto che sarà compito della legge attribuire alle banche locali la funzione di garanti, dunque la banca dell’ordinante la fideiussione non potrà più esserne garante diretto.

Legge di bilancio 2018: ecco come cambia il codice degli appalti

Legge di bilancio 2018: ecco come cambia il codice degli appalti
Un uomo in camicia bianca firma dei moduli.

Con l’arrivo del nuovo anno entra in vigore anche la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n.205). Tale provvedimento ha introdotto diverse modifiche nel corpo del Codice degli Appalti in seguito alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (G.U n.302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n.62).

Per cercare di avere un quadro quanto più corretto e completo possibile, proviamo a riassumere gli aspetti preponderanti sui quali si dovrà fare riferimento in futuro.

Incentivo del 2% per i tecnici dipendenti della Pubblica Amministrazione

Gli incentivi per funzioni tecniche, riservati ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, verranno riconosciuti anche per quanto riguarda gli appalti per servizi e forniture.

Secondo il Codice degli Appalti, infatti, le Amministrazioni aggiudicatrici potranno destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie fino al 2% dell’importo dei lavori – posti a base di gara – per una serie di funzioni tecniche svolte dai dipendenti, tra cui programmazione della spesa per investimenti, valutazione preventiva dei progetti, esecuzione dei contratti pubblici, svolgimento della funzione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o direzione dei lavori o direzione dell’esecuzione.

La Legge di Bilancio 2018 prevede che tale meccanismo venga esteso anche a servizi e forniture.

(Riferimento: aggiunta del comma 5-bis all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50)

Concessioni autostradali

Con l’intento di limitare gli affidamenti delle concessioni in-house (provvedimento in proprio per l’esecuzione di determinate prestazioni in ambito di gara pubblica attraverso società controllate dalla Pubblica Amministrazione), per le concessioni non affidate con la formula della finanza di progetto a lungo termine (project financing) o con gara pubblica aventi importo pari o superiore a 150.000 euro, viene imposto l’obbligo di affidare tramite gara l’80% del valore complessivo di lavori, servizi o forniture.

Gli affidamenti in-house vengono, dunque, ridotti al 20%, mentre nell’ambito delle concessioni autostradali la Legge di Bilancio 2018 reintroduce i precedenti limiti relativi al 60% – 40%, con possibilità di affidare alle società controllate il 40% dei lavori. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) vigilerà su questi limiti attraverso apposite linee guida.

(Riferimento: modifiche ai comma 1 e 3 dell’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50)

Immagine di una sottoscrizione con scritta "Legge di bilancio".

Pagamenti Pubblica Amministrazione

La Legge di Bilancio 2018 n.205 del 27 dicembre 2017, inoltre, interviene riducendo da 45 a 30 i giorni entro i quali fa rientrare i termini secondo cui le Amministrazioni devono emettere i certificati di pagamento riguardanti gli acconti del corrispettivo di appalto.

Il termine decorre a partire dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, fatta eccezione per casi espressamente concordati dalle parti nonché previsti nella documentazione di gara o fattispecie gravemente inique per il creditore.

(Riferimento: sostituzione del comma 1 dell’articolo 113-bis del codice dei contratti, decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50)

Efficientamento energetico

Per ridurre la spesa pubblica corrente e allo scopo di favorire importanti interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, viene promossa entro il 31 dicembre 2022 la realizzazione di interventi di efficientamento e adeguamento energetico da parte degli enti locali in base alle normative vigenti in merito agli impianti di illuminazione pubblica di loro proprietà.

Ciò allo scopo di ottenere entro il 31 dicembre 2023 una considerevole riduzione dei consumi elettrici provenienti dall’illuminazione pubblica per almeno il 50% del consumo medio calcolato negli anni 2015 e 2016 e dei punti luce esistenti nello stesso periodo e non ancora sottoposti ad efficientamento o introduzione della tecnologia LED.

Non possono ottenere agevolazioni gli impianti già sottoposti a procedura di efficientamento energetico o di installazione di tecnologia LED.

Olimpiadi invernali a Cortina

Per una più celere realizzazione del progetto sportivo relativo alle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, sarà possibile ridurre i termini per la presentazione e l’esame delle offerte, così come ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando.

Potranno essere applicate, dunque, delle deroghe al Codice Appalti per la semplificazione delle procedure di progettazione, realizzazione o adeguamenti degli impianti necessari per queste manifestazioni (impianti a fune, collegamenti viari tra impianti e piste per lo sci da discesa, opere relative alla riqualificazione dell’area turistica della provincia di Belluno).

Per consultare la Legge di Bilancio 2018 clicca qui.

DGUE elettronico: cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni Italiane?

DGUE elettronico: cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni Italiane?

Il 18 ottobre 2018 è il termine ultimo entro il quale aggiornare l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per effettuare obbligatoriamente il passaggio al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico (entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche; art.90, comma 2, del Codice dei contratti pubblici). In merito a tale direttiva, cosa cambia effettivamente per le Pubbliche Amministrazioni italiane?

L’articolo 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici (“Regole applicabili alle comunicazioni”) rende obbligatorio l’abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara. La portata di una simile innovazione rende indispensabile l’utilizzo del mezzi elettronici di comunicazione in quanto strumenti imprescindibili per accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure d’appalto.

Uomini eleganti firmano documenti,  Un tablet. Cosa cambia con il dgue elettronico per le PA?

La direttiva comunitaria 2014/24/EU

Nello specifico, il Comma 1 della direttiva comunitaria fissa l’obbligatorietà per tutti gli Stati membri di prendere specifici provvedimenti “affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo […]“.

Il Comma 3 della direttiva, invece, precisa che in tutte le comunicazioni, l’archiviazione e gli scambi di informazioni, le amministrazioni devono garantire il mantenimento dell’integrità dei dati e la riservatezza sia delle offerte che delle domande di partecipazione.

Importante è anche quanto espresso, però, dal Considerando 52, secondo il quale “i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte”.

Per una maggiore riservatezza e integrità dei dati

L’art.52 del D.Lgs. 50/2016, poi, ribadisce l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione descrivendone le caratteristiche principali. Al Comma 5 è possibile riscontrare l’impossibilità di far rientrare l’invio mediante posta elettronica certificata tra le regolari comunicazioni per la fase di presentazione delle offerte. La presentazione tramite pec, infatti, non garantisce la riservatezza e l’apertura del contenuto successiva al termine di presentazione.

Stando a quanto si legge nel Comma 5, “in tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Tuttavia, il Comma 1 dell’art.52 del D.Lgs. 50/2016 prevede alcune deroghe per l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche

  • se per via della natura specialistica dell’appalto, l’uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede strumenti, dispositivi o formati di file specifici non disponibili o non gestiti dai programmi comunemente disponibili;
  • se i programmi capaci di gestire i file usano formati che non si possono gestire utilizzando altri programmi aperti o generalmente disponibili, quindi protetti da licenza di proprietà esclusiva;
  • se l’uso dei mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio che non sono comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;
  • se i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso elettronicamente;
  • se si rende necessario utilizzare mezzi diversi da quelli elettronici a causa di una violazione della loro sicurezza; la protezione delle informazioni sensibili, in questi casi, può richiedere un livello talmente alto di sicurezza da non poter essere garantito dagli strumenti elettronici.

In tutti questi casi, le stazioni appaltanti devono indicare in una relazione unica i motivi per cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici sono stati ritenuti necessari.

Cosa succede nelle pubbliche amministrazioni

Negli ultimi anni le Pubbliche Amministrazioni hanno fatto largamente uso del Mercato Elettronico per un valore degli acquisti cresciuto da 360 milioni di euro (2012) a 3,1 miliardi di euro (2017) per circa 600.000 transazioni. Sembra superato, dunque, l’impatto psicologico scaturito dal cambio di gestione delle comunicazioni nel passaggio a sistemi elettronici. Specialmente nel campo delle piccole e medie imprese, si è ormai abituati a negoziare con le Pubbliche Amministrazioni esclusivamente tramite mezzi telematici di acquisto.

La maggior parte dei soggetti aggregatori, inoltre, ha già in dotazione o sta per disporre di una piattaforma telematica di e-procurement, specialmente per le iniziative legate alle categorie merceologiche di beni e servizi quali spesa sanitaria e spesa comune con estensione graduale ad altri settori (di cui al DPCM 24 dicembre 2015). In più, diversi soggetti aggregatori mettono la propria piattaforma telematica di negoziazione a disposizione per gli Enti territoriali gratuitamente o attraverso una specifica convenzione.

In questo contesto, a partire dal 18 ottobre l’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento sarà quello relativo all’utilizzo delle piattaforme elettroniche di negoziazione. Per le procedure negoziate sotto-soglia comunitaria, viene già consentito alle stazioni appaltanti di gestire lo scambio di comunicazioni per via elettronica con i fornitori nel corso della procedura di affidamento. Le procedure ordinarie – assieme a ciò che non passa attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento – obbligano, invece, le stazioni appaltanti non dotate di sistema e-procurement ad effettuare una scelta tra il dotarsi di una propria piatta forma di e-procurement e delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento.

Postuma decennale

Postuma decennale

La polizza decennale postuma, conosciuta anche come garanzia decennale postuma, è un contratto assicurativo ideato per il costruttore di immobili ancora in fase di costruzione, al fine di tutelare il futuro l’acquirente da possibili danni materiali subiti dall’immobile, danni verso terzi, danni causati dalla rovina totale o parziale della costruzione stessa o in caso di gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e manifestatisi successivamente alla vendita dell’immobile.

Le “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” contenute nell’art 4 del decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, dispone che tale cauzione debba intendersi come obbligatoria e pertanto, il costruttore è tenuto a stipularla entro la data di ultimazione dei lavori.

Persone descrivono nei dettagli alcuni documenti, come quelli per ottenere una postuma decennale.

I soggetti principali della decennale postuma

I soggetti principali nella stipula della decennale postuma sono il contraente che si occupa della costruzione o della vendita dell’immobile, il beneficiario che andrà ad acquistare l’immobile e l’oggetto della polizza, ossia l’immobile in questione, che necessariamente deve essere ancora in fase di costruzione.

La decennale postuma per il costruttore è prevista ed obbligatoria solo per gli immobili di nuova costruzione e che dovranno essere venduti.

L’assicurazione postuma decennale può essere richiesta anche dai proprietari di immobili che richiedono una ristrutturazione. Questo caso però, non rientra nella fattispecie obbligatoria prevista dal codice civile.

La copertura assicurativa della suddetta polizza assicurativa è appunto decennale.

Quanto costa una polizza decennale postuma?

Il costo di una polizza decennale postuma è altamente variabile ma solitamente il premio oscilla con tassi variabili intorno allo 0,35-0,40% complessivo per tutta la durata decennale della garanzia base.

Costruttore e/o venditore è tenuto ad assorbire interamente il costo della garanzia.

Corruzione appalti pubblici: un problema mai risolto

Corruzione appalti pubblici: un problema mai risolto

Secondo quanto affermano gli ultimi dati compiuti all’interno del monitoraggio svolto dall’Autorità nazionale anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, in Italia il 60% dei contratti pubblici viene affidato in maniera diretta, senza ricorrere a specifica gara. Gara d’appalto che, ad ogni modo, non sembra nemmeno poter costituire una sfera di protezione assoluta dai rischi di corruzione, contribuendo pertanto a dipingere un quadro ancora più scuro che, trasversalmente, colpisce dall’affidamento diretto all’appalto pubblico.

Ma come si arriva a un elevato livello di corruzione negli appalti pubblici? E quali sono le proposte formulabili per cercare di attenuare un fenomeno mai risolto?

Foto di una mazzetta, per trattare della corruzione negli appalti pubblici.

Perché in Italia c’è così tanta corruzione negli appalti pubblici?

Cercare di rispondere ai quesiti posti al termine del precedente paragrafo non è semplice. Una cosa sembra tuttavia esser certa: la stratificazione delle norme attuate all’interno del mercato nazionale, unitamente a qualche passo relativamente incerto del legislatore nazionale, ha finito con l’alimentare una vasta serie di meccanismi di varia solidità ma, comunque, mai troppo permeabili al fenomeno della corruzione.

Nel tentativo (invero, arduo) di sintetizzare le determinanti alla base della corruzione negli appalti pubblici, è recentemente risalita alla ribalta la nota formula di Robert Klitgaard, ex presidente della californiana Claremont Graduate University, secondo cui il livello di corruzione dipenderebbe dalla diffusione di rendite legate alla presenza di poteri monopolistici che possono essere esercitati dagli agenti pubblici, dal grado di discrezionalità con cui è possibile decidere l’allocazione ai privati dei diritti di proprietà sulle stesse rendite e – inversamente – dal livello di circolazione delle informazioni sul processo di allocazione, e dal c.d. “vincolo di responsabilizzazione” degli agenti pubblici (influenzato a sua volta, ad esempio, dalla severità delle sanzioni).

Le probabili ragioni

Sulla base di tale sintetica formula, è quindi possibile cercare di sintetizzare ulteriormente le ragioni di una così ampia diffusione della corruzione, indicando nelle elevate rendite offerte da agenti pubblici che operano con criteri discrezionali, e scarsi controlli, le determinanti di quanto sopra.

Ad ogni modo, quanto precede non è sufficiente per definire il fenomeno italiano della corruzione negli appalti pubblici. Un contributo non può che essere attribuito anche a uno scenario di non particolare incisività dell’elenco degli strumenti a disposizione del legislatore italiano che, se da una parte hanno positivamente apportato delle novità allo scenario anti-corruttivo, dall’altra parte hanno fallito parzialmente i propri obiettivi, costituendo un ambito di complessità e di sovrapposizioni.

L’auspicio più presente è ora quello che le direttive comunitarie in corso di recepimento da parte del legislatore italiano (che ha ancora un anno di tempo per poter lavorare a un documento normativo utile) possano ispirare la realizzazione di un nuovo Codice degli appalti in grado di difendere il principio della legalità e della trasparenza dalle cattive prassi quotidiane. Un obiettivo arduo e ambizioso ma, mai come in questo momento, irrinunciabile.

Rimborso IVA annuale: cos’è e come si ottiene

Rimborso IVA annuale: cos’è e come si ottiene

Il rimborso iva annuale non è altro che la richiesta che il contribuente presenta, per ottenere l’eccedenza detraibile d’imposta emersa al momento della dichiarazione annuale.

Richiedi subito la fideiussione per il rimborso IVA

Come richiedere il rimborso IVA annuale

Richiedere il predetto rimborso è semplice. Per prima cosa occorre presentare il modello VR, in forma di dichiarazione unificata, all’Agenzia delle Entrate. Una volta fatto ciò, all’Ufficio Unico delle Entrate di competenza territoriale, sarà fornita la lista di chi ha presentato richiesta e ad esso spetterà decidere se erogare o no il rimborso iva annuale.

Ma approfondiamo meglio la questione.

Quando, alla fine di ogni trimestre, il contribuente vanta un credito IVA fissato a 2.582,28 euro, questi, ha la possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale o tutto insieme o anche sotto forma di tributi o compensi, così come stabilito dal decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, all’art.17.

Scritta "IVA". Rinvia al rimborso IVA annuale.

Quando esibire una fideiussione assicurativa

Ci sono casi in cui, poi, la procedura di rimborso IVA necessita dell’esibizione di una fideiussione assicurativa. Più esattamente, se un contribuente detiene un credito detraibile d’imposta sopra i 5164,57 euro, può ottenere anticipatamente il rimborso, presentando una fideiussione per rimborso IVA che dovrà essere esibita ai gruppi assicurativi autorizzati dalla legge.

Ad ogni modo, la pratica in questione si pone come garanzia per l’Agenzia delle Entrate dal momento che, se da eventuali controlli è appurata l’illegittimità del rimborso erogato al contribuente, questo può rientrare. Va da sé, quindi, che la fideiussione per rimborso IVA si presta ad essere stipulata dal contraente a “favore” dell’Agenzia delle Entrate e che, perciò, deve integrare una garanzia di tre anni.

Questa entrerà in vigore dal momento dell’esecuzione del rimborso e racchiude in sé due condizioni: non deve essere oggetto di rinvii e non deve ricoprire l’intero rimborso IVA annuale, ma solo il 10% delle erogazioni sul proprio conto fiscale nei due anni precedenti, comprensivi, comunque, di una percentuale d’interesse che si aggira intorno al 2,75% ogni anno.

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