DGUE elettronico: cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni Italiane?

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DGUE elettronico: cosa cambia per le Pubbliche Amministrazioni Italiane?

Il 18 ottobre 2018 è il termine ultimo entro il quale aggiornare l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici per effettuare obbligatoriamente il passaggio al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico (entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche; art.90, comma 2, del Codice dei contratti pubblici). In merito a tale direttiva, cosa cambia effettivamente per le Pubbliche Amministrazioni italiane?

L’articolo 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici (“Regole applicabili alle comunicazioni”) rende obbligatorio l’abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara. La portata di una simile innovazione rende indispensabile l’utilizzo del mezzi elettronici di comunicazione in quanto strumenti imprescindibili per accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure d’appalto.

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Sommario contenuti

La direttiva comunitaria 2014/24/EU

Nello specifico, il Comma 1 della direttiva comunitaria fissa l’obbligatorietà per tutti gli Stati membri di prendere specifici provvedimenti “affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente articolo […]“.

Il Comma 3 della direttiva, invece, precisa che in tutte le comunicazioni, l’archiviazione e gli scambi di informazioni, le amministrazioni devono garantire il mantenimento dell’integrità dei dati e la riservatezza sia delle offerte che delle domande di partecipazione.

Importante è anche quanto espresso, però, dal Considerando 52, secondo il quale “i mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure d’appalto nell’ambito del mercato interno. A tal fine, è opportuno introdurre l’obbligo di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica e l’obbligo di rendere disponibili in forma elettronica i documenti di gara nonché, trascorso un periodo di transizione di trenta mesi, l’obbligo della comunicazione integralmente elettronica, ossia la comunicazione tramite strumenti elettronici, in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione di richieste di partecipazione e, in particolare, la presentazione (trasmissione per via elettronica) delle offerte”.

Per una maggiore riservatezza e integrità dei dati

L’art.52 del D.Lgs. 50/2016, poi, ribadisce l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione descrivendone le caratteristiche principali. Al Comma 5 è possibile riscontrare l’impossibilità di far rientrare l’invio mediante posta elettronica certificata tra le regolari comunicazioni per la fase di presentazione delle offerte. La presentazione tramite pec, infatti, non garantisce la riservatezza e l’apertura del contenuto successiva al termine di presentazione.

Stando a quanto si legge nel Comma 5, “in tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

Tuttavia, il Comma 1 dell’art.52 del D.Lgs. 50/2016 prevede alcune deroghe per l’obbligo di utilizzo delle comunicazioni elettroniche

In tutti questi casi, le stazioni appaltanti devono indicare in una relazione unica i motivi per cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici sono stati ritenuti necessari.

Cosa succede nelle pubbliche amministrazioni

Negli ultimi anni le Pubbliche Amministrazioni hanno fatto largamente uso del Mercato Elettronico per un valore degli acquisti cresciuto da 360 milioni di euro (2012) a 3,1 miliardi di euro (2017) per circa 600.000 transazioni. Sembra superato, dunque, l’impatto psicologico scaturito dal cambio di gestione delle comunicazioni nel passaggio a sistemi elettronici. Specialmente nel campo delle piccole e medie imprese, si è ormai abituati a negoziare con le Pubbliche Amministrazioni esclusivamente tramite mezzi telematici di acquisto.

La maggior parte dei soggetti aggregatori, inoltre, ha già in dotazione o sta per disporre di una piattaforma telematica di e-procurement, specialmente per le iniziative legate alle categorie merceologiche di beni e servizi quali spesa sanitaria e spesa comune con estensione graduale ad altri settori (di cui al DPCM 24 dicembre 2015). In più, diversi soggetti aggregatori mettono la propria piattaforma telematica di negoziazione a disposizione per gli Enti territoriali gratuitamente o attraverso una specifica convenzione.

In questo contesto, a partire dal 18 ottobre l’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento sarà quello relativo all’utilizzo delle piattaforme elettroniche di negoziazione. Per le procedure negoziate sotto-soglia comunitaria, viene già consentito alle stazioni appaltanti di gestire lo scambio di comunicazioni per via elettronica con i fornitori nel corso della procedura di affidamento. Le procedure ordinarie – assieme a ciò che non passa attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento – obbligano, invece, le stazioni appaltanti non dotate di sistema e-procurement ad effettuare una scelta tra il dotarsi di una propria piatta forma di e-procurement e delegare la gara ad una Centrale di Committenza Qualificata o altro soggetto aggregatore di riferimento.

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