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Assicurazione postuma decennale costruttore

Assicurazione postuma decennale costruttore

Il costruttore in virtù di specifico decreto disposto dalla legge, possiede l’obbligo di eseguire a favore dell’acquirente un’assicurazione postuma decennale, che servirà come garanzia in caso di deterioramento riguardante l’immobile oppure nell’eventualità di lesioni inerenti a terzi.


L’assicurazione postuma decennale costruttore è disciplinata da una serie di disposizioni, risulta davvero utile e interessante conoscere quelle che sono le principali regole poste alla base di tale garanzia.

Dalle notizie che emergono, è importante riportare la segnalazione compiuta da Confedilizia che indica l’importanza di richiedere, a proposito della garanzia postuma decennale costruttore, che la copertura non si limiti a semplici dettagli riguardanti la costituzione dell’edificio, ma sia decisamente più vasta, fino a comprendere anche dettagli che possono sembrare di poca importanza.

L'assicurazione decennale postuma ricopre un ampio campo di fattori.

L’assicurazione postuma decennale costruttore deve necessariamente ricoprire un campo molto più ampio dei soli fattori di genere strutturale, e offrire una garanzia in grado di procurare sicurezza anche nel caso in cui situazioni apparentemente non rilevanti, possano rappresentare un pericolo per la stabilità e l’efficienza del fabbricato.

Per tutte queste ragioni è essenziale procedere a un’accurata valutazione di ogni minimo particolare, per valutare con cura quali elementi possono rientrare tra quelli che devono essere considerati come pericolosi per la solidità dell’immobile.

Inoltre è possibile parlare di postuma decennale ristrutturazione, anche con riferimento al fatto che la garanzia deve comprendere una somma di risarcimento massimo che sia capace di provvedere alla completa ricostruzione dell’edificio.

Tali provvedimenti non dovranno in alcun modo essere posti a rischio causato da atti volontariamente compiuti dal costruttore con l’unico scopo di evitare i pagamenti previsti, oppure di arrecare danni gravi alla costruzione, compromettendone in questo modo la qualità, l’efficienza e soprattutto la funzionalità.

La previsione di tali disposizioni, lascia facilmente capire la necessità di estendere l’assicurazione anche alle conseguenze derivanti dal rifiuto o mancato pagamento del premio stabilito.   

Inps: ecco la nuova Banca Dati Appalti

Inps: ecco la nuova Banca Dati Appalti

La congruità negli appalti passerà dalla Banca Dati dell’Inps. È l’ambizioso obiettivo del nuovo strumento messo a punto dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale per combattere l’evasione contributiva. Che stando a quanto dichiarato dal presidente dell’Inps Tito Boeri ogni anno fa registrare 11 miliardi di euro di entrate mancate. Un dato certamente «allarmante», che non risparmia neanche le aziende che prendono appalti dalla pubblica amministrazione.

Per porre un argine a questo fenomeno l’Inps ha attivato la Banca Dati Appalti, una piattaforma che permetterà di incrociare i dati sui lavoratori necessari per i singoli appalti e quelli sui contributi materialmente versati. Eventuali difformità faranno scattare le ispezioni, decisive anche in vista della possibile attivazione delle norme sulla responsabilità solidale (art. 29 del d.lgs n. 276/2003 e successiva Legge n. 49/2017).

L’iscrizione sarà volontaria (non c’è dunque un obbligo per l’azienda che vince l’appalto) ma dovrebbe spingere il mercato a emarginare le aziende che operano in maniera irregolare. La piattaforma consentirà al committente di conoscere in qualsiasi momento il comportamento dell’azienda appaltatrice e a queste ultime di rendere trasparente il proprio lavoro e dare informazioni sulla regolarità dei propri lavoratori.

Come funziona la nuova Banca Dati Appalti

Il primo ad accedere alla banca dati sarà il committente, che dovrà registrare i dati dell’appalto: oggetto, ubicazione, periodo temporale di svolgimento, fascia di valore economico dell’appalto. Ultimata la registrazione, il sistema genererà un codice identificativo dell’appalto (denominato «CIA»), che sarà trasmesso via Pec all’appaltatore e al subappaltatore. Questi, una volta ricevuto il codice, potranno registrare i loro dati identificativi, e importare i dati relativi ai lavoratori impiegati nell’appalto, con le relative indicazioni percentuali dell’effettivo apporto lavorativo. I numeri potranno essere modificati e aggiornati ogni mese. Tutte le modifiche saranno comunicate, passo dopo passo, al committente.

Contestualmente, appaltatore e subappaltatore trasmetteranno all’Inps i dati tramite Uniemens, il classico sistema di inoltro delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti .

Mensilmente l’istituto elaborerà un documento, denominato “RAM”, Rendicontazione appalto mensile, che rendiconterà gli esiti dell’incrocio tra i dati registrati in Banca dati e quelli denunciati nel flusso Uniemens». Il principio è che potrebbe esserci una discrasia tra i contributi versati e la forza lavoro impiegata per i singoli appalti.

Il committente, allora, avrà a disposizione i contributi dichiarati dall’impresa, il saldo versato, il numero dei lavoratori registrati in banca dati, il numero dei lavoratori denunciati in Uniemens per quell’appalto, eventuali divergenze tra i codici fiscali dei lavoratori registrati in banca dati e quelli denunciati in Uniemens, il quadro complessivo dell’eventuale situazione debitoria del codice fiscale dell’appaltatore e subappaltatore, aggiornato mensilmente al momento dell’elaborazione.

Sulla base di questi incroci sarà possibile fare emergere spunti per ulteriori verifiche.

Per cercare di comprendere appieno come funziona questo nuovo strumento, Tuttocauzioni.it ha preparato una specifica guida che ti accompagnerà, passo dopo passo, nel percorso di conoscenza e assimilazione del quadro normativo su cui poggia questa soluzione adottata dall’INPS, del contesto socio-economico in cui si inserisce , fino al arrivare alla spiegazione più meccanica del processo di creazione dati.

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Avvalimento la cauzione provvisoria deve essere intestata alla sola ditta avvalente futura esecutrice

Avvalimento la cauzione provvisoria deve essere intestata alla sola ditta avvalente futura esecutrice

Se lo stesso legislatore individua nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice.

Considerato che è infondata la censura di cui al secondo motivo di gravame, alla stregua delle previsioni della lex specialis, che nulla dicono sulla presentazione congiunta della cauzione provvisoria da parte anche dell’impresa ausiliaria, e tenuto conto dei principi affermati in proposito dalla giurisprudenza, secondo i quali non vi è un obbligo di legge, al riguardo, discendente dal ripetuto art. 49 del Codice dei contratti, in cui si contempla un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, disponendosi inoltre che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, a nome della quale è rilasciato il certificato di esecuzione dei lavori; sicché, se lo stesso legislatore individua nell’impresa avvalente l’unico soggetto titolare del contratto di appalto, risulta allora del tutto illogico affermare che l’onere cauzionale deve gravare (anche) su un soggetto ulteriore e diverso, in ordine al quale rileva solo il rapporto interno con l’avvalente medesimo, ferma restando la responsabilità solidale ex lege dell’ausiliario nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice (T.A.R. Veneto, I, 10 gennaio 2011, n. 12; cfr. anche T.A.R. Lazio, I, 3 dicembre 2009 n. 12455; Tar Palermo, III, 12 novembre 2012, n. 2320).

Qual è la procedura per ottenere una fideiussione?

Qual è la procedura per ottenere una fideiussione?

Al momento di dover stipulare un contratto di natura fideiussoria, ci si chiede quale sia la procedura per ottenere una fideiussione.

Come prima cosa, è bene scegliere l’ente fideiussorio in maniera accurata, e non basandosi esclusivamente su un presunto e solo immediato risparmio economico.

Prerogative indispensabili sono la chiarezza, la trasparenza e l’assistenza che l’ente incaricato sarà in grado di rivolgere al proprio cliente.

Chiarito questo aspetto, il soggetto interessato a stipulare fideiussioni o cauzioni, si domanderà sicuramente quali sono i documenti necessari al fine di ottenere una fideiussione. 

Ebbene, i documenti potrebbero cambiare a seconda dell’agenzia a cui ci si rivolge, ma nella maggior parte dei casi, l’ente fideiussorio richiede una serie di documenti e moduli compilati.

È bene ricordare che per quanto riguarda l’iter burocratico, ci sono delle variazioni a seconda che la domanda di richiesta di una fideiussione sia fatta da un soggetto privato o da una persona giuridica.

Nel caso in cui la richiesta di fideiussione provenga da un soggetto privato, i documenti necessariamente richiesti sono:

Nel caso in cui la richiesta di fideiussione provenga da un soggetto privato, i documenti necessariamente richiesti sono:

  • fotocopia di un documento di identità;
  • codice fiscale;
  • copia del modello unico, 730 o CUD;
  • visura camerale;
  • buste paga relative agli ultimi due mesi di lavoro;
  • dati personali completi di recapiti telefonici.

Nel caso in cui la richiesta di fideiussione provenga da una persona giuridica, ovvero società, azienda, ente o impresa, i documenti necessariamente richiesti sono:

  • fotocopia del documento identità dell’amministratore della società;
  • codice fiscale dell’amministratore della società;
  • stato patrimoniale;
  • copia del modello unico;
  • ultimi due bilanci della società;
  • situazione contabile della società.

Alla presenza dei suddetti documenti, l’ente fideiussorio potrà prendere atto della richiesta del proprio cliente e presentargli la fideiussione richiesta.

È bene comunque sottolineare, ce qualora la documentazione non fosse soddisfacente ai fini garantistici, l’ente fideiussore potrebbe anche negare il rilascio della fideiussione.

Adempimento fideiussione

Adempimento fideiussione

L’adempimento ad un contratto di fideiussione è la clausola principale che rende il suddetto accordo valevole.

Per adempimento alla fideiussione si intende la procedura mediante la quale la prestazione pattuita tra contraente e beneficiario venga eseguita in maniera corretta, rispettando tempi e modi sottoscritti in sede di accordo tra le due parti.

A regolare il tutto, è la compagnia assicurativa alla quale spetta il ruolo di fideiussore.

L’ente assicurativo, erogando la polizza fideiussoria al contraente, si è resa responsabile dei pagamenti e dei rimborsi richiesti da parte del beneficiario della polizza, qualora il soggetto contraente risultasse inadempiente agli accordi interposti. Assume perciò il ruolo di garante della trattativa fideiussoria.

In caso di corretto adempimento della fideiussione, questa andrà a terminare il proprio effetto giuridico alla scadenza del termine stabilito, concludendo così la buona esecuzione del contratto.

Qualora, invece, il contraente risultasse mancante alle proprie spettanze, il beneficiario della polizza è legittimato ad interpellare l’ente fideiussore per richiedere il rimborso dei danni subiti ad opera del contraente, che allo stesso tempo risulta cliente del fideiussore.

Le modalità di rimborso sono molteplici, a seconda della fideiussione erogata.

Ad esempio, nel caso di fideiussioni a prima richiesta, il rimborso avverrà con una tempistica altamente elevata, in quanto questa cauzione prevede che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla richiesta, senza che l’agenzia assicurativa possa opporsi.

Questo è un caso altamente circoscritto. Nella maggioranza dei casi in cui vi è una richiesta di rimborso, l’ente assicurativo tende a cautelarsi proponendo la possibilità di esaminare la richiesta di rimborso.

Appalto pubblico

Appalto pubblico

Il codice civile all’art. 1655 ci fornisce la nozione di appalto pubblico, definendo come un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Più semplicemente, per appalto pubblico intendiamo quel complesso di operazioni ed adempimenti, regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o una fornitura di beni.

L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso, stabilito solitamente tra un imprenditore e una amministrazione o ente appaltante, avente come oggetto l’ esecuzione di lavori pubblici o la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici in casi predeterminati.

Nell’ordinamento italiano, il contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile.

La disciplina è integrata, con riferimento ai contratti conclusi con enti pubblici o enti che svolgono servizi pubblici, dal Dlgs 163/2006, il cosiddetto “Codice dei Contratti pubblici” e suo regolamento di esecuzione e attuazione, il DPR 207/2010.

Azione di regresso

Azione di regresso

Con azione di regresso si va a definire l’atto mediante il quale un soggetto creditore avvia un procedimento atto ad ottenere, da parte di un soggetto debitore, l’adempimento di una spettanza economica precedentemente stabilita.

Cercando la definizione di azione di regresso, troviamo una moltitudine di voci, le quali implicano in maniera decisamente corale un procedimento volto ad ottenere il riconoscimento legale di un diritto.

Per approfondire il significato di azione di regresso, andiamo a considerare il caso in cui sia stato stipulato un contratto di carattere fideiussorio.

In seguito ad una inadempienza, si è verificata la possibilità che il creditore possa richiedere l’azione di regresso nei confronti di uno dei giranti.

Per girante si intende un soggetto che gira ad altri una cambiale, un titolo o un contratto per la stipula di una fideiussione.

È ovvio che il creditore si esponga nei confronti del soggetto con maggior solvibilità, ossia con una maggior possibilità di pagare il suo debito. Sarà poi costui a girare la “cambiale” verso i giranti minori.

Non è raro attivare un’azione di regresso in caso di cambiali non pagate, ma anche nel caso in cui ci sia stata la stipula di cauzioni o fideiussioni.

Qualora si avvii un’azione di regresso, i soggetti debitori saranno investiti di ulteriori responsabilità economiche, quali gli interessi al tasso legale, le spese per il protesto incontrate dal soggetto debitore e ovviamente l’ammontare del titolo insoluto.

Le vie possibili per perseguire un’azione di regresso sono:

  • via giudiziale: il creditore cita i debitori, in prima istanza l’obbligato principale, per vedersi riconoscere i propri diritti ed ottenere le proprie spettanze;
  • via extra giudiziale: il girante principale effettua il pagamento e, mediante rivalsa, va a richiedere il rimborso agli altri giranti.

Parlando di tempistiche, la legge prevede che l’azione di regresso vada attivata entro un anno dalla data di inizio del protesto.

Qualora passi un tempo superiore, l’atto cade in prescrizione.

Beneficiario

Beneficiario

Il beneficiario di una fideiussione è il soggetto destinatario della prestazione stipulata e, verso questo soggetto, l’ente che ha stipulato la fideiussione assicurativa o bancaria si impegna ad assolvere gli accordi concordati in fase di conclusione della polizza.

La lingua italiana interpreta per beneficiario un soggetto che gode di un beneficio, e difatti include nella stessa definizione “destinatario di beni assegnati con atto giuridico”.

Nello specifico, per mezzo dell’agenzia assicurativa o bancaria, il contraente (che può essere persona fisica o giuridica) è il richiedente di polizze fideiussorie assicurative e le rende valevoli pagandone il premio. In caso di inadempimento degli accordi presi, il beneficiario è il soggetto che riceverà il rimborso economico stabilito.

Il beneficiario della fideiussione è quindi colui che incassa l’ammontare economico pattuito qualora il contraente della polizza risulti inadempiente agli accordi presi.

Beneficio di escussione

Beneficio di escussione

Con il termine “beneficio di escussione” si intende il diritto legale attribuito nei confronti di un soggetto debitore (per semplicità qui denominato “A”) di poter richiedere al soggetto creditore di avanzare richieste di rimborso nei confronti di un secondo soggetto debitore (“B”), prima di rivolgersi al primo soggetto debitore (“A”) per ottenere il rimborso concordato in sede di stipula del contratto.

Una clausola determinante al fine di mantenere una corretta procedura legale è che il soggetto denominato “A” non sia l’unico soggetto coobbligato nell’esecuzione della prestazione precedentemente pattuita con il soggetto beneficiario della polizza.

Il beneficio di escussione è spesso attribuito come valore ad una polizza fideiussoria.

Una polizza fideiussoria con beneficio di escussione prevede che il beneficiario della polizza (il creditore) possa impugnare quest’atto nei confronti del debitore qualora quest’ultimo risultasse inadempiente rispetto all’impegno pattuito.

L’accordo fideiussorio rende implicito che il fideiussore (ovvero l’agenzia assicurativa) intervenga quale garante del proprio cliente e rimborsi a suo nome il corrispettivo definito al momento della stipulazione della polizza.

C.A.R. (Contractors All Risks)

C.A.R. (Contractors All Risks)

Con il termine “Contractors All Risks” definiamo una polizza assicurativa conosciuta anche con il termine C.A.R di cui è, appunto, l’acronimo.

Nella lingua italiana significa letteralmente «tutti i rischi del costruttore».

Essa infatti garantisce per il costruttore i danni subiti dall’opera in fase di costruzione e copre in caso di responsabilità civile verso terze parti durante la costruzione dell’opera in oggetto.

La polizza Contractors All Risks è obbligatoria qualora si apra un cantiere in seguito all’aggiudicazione di una gara d’appalto.

La copertura CAR può essere sottoscritta sia per lavori pubblici che privati.

La polizza base All Risk prevede la copertura dei danni subiti dalle opere, oltre che una garanzia di responsabilità civile del costruttore.

Entro i limiti definiti nella stipula della polizza, questa garantisce il pagamento di quanto l’assicurato debba risarcire quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali o danni alle cose, oltre a quanto già menzionato in precedenza.

L’assicurazione CAR può essere integrata da ulteriori garanzie come, ad esempio, la tutela dell’appaltatore, del committente ed eventualmente del subappaltatore in caso di responsabilità civile, in caso di danni subiti da beni preesistenti, danni ai macchinari di cantiere ed alle eventuali spese che potrebbero incombere in caso di demolizione e sgombero in caso di sinistro.

La polizza CAR ha validità sino alla data in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare ultimazione ed esecuzione dell’opera in oggetto ed eventualmente comprende, su richiesta dell’assicurato, il periodo di garanzia in cui viene esercitata la manutenzione dell’opera.

0362 1900813
Lunedì-Venerdì
9.00/13.00 - 14.30/18.00