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Fideiussione assicurativa e bancaria
Fideiussione assicurativa e bancariaDifferenza tra la polizza fidejussoria e la fidejussione bancaria
La funzione delle due figure è identica: entrambe, con finalità risarcitorie, possono sostituire la cauzione. Ma, innegabilmente, la polizza fidejussoria rappresenta un maggiore vantaggio per l’imprenditore che, rivolgendosi ad una compagnia (autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzioni) eviterà, rispetto all’atto fidejussorio bancario, di dover accendere in favore dell’istituto bancario garanzie reali evitando così anche onerose immobilizzazioni di capitali o movimentazioni del castelletto.
Senza ignorare, poi, che l’istruttoria bancaria per la concessione della fidejussione (in ragione anche dei parametri di valutazione del rischio operativo di cui agli accordi di Basilea 2 e, in divenire, di Basilea 3 ai quali la banca si attiene) rappresenta un processo più complesso – rispetto all’iter della compagnia – con tempistiche penalizzanti per l’imprenditore che, per esempio, ha necessità di prestare una garanzia “Provvisoria” per poter partecipare ad una gara per pubblico appalto.

Vantaggi polizza fidejussoria
Perché scegliere la fideiussione assicurativa?
Il ricorso alla fidejussione assicurativa rappresenta per l’imprenditore un evidente vantaggio. Sotto il profilo economico, si evidenzia l’assenza di qualsivoglia movimentazione o immobilizzazione di capitali e il versamento di un aggio, sotto forma di premio, che costituisce un onere minore rispetto a quello da corrispondere alla banca.
Senza trascurare, poi, l’aspetto di un più snello iter istruttorio da parte della compagnia con ridotti tempi di istruttoria ai fini della deliberazione della garanzia. Per questi motivi ogni buon imprenditore dovrebbe preferire la fideiussione assicurativa.
Nella nostra guida potrai trovare nei capitoli successivi in quali casi la polizza fideiussoria può essere applicata e sapere nel dettaglio come funziona la polizza fidejussoria.
Interessi fideiussione
Interessi fideiussioneGli interessi relativi alla fideiussione sono un dato molto importante per definire il premio assicurativo, ovvero quanto andrà effettivamente a pagare il contraente per beneficiare dei servizi offerti dalla fideiussione assicurativa.
In breve, possiamo intendere la percentuale di interesse applicata come la somma retribuita per ottenere un dato servizio.
In ambito assicurativo, il tasso di interesse della fideiussione partecipa alla definizione del costo stesso della fideiussione, ed è una somma percentuale pagata al fideiussore per l’ottenimento del servizio richiesto quale l’erogazione di una fideiussione, polizza o cauzione assicurativa.
Gli interessi delle fideiussioni sono definiti all’interno dell’ente fideiussore, quindi non c’è un dato percentuale applicato universalmente e, soprattutto, potrebbe essere soggetto ad oscillazioni e variazioni a seconda della tipologia di cauzione richiesta o del rischio affrontato.
Inoltre, anche la natura dell’ente fideiussorio influenza la percentuale del tasso applicato alla fideiussione, così come le clausole proposte.
Come già detto, il tasso di interesse della fideiussione assicurativa è una soglia percentuale applicata alla somma massimale coperta dalla garanzia ed è soggetta al rischio gravità del potenziale sinistro.
Data la tipologia di assicurazione richiesta, data la solidità economica del richiedente, data la somma massimale garantita in rapporto alla durata della polizza, si andrà a definire, dopo attenta analisi, la percentuale di interesse applicata alla fideiussione.
Il tasso di interesse incide notevolmente sul costo della fideiussione assicurativa in addizione ad altre voci.
Ovviamente, ogni ente assicurativo è libero di comporre il premio assicurativo a propria discrezione, ma solitamente il premio assicurativo è definito dalla moltiplicazione di tre fattori principali:
- importo garantito;
- tasso annuo;
- durata della garanzia.
In aggiunta, potrebbero incidere anche altre voci relative alle spese di istruttoria.
Istruttoria
IstruttoriaIl termine “istruttoria” definisce e descrive il processo mediante il quale un collegio esegue un’analisi formale ed una seguente valutazione effettiva di una determinata documentazione.
All’interno del mondo assicurativo, l’istruttoria è svolta nel caso in cui un’agenzia assicurativa, un ente bancario o qualsiasi altra tipologia di istituto finanziario atto all’erogazione di polizze assicurative debba pronunciarsi a riguardo di una richiesta formale di stipulazione di polizza assicurativa.
Lo scopo dichiarato dell’attività istruttoria è quello di analizzare e deliberare nel modo più accurato possibile sulla possibilità o meno che l’ente preposto si pronunci disponibile a fungere da garante per il richiedente, sia esso un soggetto privato oppure una persona giuridica.
L’istruttoria prevede l’esamina della situazione per la quale è prevista la fideiussione assicurativa e la solidità patrimoniale del soggetto richiedente.
Ciò è valutabile mediante lo studio della documentazione richiesta al proprio cliente.
Questo può essere sia soggetto privato che persona giuridica e, a seconda del caso, la documentazione richiesta può prevedere alcune variabili.
Andando a verificare i documenti richiesti per l’avvio di una istruttoria per il rilascio di una polizza fideiussoria, troviamo, in linea del tutto indicativa, i seguenti atti:
- descrizione e richiesta generica della tipologia di cauzione richiesta;
- modulo che autorizza il trattamento dei dati sulla privacy.
Nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica o azienda:
- Visura Camerale;
- Ultimi due bilanci degli ultimi esercizi;
- Ultime due dichiarazioni dei redditi;
- Bilancino aggiornato alla data di richiesta;
- Copia del documento di riconoscimento valido Amministratore;
- Copia del codice Fiscale Amministratore;
- Copia del codice Fiscale del Presidente e/o Amministratore Delegato;
- Ultime due denunce dei redditi del Presidente e dell’ A.D.
Nel caso il cui il richiedente sia un soggetto privato, la documentazione richiesta prevede:
- Documento di riconoscimento valido;
- Copia del documento d’identità;
- Copia del codice Fiscale;
- Ultime due dichiarazioni dei redditi;
- Ultimo bilancio al 31/12;
- Situazione patrimoniale;
- Ultimo CUD;
- Copia delle ultime 2 buste paga.
Obbligazione fideiussoria
Obbligazione fideiussoriaGli articoli 1936 e seguenti del codice civile disciplinano il rapporto contrattuale tra due soggetti, creditore e debitore, e la garanzia erogata a quest’ultimo da parte di un fideiussore. Tutto ciò per mezzo di una fideiussione.
I soggetti della fideiussione sono tre: contraente, beneficiario e fideiussore.
Il contraente è il soggetto debitore che necessita di garanzie fideiussorie come tutela qualora risultasse inadempiente nei confronti del creditore.
Il beneficiario è il creditore stesso, colui che ha il diritto legale a richiedere il rimborso per l’inadempienza subita.
Il terzo soggetto partecipante è il fideiussore, ovvero l’ente assicurativo, bancario o finanziario atto ad emettere le garanzie fideiussorie.
La fideiussione è un obbligazione la cui caratteristica è l’accessorietà. Ciò prevede che il contratto presupponga l’esistenza di un’obbligazione principale per la quale garantire l’adempimento.
Lo stesso codice civile prevede che “La fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace”.
La garanzia fideiussoria prevede l’esistenza dell’obbligazione in quanto, senza di essa, la polizza fideiussoria non avrebbe motivo di esistere.
L’estinzione della fideiussione e la sua naturale conclusione è prevista in due casi.
Il primo caso prevede allo scadere dell’obbligazione principale della fideiussione e quindi il creditore della stessa sarà liberato dagli oneri accordati in fase di stesura del contratto.
In secondo luogo, in caso di fideiussione per obbligazione futura, l’estinzione si conferma nel caso in cui il creditore abbia fatto credito al debitore, pur sapendo che quest’ultimo fosse in circostanze economiche insufficienti per il soddisfacimento del credito.
Perdita definitiva
Perdita definitivaPer perdita definitiva relativa ad una cauzione si intende l’atto con il quale, a seguito di un sinistro e a seguito di tutte le procedure legali da parte del beneficiario nei confronti del contraente della fideiussione, avviene il pagamento dell’ammontare previsto da rimborsare al beneficiario.
La perdita definitiva può essere considerata una particolare caratteristica di una polizza assicurativa.
Le condizioni che prevedono la perdita definitiva della fideiussione presuppongono che, per ottenere l’escussione della fideiussione, sia necessario avviare un procedimento mediante il quale si certifichi l’effettiva inottemperanza del soggetto contraente nei confronti del soggetto beneficiario in merito agli impegni definiti al momento della stipula della cauzione, e per i quali la fideiussione risulta attiva.
La polizza fideiussoria con caratteristica a perdita definitiva si contrappone alla fideiussione a prima richiesta. Quest’ultima, infatti, prevede il pagamento dell’inadempienza senza poter muovere obiezioni ed eventualmente, in un secondo momento, si potrà verificare l’effettiva mancanza da parte del contraente.
La polizza a perdita definitiva, invece, ammette un’attenta analisi per verificare la presunta situazione di inadempienza prima di avviare il processo di rimborso del beneficiario.
Premio
PremioPer premio, riferendosi all’ambito assicurativo, definiamo l’esborso economico che il cliente di una compagnia assicurativa è tenuto a pagare per ottenere la copertura assicurativa richiesta, mediante polizza assicurativa, polizza fideiussoria o cauzione assicurativa.
Il calcolo del premio di una fideiussione è difficile da definire parlando genericamente, in quanto le tipologie di fideiussione sono molto ampie ed il rischio percepito per la copertura assicurativa molto vario, a seconda dell’assicurazione richiesta.
Il premio di una polizza fideiussoria, e quindi il costo per il cliente, è calcolato applicando un tasso di rischio in percentuale al costo medio della polizza, alla possibilità che la persona assicurata ha di incorrere in un sinistro.
La normativa sulle compagnia fidejubente, dispone che persone differenti possano vedersi applicati premi differenti, ciò a seconda di una serie di variabili: difatti, spesso accade che persone con stili di vita, usi, abitudini e mestieri diversi abbiano probabilità disuguali di causare o essere vittime di sinistri. È quindi comprensibile che l’esborso economico sia differente ed equo al rischio percepito.
Oltre a ciò, il premio assicurativo è determinato da altri fattori quali:
- tipologia della fideiussione;
- oggetto della fideiussione;
- tasso applicato;
- durata della fideiussione;
- massimale garantito.
Per massimale garantito definiamo l’importo massimo assicurato dalla fideiussione che il beneficiario della polizza potrà incassare.
È comune che il pagamento del premio assicurativo possa essere dilazionato in rate periodiche anziché pagato in un’unica rata annuale.
Quasi tutte le agenzie assicurative dispongono per la scelta del tipo di pagamento, se unico o frazionato, ma questo sta alle politiche interne dell’agenzia assicurativa.
Rischio assicurativo
Rischio assicurativoCon il termine rischio assicurativo si definisce la valutazione della possibilità che una circostanza o evento conduca il sottoscrivente la polizza assicurativa ad un danno economico con conseguente obbligo di risarcimento da parte della compagnia assicurativa.
Ovviamente questa garanzia e copertura di eventuali danni subiti non risulta essere applicabile a tutti i casi: la valutazione del rischio assicurativo prevede un risarcimento in caso di incidente soltanto se questo si è verificato dopo la sottoscrizione del contratto, oppure in caso di danno quantificabile e dunque corrispondente ad un preciso importo rimborsabile o, in un’ultima analisi, si prevede un rimborso anche in caso di incidenti non prevedibili dal conducente, che non è in grado di conoscere luogo e ora del danneggiamento.
Al concetto di rischio assicurativo è strettamente legato il premio della polizza assicurativa: infatti dall’attestazione dello stato di rischio viene determinato anche l’ammontare del pagamento, semestrale o annuale, del premio assicurativo.
La valutazione del concetto di rischio assicurativo e, dunque, la determinazione del premio della polizza possono incorrere in parametri di valutazione alquanto diversificati tra nord e sud: per la definizione dello stato di rischio infatti si considera la residenza del conducente e la si combina come parametro alla classe bonus/malus.
A parità di numero di incidenti la valutazione di rischio assicurativo condurrà alla determinazione di un premio assicurativo molto più alto per chi risiede in zone ad alta percentuale di sinistri.
In caso di passaggio da una compagnia assicurativa all’altra, si dovrà richiedere alla vecchia assicurazione l’attestato di rischio da consegnare alla nuova e, in caso di impossibilità di ritiro, deve essere spedito entro 30 giorni al richiedente.
L’attestato permetterà, dunque, il passaggio alla nuova compagnia assicurativa senza alcuna variazione nella propria classe di merito e permetterà alla nuova compagnia assicurativa di avere tutte le informazioni relative al numero di sinistri dell’assicurato negli ultimi cinque anni, ma anche tutte le informazioni relative al precedente contratto.
Evoluzione normativa sugli appalti
Evoluzione normativa sugli appalti
Premessa circa l’evoluzione della normativa sugli appalti
La materia degli appalti ha un sistema normativo complesso e articolato che si è sviluppato nel tempo e su cui è utile fare una breve premessa.
È del 1865 la prima legge sulle opere pubbliche (Legge 20 marzo 1865, n. 2248) e successivamente a questa prima regolamentazione si sono aggiunti un gran numero di leggi e decreti che hanno frammentato la materia, ingenerando incertezze fra i soggetti e gli operatori interessati al settore appalti a causa di un quadro normativo completamente disarticolato. Non di meno ha complicato la situazione l’obbligo di adeguamento per l’Italia alle norme del diritto comunitario dovendosi coordinare la normativa nazionale con quella comunitaria.
Obiettivo del legislatore nel lavoro di riforma è stato quello di rifondare l’intero sistema normativo per dare nell’ambito della normativa statale “la definizione di una normativa unitaria ed omogenea”, in armonia, sul piano territoriale, con le varie legislazioni regionali senza tuttavia disattendere le direttive comunitarie via via da recepire.
Da queste premesse nasce la legge quadro sui lavori pubblici, legge 109/1994, meglio conosciuta come legge Merloni. La legge 109/1994, varata dopo un non facile iter preparatorio, costituisce un complesso normativo organico chiamato “ordinamento generale in materia di lavori pubblici” che però subisce, nel corso della sua travagliata esistenza, numerose modifiche e integrazioni.
Occorre citare altre leggi di riforma del settore appalti che hanno rappresentato un importante riferimento: il DM 145/2000 ha introdotto il nuovo capitolato generale d’appalto e il DPR 34/2000 ha definito il sistema di qualificazione delle imprese e altre normative di carattere tecnico.

La nuova normativa e il Testo Unico sui Contratti
Nel 2004 l’Unione Europea emana la direttiva 2004/18/CE (abrogata dalla nuova direttiva 2014/24/UE) che riunisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nei tre settori dei lavori, dei servizi e delle forniture quale obiettivo di semplificazione e snellimento delle procedure. È proprio con il D.Lgs. 163/2006, il cosiddetto “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture“, che vengono recepite nell’ordinamento italiano le direttive europee.
Il Codice dei contratti pubblici ha rappresentato una ventata di novità nel settore dando l’occasione al legislatore italiano di apportare una revisione completa del quadro normativo sui lavori pubblici. Il nuovo decreto diventa quindi il nuovo testo unico per il settore delle costruzioni e per questo motivo può essere considerato un che di compendio legislativo che ingloba le norme precedenti a partire dalla legge 109/1994 e s.m.i. Il codice dei contratti disciplina la materia in tema di appalti per lavori opere, forniture e servizi pubblici, e in generale la materia delle opere pubbliche.
Al decreto sono state apportate varie modifiche con i seguenti provvedimenti legislativi:
- D. L. 12.05.2006 n. 173 convertito nella L. 12.07.2006 n. 228;
- D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248;
- L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- D.Lgs. 26.01.2007 n. 6; D.Lgs. 31.07.2007 n. 113;
- L. 03.08.2007 n. 123; Regolamento (CE) del 04.12.2007 n. 1422.
Dopo l’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, che apporta alcune novità sulle procedure e sui ruoli degli operatori, il quadro normativo in materia di appalti si è finalmente completato permettendo l’attuazione alle norme del Codice che con il solo testo unico erano rimaste in stand by. Il nuovo regolamento abroga le precedenti normative in materia di appalti e quindi il D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000 e gran parte del D.M. 145/2000.
Il Codice dei Contratti e il suo Regolamento, sebbene siano in continua evoluzione, costituiscono oggi il riferimento procedurale per quanto riguarda qualsiasi tipo di contratto pubblico di lavori, servizi e forniture.
Sulla scorta della necessità di un processo evolutivo delle disposizioni in tema di pubblici appalti, nel gennaio del 2014, l’Unione Europea ha emanato la nuova direttiva 2014/24/UE (che abroga la 2004/18/CE) in vigore dal 17 aprile 2014; a partire da tale data gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.
Le novità contenute nella nuova direttiva sono volte a garantire, fra l’altro, un rapporto prezzo-qualità migliore, disposizioni più severe nel campo del subappalto e in materia offerte “anormalmente basse”, nonché l’accentuata preminenza dell’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del massimo ribasso.
Reperire informazioni sui bandi di gara per appalti
Reperire informazioni sui bandi di gara per appalti
La materia degli appalti è ostica anche per chi è del settore, motivo per cui può essere utile avere una guida con informazioni semplici ma precise su come orientarsi nel reperimento di informazioni sui bandi di gara per appalti pubblici.
Prima di fornire indicazioni e consigli sull’argomento è bene spiegare il significato di appalto pubblico. L’appalto pubblico è uno strumento giuridico di cui si avvale una pubblica amministrazione, o qualsiasi ente pubblico, per la realizzazione di opere ovvero l’acquisizione di beni o servizi che soddisfino le esigenze della collettività.
Un appalto per un’opera pubblica prevede la stipula di un contratto tra le parti con relativo corrispettivo in denaro. Al contratto farà capo un’amministrazione (committente) che si occuperà di gestire e monitorare l’esecuzione dell’appalto e un’impresa che avrà il compito di eseguire l’opera ovvero di erogare il servizio o la fornitura.
Per la realizzazione delle opere ovvero per l’acquisizione di beni e sevizi è necessario indire delle gare d’appalto volte, nel rispetto dei principi sulla concorrenza, ad attuare trasparenza e meritocrazia nella gestione pubblica del territorio. Le gare d’appalto permettono all’operatore economico, che dispone dei requisiti di ammissione, di partecipare alla selezione pubblica; una volta scelto il vincitore della gara, in base ai requisiti di aggiudicazione – stipulato il contratto – avrà inizio il lavoro, l’erogazione del servizio o della fornitura.
Ecco i metodi per trovare gare di appalto pubblico
Il metodo più semplice ma anche quello più veloce per trovare informazioni sui bandi di gara è sicuramente quello di controllare il sito della Regione in cui si ricercano tali bandi. Il sito istituzionale permette di reperire notizie specifiche e aggiornate su cui poi è possibile fare una scrematura di ciò che interessa.
In Italia però esistono circa 32.000 stazioni appaltanti e per questo motivo è necessario trovare metodi più efficienti ed efficaci. Il nostro servizio appalti ti permette di ricercare e ricevere tutti i giorni via email i bandi di tuo interesse, nella tua zona e per le caratteristiche di gara che preferisci.

Facciamo un esempio pratico: sito della Regione Sardegna
Se avete necessità d’informazioni sui bandi di gara per gli appalti pubblici del territorio sardo tramite il sito della Regione Autonoma della Sardegna potrete canalizzare ogni notizia sul territorio. Non bisogna essere esperti informatici ma è utile avere una buona conoscenza sulla navigazione dei siti istituzionali. In questo caso specifico, andate nella homepage del sito della Regione Sardegna e cliccate sul bottone servizi che trovate nel menù a tendina in alto.
Dopodiché nel menù Alle Imprese così come in Altri soggetti esterni troverete il bottone bandi e gare in cui vi è un database sugli appalti pubblici degli enti locali sardi. In questa pagina potrete verificare la cronologia dei vari bandi, sapere quali sono quelli ancora in corso e quindi non ancora scaduti ma anche fare una ricerca attraverso un bando specifico su cui vi interessa avere informazioni dettagliate.
Prima di consultare qualsiasi sito è bene non navigare alla cieca ma al contrario imparare a conoscere il sito della Regione su cui volete ricevere notizie. Anche se i siti degli enti pubblici per la maggior parte dei casi hanno una buona usabilità, per il lettore di notizie è importante conoscere dove cercare.
Altro modo per trovare informazioni sui bandi di gara per gli appalti è quello di cercare le informazioni non per territorio di riferimento, ma per tematica. Ci sono, infatti, molti portali che si occupano di questo settore.
Un ulteriore sistema per trovare informazioni, sicuramente il metodo un pò più lungo, è quello di rivolgersi alle società di servizi del territorio che vi riguarda. Queste società gestiscono eventi culturali, fanno capo alle associazioni commerciali ed imprenditoriali del territorio, sono informate sulle opere pubbliche e sui fondi stanziabili nel paese in cui operano. Entrare in contatto con loro vi aiuterà ad essere sempre aggiornati sui bandi pubblici e a non farvi sfuggire la minima informazione utile.
Gli appalti pubblici: cosa sono e come vengono disciplinati
Gli appalti pubblici: cosa sono e come vengono disciplinatiNell’ordinamento italiano il contratto d’appalto è disciplinato dagli artt. 1655 e seguenti del Codice civile che parlano di appalto come:
“Contratto con il quale una parte assume con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.”
La disciplina è integrata dal D.Lgs 163/2006, il Codice dei Contratti pubblici e dal suo regolamento d’esecuzione e attuazione, il D.P.R. 207/2010.
La definizione di appalto pubblico si trova nell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 163/2006, e contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera a) della direttiva 2004/18/CE (abrogata dalla direttiva 2014/24 UE).
Tale direttiva definiva gli appalti pubblici come:
“Contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice”.
Per fare una panoramica sull’argomento relativo agli appalti bisogna partire dalle tre diverse tipologie di appalti e da come si differenziano secondo la legge.

Le principali tipologie di appalti pubblici
Gli appalti pubblici possono essere, infatti, di lavori, di forniture o di servizi.
Tali differenze sono definite nell’art. 3, commi 7, 9 e 10, del D.Lgs. 163/2006 che recepisce le corrispondenti definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, lettere b), c) e d) della direttiva 2004/18/CE.
- Appalti pubblici di lavori hanno per oggetto l’esecuzione o la progettazione esecutiva sui lavori o opere rientranti nell’allegato I del D.Lgs. 163/2006, “di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore.” Nell’allegato si definiscono come lavori le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere.
- Appalti pubblici di forniture hanno per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.
- Appalti pubblici di servizi, diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, sono definiti dall’allegato II del D.Lgs. 163/2006.
La classificazione degli appalti
Per conoscere il tema degli appalti è importante distinguere tra le diverse classi:
- Appalti a corpo: vi è una somma fissa e invariabile da riconoscere all’appaltatore che definisce un forfait di liquidazione dell’opera riferendosi all’opera stessa nella sua totalità e indipendentemente dall’effettiva quantità realizzata (Gli appalti a corpo possono essere stipulati per qualsiasi opera e sono molto comuni visto il minimo rischio per l’ente appaltante).
- Appalto a misura: il contratto ha un prezzo variabile in cui il corrispettivo ha una valutazione in base alle quantità del lavoro realizzato e dell’unità di misura del lavoro terminato (Negli appalti a misura, i rischi che riguardano l’ente appaltante hanno una soglia di stipula che va considerata per lavori inferiori a 500.000,00 euro).
- Appalto misto a corpo e misura: è una tipologia ibrida in cui alcuni lavori sono a corpo e altri sono espressi a misura.
- Appalto in economia: in questo caso il corrispettivo viene valutato in base ad un calcolo dei materiali impiegati e della manodopera degli operai in funzione alle ore di lavoro (Questa tipologia vale solo per determinati tipi di interventi).
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L’assegnazione degli appalti pubblici e le procedure di assegnazione
L’appalto per una specifica opera viene affidato in relazione a vari fattori.
Chi li valuta e chi quindi prende una decisione?
Il responsabile del procedimento amministrativo.
Si appalta un’opera in base alle procedure di appalto che possono essere:
- Procedura aperta (Gara D’appalto e/o Pubblico incanto): gli operatori economici interessati possono liberamente partecipare inviando un’offerta senza alcuna selezione da parte dell’ente pubblico appaltante. Si fa una valutazione dei requisiti di partecipazione (economici e tecnico organizzativi) richiesti dal bando di gara dopo l’apertura delle buste per la selezione e, successivamente, in virtù dei requisiti di aggiudicazione, si determina la vittoria del concorrente in base al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa.
- Procedura ristretta (Licitazione privata): si suddivide in più fasi temporali: l’invito, la presentazione, la valutazione delle candidature, l’assegnazione. Inizialmente si controllano i requisiti di partecipazione alla gara e successivamente la stazione appaltante invita le ditte a presentare l’offerta. In questo caso esse vengono invitate a partecipare alla fase di pubblicazione del bando di gara.
- Procedura negoziata (Trattativa privata): è una procedura che si applica solo in determinati casi e che permette alla Pubblica Amministrazione appaltante di invitare i concorrenti alla gara d’appalto, sceglierli direttamente e contrattare i termini per realizzare l’opera con i suoi possibili appaltatori.