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Polizza car appalti
Polizza car appalti
La polizza car appalti (Contractor’s all risks), non obbligatoria ai sensi della Legge 210/2004 (Tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire), ha il compito di coprire tutti i danni materiali che una qualsiasi opera civile può subire nel corso della costruzione, da quando vengono aperti i cantieri fino alla conclusione dei lavori che diventa effettiva con il rilascio del certificato di collaudo. Se previsto, viene incluso anche il periodo di manutenzione.
Scopri la nostra guida sugli obblighi assicurativi delle imprese edili
Nella polizza car appalti tutti i rischi sono del costruttore che deve garantire nei limiti dei massimali stabiliti sia i danni materiali subiti dall’opera che la responsabilità civile per eventuali danni causati involontariamente a terze parti nel corso dei lavori di costruzione (morte, lesioni personali).
La funzione della polizza car appalti
La sua funzione consiste nell’indicare attraverso un contratto unico quali sono i rischi collegati alle attività di cantiere, in modo da rispondere alle esigenze dei soggetti assicurati, i quali altro non sono che coloro che partecipano ai lavori (dal committente all’impresa appaltatrice, dai progettisti ai fornitori, dai subappaltatori agli installatori).
In riferimento alle assicurazioni e polizze appalti, oltre alla versione base, la polizza C.A.R. può essere completata con diverse garanzie accessorie che vanno dalla responsabilità civile che salvaguarda i vari soggetti assicurati nell’intero periodo della costruzione dell’opera ai danni ai beni preesistenti, dalle spese di sgombero e di demolizione nella circostanza in cui si verifichi un sinistro ai macchinari.

Le tre tipologie di polizza car appalti
La polizza car appalti può essere suddivisa in tre tipologie:
- Polizza car appalti pubblici: si rivolge alle aziende di costruzioni di strade, ponti, dighe, ecc. che si aggiudicano appalti pubblici e mira a ridurre i tempi di attesa dell’intero iter assuntivo. I suoi vantaggi sono la piena copertura dei beni assicurati nel corso della fase di costruzione, in caso di danni dovuti ad agenti esterni (furto, incendio, fenomeni atmosferici ed eventi socio politici) ed interni (incidenti, errori in fase di progettazione e di calcolo). Nella polizza, però, è possibile decidere quali eventi escludere;
- Polizza car appalti privati: parliamo sempre di una polizza a copertura globale dagli stessi agenti interni ed esterni descritti in precedenza, al fine di garantire l’imprenditore edile dagli eventuali danni all’opera, nel corso dei lavori. In questo caso, l’assicurazione car si rivolge principalmente alle società immobiliari, alle aziende che vanno ad ampliare i fabbricati su commissione ed alle imprese di costruzioni di strade, ponti, dighe, ecc;
- Ed infine, l’elenco si conclude con la polizza per rischi tecnologici, comprensiva di tutte le coperture dei rischi relativi a beni strumentali ed immobili, guasti ai macchinari, danni indiretti a impianti e a terzi durante il collaudo o nel corso della fase di montaggio.
Recesso fideiussione
Recesso fideiussione
Il recesso della fideiussione è l’atto giuridico mediante il quale un soggetto ha la possibilità giuridica di uscire da un contratto quale, ad esempio, polizza fideiussoria, precedentemente stipulato presso un ente assicurativo, bancario o finanziario, incaricato di stipulare l’atto.
Il recesso da fideiussioni, cauzioni o altre tipologie di garanzie fideiussorie, sono previste e legittimate nel caso in cui sia comprovata, da parte del soggetto creditore, una condotta ritenuta inappropriata, colposa e intenzionale.
Tale comportamento, ritenuto malevolo e contrario al dovere giuridico stipulato in sede di stipulazione della polizza fideiussoria, andrà a rendere possibile la perdita risolutiva del diritto di surrogazione dell’ente fideiussore verso i diritti spettanti al soggetto debitore.
Revoca della fideiussione
In caso di revoca della fideiussione, l’ente fideiussore è comunque responsabile per il debitore e per ulteriori impegni constatati tra soggetto debitore e soggetto creditore al momento in cui la cauzione venga rescissa.
L’iter burocratico previsto per avviare la pratica di recesso della fideiussione prevede che il soggetto intenzionato a rendere attivo il recesso della fideiussione è tenuto a comunicare tale proposito mediante invio del modello predefinito per il recesso della fideiussione a l’ente fideiussorio e la controparte.
Tale comunicazione deve avvenire mediante invio di lettera raccomandata.

Tale prassi è generalmente approvata dalla maggior parte delle agenzia assicurative e bancarie. E’ comunque consigliabile verificare presso l’agenzia in questione, l’esattezza dell’iter previsto per tale tipologia di uscita dal contratto.
Cause di recesso dai contratti fideiussori
Il codice giuridico italiano, disciplinando il recesso dai contratti fideiussori, isola tre cause possibili:
- mediante l’art. 1955, viene descritto il caso in cui il creditore non validare la surrogazione del fideiussore “nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore”;
- mediante l’art 1956, il creditore privo del consenso del fideiussore, facendo credito al debitore e riconoscendo le sue pessime condizioni patrimoniali, può con il suo comportamento, portare alle rescissione della fideiussione;
- mediante l’art. 1957 che disciplina il caso in cui il creditore non presentando istanza nei confronti del debitore il termine previsto di sei mesi dal termine della fideiussione, non rende nota il proposito di mantenere effettiva la polizza fideiussoria.
DURC: tra obbligo normativo e futuro incerto (anche negli appalti)
DURC: tra obbligo normativo e futuro incerto (anche negli appalti)
DURC è l’acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva e indica la documentazione che deve essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi per attestare la loro regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, enti che si identificano con INPS, INAIL e diversi altri istituti e Casse previdenziali.
Ai fini di ottenere il DURC, la richiesta del DURC non viene effettuata presso tutti gli enti coinvolti, ma ci si rivolge a uno solo di essi che rilascia un unico documento attestante la regolarità contributiva dell’impresa; quindi si può indirizzarsi all’INPS o all’INAIL, mentre per le imprese edili la richiesta viene inoltrata alle Casse Edili.
La richiesta del DURC è online
È da notare che per il rilascio del DURC, la richiesta del DURC deve essere fatta dall’appaltante per via telematica al sito Il sito SportelloUnicoPrevidenziale.it presenta diversi utili servizi direttamente dall’homepage segnalando eventuali disservizi. E’ l’interfaccia ufficiale per le imprese ma anche per le stazioni appaltanti ed altri enti della Pubblica Amministrazione. Oltre ai servizi relativi al DURC c’è una sezione dedicata alla certificazione SOA.
Il DURC, la cui validità è di 120 giorni, è un documento indispensabile nei seguenti casi:
- appalti pubblici per opere, servizi, o forniture di beni;
- lavori di edilizia privata dove è previsto l’obbligo del DIA (Dichiarazione di Inizio Attività) oppure del PAC (Permesso A Costruire);
- per agevolazioni contributive;
- per agevolazioni in materia di legislazione sociale o di lavoro.

Il DURC nel settore degli appalti pubblici
Per partecipare a una gara di appalto, la presentazione del DURC è obbligatoria ed è un requisito essenziale per essere ammessi ed eventualmente aggiudicarsi la fornitura di opere o servizi. Ma attenzione, perché gli enti pubblici non possono richiedere il DURC, se la richiesta del DURC è già stata fatta ed è in possesso di altre PA (Pubbliche Amministrazioni).
Nel caso degli appalti pubblici – come previsto dalla recente normativa (DL 69/2013 del fare) la verifica del documento avviene in ragione delle fasi ante aggiudicazione, al momento dell’aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto e, ancora, – durante la fase dell’esecuzione dei lavori – al momento del pagamento dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) regolarmente eseguiti e, infine, all’atto della stesura del certificato di collaudo (saldo finale) da parte della SA (Stazione Appaltante).
Nello specifico per l’impresa che partecipa alla gara d’appalto, le irregolarità del DURC nelle fasi anti stipula contratto possono determinare l’espulsione dalla gara del concorrente.
La normativa prevede che la richiesta del DURC possa essere avanzata esclusivamente dagli appaltanti e non dagli operatori che si sono aggiudicati i lavori e, va ricordato, che non è ammessa alcuna forma di autocertificazione.
Il futuro del DURC: tra obbligo e cancellazione
Il tema del DURC, anche in attesa dei possibili sconvolgimenti preannunciati dal Governo Renzi, è sempre di attualità e di interesse. La possibilità che il DURC venga sostituito / cancellato dagli adempimenti a carico delle aziende è oggettiva. Ad oggi ancora non è chiaro quale potrà essere l’indirizzo normativo in tal senso.
Il desiderio di regolare, controllare e modificare la gestione degli Appalti Pubblici in Italia potrebbe introdurre procedure diverse rispetto a quelle attualmente in vigore. Iscriviti alla nostra Newsletter per restare sempre aggiornato sugli argomenti di tuo interesse.
Quando la SOA è obbligatoria?
Quando la SOA è obbligatoria?
La legge 11 febbraio 1994 n. 104 e successive modifiche e integrazioni, meglio nota come Legge Merloni, contestualmente all’abolizione dell’Albo Nazionale dei Costruttori ha istituito un nuovo sistema di qualificazione unico per i soggetti esecutori di lavori pubblici.
In particolare, in questo nuovo sistema, l’iter di qualificazione delle imprese costruttrici è affidato alle Società Organismo di Attestazione, le SOA.
Cos’è l’Attestazione SOA?
L’attestazione SOA è il documento, rilasciato dalle SOA, che dimostra il possesso dei requisiti elencati dall’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Queste ultime, hanno il compito di verificare il possesso, da parte dell’impresa che ne ha interesse, di tutti i requisiti di natura tecnica, economica e gestionale necessari a conseguire il Certificato di Attestazione, indispensabile per poter partecipare a gare d’appalto con base d’asta superiore a 150.000 euro. Per tali gare d’appalto, dunque, l’attestazione SOA è obbligatoria e può essere conseguita da tutte quelle imprese che operano nel settore delle costruzioni (solitamente si tratta di imprese edili e di impiantistica).
Più nello specifico, possono richiedere l’attestazione SOA le imprese che operano nel settore delle costruzioni nella forma di imprese individuali, anche artigiane; società e cooperative; consorzi tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortili.
La qualificazione può essere ottenuta per diverse categorie divise in opere generali e opere speciali:
Categorie Opere Generali (OG)
- OG1 Edifici civili e industriali
- OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
- OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- OG4 Opere d’arte nel sottosuolo
- OG5 Dighe
- OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
- OG7 Opere marittime e lavori di drenaggio
- OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica
- OG10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione
- OG11 Impianti tecnologici
- OG12 Opere ed impianti di bonifica e di protezione ambientale
- OG13 Opere di ingegneria naturalistica
Categorie Opere Speciali (OS)
- OS1 Lavori in terra
- OS2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS5 Impianti pneumatici e antintrusione
- OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS7 Finiture di opere generali di natura edile
- OS8 Opere di impermeabilizzazione
- OS9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS10 Segnaletica stradale non luminosa
- OS11 Apparecchiature strutturali speciali
- OS12-A Barriere stradali di sicurezza
- OS12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- OS15 Pulizie di acque marine, lacustri, fluviali
- OS16 Impianti per centrali di produzione energia elettrica
- OS17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS18-A Componenti strutturali in acciaio
- OS18-B Componenti per facciate continue
- OS19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
- OS20-A Rilevamenti topografici
- OS20-B Indagini geognostiche
- OS21 Opere strutturali speciali
- OS22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS23 Demolizione di opere
- OS24 Verde e arredo urbano
- OS25 Scavi archeologici
- OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS27 Impianti per la trazione elettrica
- OS28 Impianti termici e di condizionamento
- OS29 Armamento ferroviario
- OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS31 Impianti per la mobilità sospesa
- OS32 Strutture in legno
- OS33 Coperture speciali
- OS34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS35 Interventi a basso impatto ambientale

La classifica livelli di importo
Oltre che per categorie di opere, l’attestazione SOA eventualmente conseguita dall’impresa è riconducibile ad una determinata classifica di importo e, pertanto, l’impresa una volta qualificata, può partecipare a gare ed effettuare lavori per categorie di opere e per importi pari alla categoria e alla classifica per la quale è stata attestata maggiorata di un quinto.
Le classifiche sono otto e corrispondono ciascuna a determinati livelli di importo.
Classifica livelli di importo:
- I Fino a € 258.000,00
- II Fino a € 516.000,00
- III Fino a € 1.033.000,00
- III-bis Fino a € 1.500.000,00
- IV Fino a € 2.582.000,00
- IV-bis Fino a € 3.500.000,00
- V Fino a € 5.162.000,00
- VI Fino a € 10.329.000,00
- VII Fino a € 15.494.000,00
- VIII Fino a 20.658.000,00
(L’importo è stabilito convenzionalmente ai fini del requisito di qualificazione ma in realtà è illimitato).
Occorre tener presente che per tutti gli appalti superiori all’importo dell’ VIII livello di classifica l’impresa non solo deve essere in possesso della relativa attestazione SOA ma deve aver realizzato, nei cinque anni precedenti al bando di gara, una cifra d’affari non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta. Quest’ultimo requisito però è soggetto a verifica da parte della stazione appaltante e non della Società Organismo di Attestazione.
Inoltre, vista la crisi che ha colpito il mondo dell’edilizia a partire soprattutto dal 2008, sono state introdotti i livelli III-bis e IV-bis così da facilitare l’accesso alle categorie intermedie tra la III e la IV per l’eccessivo divario tra le due che precludeva quindi l’accesso ai bandi di gara corrispondenti a tali classifiche a molte imprese.
Ai fini del conseguimento dell’attestazione SOA, un’impresa, deve soddisfare requisiti di ordine generale e requisiti di ordine speciale.
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Requisiti di ordine generale
- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA);
- Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.);
- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.);
- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave;
- Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Requisiti di ordine speciale
Requisiti di capacità economica:
- Idonee referenze bancarie;
- Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie;
- Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio);
- Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale;
- Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”.
Requisiti di capacità tecnica e direttore tecnico:
- Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma, il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato;
- Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
- Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.
Inoltre, le imprese che intendono conseguire l’attestazione SOA per classifiche di importo uguale o superiore alla III devono essere in possesso anche della Certificazione di Qualità ISO 9001. In questi casi dunque, le Società Organismo di Attestazione dovranno verificare non solo il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale di cui sopra ma anche della sussistenza della certificazione di qualità.
Soddisfatti i requisiti richiesti, è possibile quindi conseguire l’attestazione SOA , valida cinque anni con verifica di mantenimento dei requisiti entro il terzo anno.
Revoca fidejussione
Revoca fidejussione
Per revoca della fidejussione, si intende l’atto con cui si va a porre la fine del contratto di fideiussione a causa di un comportamento colposo e in malafede amputabile al creditore.
Il creditore, violando un dovere giuridico, va a perdere definitivamente il diritto di surrogazione del fideiussore nei confronti del debitore.
Condizioni per la revoca della fidejussione
Affinché si verifichi la revoca della fidejussione, occorre che il creditore abbia causato con il suo comportamento un pregiudizio giuridico e non soltanto economico.
La fideiussione può subire una revoca anche a causa di estinzione della fideiussione, ovvero quando il creditore offre del credito al terzo garantito, senza chiedere autorizzazione al fideiussore, pur sapendo che le condizioni economiche di quest’ultimo si siano aggravate rispetto al momento della stipula del contratto di fideiussione.

Recesso
È bene sottolineare che in caso di recesso, il fideiussore è comunque tenuto a rispondere delle obbligazioni del debitore, oltre che ad ogni altra obbligazione dipendente dai rapporti esistenti al momento della revoca della fidejussione.
Fidejussione omnibus
Solitamente la revoca della fidejussione è riconosciuta al fideiussore nella fideiussione omnibus. In questi casi, l’ordinamento italiano riconosce al garante la possibilità di rescindere l’impegno assunto, previo invio al fideiussore del modello stabilito per la lettera della revoca della fidejussione.
Nonostante ciò, al creditore resta comunque l’obbligo a rispondere del saldo passivo esistente all’epoca del recesso.
Concessione edilizia in sanatoria
Concessione edilizia in sanatoriaLa concessione edilizia in sanatoria è una particolare forma di autorizzazione applicata ad aree che sono sottoposte a vincoli e limitazioni a livello costruttivo per motivi ambientali o paesaggistici.
Sulla nostra guida edilizia trovi molti dettagli sugli obblighi assicurativi delle imprese di costruzione.
Più in particolare la concessione edilizia in sanatoria si configura come forma di permesso straordinario di regolarizzazione di immobili costruiti in assenza di permessi o contrariamente alle norme in vigore.

Specificità: la concessione edilizia in sanatoria e abitabilità
La concessione edilizia in sanatoria e abitabilità, invece, include e dunque estende l’autorizzazione al concetto di conformità tra la struttura o abitazione e il progetto originario del Comune.
Per ottenere l’autorizzazione di abitabilità è richiesto il rispetto di determinati parametri e norme strutturali, come l’altezza degli ambienti; ma si parla anche di norme tecniche e di un preciso regolamento di igiene da rispettare.

La differenza tra condono e concessione edilizia in sanatoria
Attenzione a non confondere il condono con la concessione edilizia in sanatoria:
- Il condono è una vera e propria legge che consente l’abolizione di una pena;
- mentre la concessione edilizia è un provvedimento amministrativo, regolamentato dal Testo Unico per l’Edilizia, che può essere richiesto per edifici costruiti a livello abusivo o difformi dalle norme che siano stati nel frattempo sottoposti a regolamentazione e dunque al momento della richiesta della sanatoria siano conformi alla disciplina urbanistica.
In particolare la concessione edilizia in sanatoria dovrà basarsi sul principio della doppia conformità: ossia la struttura per la quale si richiede la regolamentazione edilizia dovrà essere conforme alla normativa urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia al momento in cui viene richiesta la sanatoria.
Chi può richiedere la regolarizzazione?
A poter richiedere la regolarizzazione saranno il responsabile dell’abuso edilizio dell’immobile e il proprietario attuale: una volta presentata la richiesta dovranno trascorrere almeno 60 giorni per ricevere una risposta dal dirigente dell’Ufficio preposto, trascorsi i quali la richiesta potrà considerarsi respinta.
Ovviamente, dal momento che si sta parlando di abuso commesso, la richiesta di sanatoria dovrà prevedere anche il pagamento di una pena pecuniaria da parte del trasgressore.
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Approfondimento fiscale sulla detrazione oneri di urbanizzazione
Approfondimento fiscale sulla detrazione oneri di urbanizzazione
TuttoCauzioni.it si occupa di fideiussioni e cauzioni relativi al mondo degli Appalti Pubblici e dell’Edilizia. Per questo motivo tratta argomenti collaterali e complementari.
Questo articolo tratta un tema in ambito fiscale riguardante la detrazione applicabile agli oneri di urbanizzazione. Se vuoi approfondire il tema delle concessioni edilizie puoi visitare la pagina specifica oppure consultare la nostra Guida Cauzioni.
Prima di focalizzarci sugli oneri di urbanizzazione detrazione al 50%, occorre tenere conto di quanto sancito nel decreto legge 63/2013 attualmente in vigore: le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione vengono prorogate fino al 31/12/2013, rimanendo al 50%.
A meno di ulteriori novità, quindi dal 01/01/2014, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione ritornerà al 36%. A livello generale, proprietari, titolari di diritto reale di godimento, locatari, soci di cooperative hanno l’opportunità di detrarre dall’Irpef parte degli oneri sostenuti nella ristrutturazione di unità abitative e nelle parti comuni degli edifici situati in Italia.
Obiettivo di questo post è perciò quello di analizzare quali sono le caratteristiche relative agli oneri di urbanizzazione detrazione 50 per le ristrutturazioni e le modalità di pagamento.
Quindi, prima di tutto, è possibile detrarre al 50% gli oneri di urbanizzazione?
Sì. Ai fini della detrazione 50, è possibile tenere conto anche degli oneri urbanizzazione.
Per quanto riguarda il periodo di riferimento degli interventi di ristrutturazione, si tiene conto solo di quelli avviati dal 26/06/2012 e non prima. Nello specifico, all’innalzamento della percentuale di spesa al 50% fino al 31/12/2013 è corrisposto anche un aumento del valore massimo del limite annuale, pari al momento a 96.000 euro per ogni abitazione. Va ricordato che nel periodo in cui la detrazione per le azioni di ristrutturazione corrispondeva al 36% (e come già annunciato in precedenza, a meno di interventi del Governo ritornerà tale dal 01/01/2014), il limite indicato ammontava a 48.000 euro.
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Quali sono gli interventi soggetti a detrazione del 50%?
Eccoli elencati uno ad uno:
- manutenzione ordinaria, in quanto sono soggette a riparazioni aree già esistenti dell’unità abitativa;
- manutenzione straordinaria, in quanto vengono sostituite parti dell’unità abitativa;
- interventi di restauro e di risanamento, considerati lavori volti a migliorare la funzionalità dell’unità abitativa;
- ristrutturazione dell’unità abitativa e ristrutturazione urbanistica: la prima perché ha lo scopo di trasformare l’edificio, la seconda perché sostituisce il tessuto urbanistico.
Come si può quindi intuire, la detrazione del 50% non è applicabile per gli interventi di ampliamento dell’unità abitativa né tanto meno quelli applicati su edifici di nuova costruzione.
Al fine di usufruire delle detrazioni di ristrutturazione, il pagamento va effettuato entro il 31/12/2013 esclusivamente in due modalità: la prima è quella del bonifico bancario, la seconda è quella del bonifico postale. Chiaramente, in riferimento agli oneri di urbanizzazione detrazione 50, ha diritto alla detrazione anche il detentore dell’immobile su cui è avvenuto l’intervento ed il familiare convivente del possessore a patto che vengano a lui intestati i bonifici e le fatture e che si accolli le spese.
Al momento di effettuare il bonifico, vanno indicati il/i codice/i fiscale/i del/i soggetto/i che paga/no, il codice fiscale di chi riceve il pagamento (va bene anche la p. IVA). Se gli interventi riguardano parti in comune all’interno di un condomino, bisognerà specificare anche il codice fiscale dell’amministratore.
A conclusione del post incentrato sugli oneri di urbanizzazione detrazione 50, il decreto legge 63/2013 attualmente in vigore consente di detratte il 50% della spesa per i mobili collocati all’interno di una qualsiasi abitazione da ristrutturare, per un importo che non vada oltre i 10.000 €.
Cos’è il CEL (certificato esecuzione lavori)?
Cos’è il CEL (certificato esecuzione lavori)?Il Certificato Esecuzione Lavori (CEL) è il documento con cui la Stazione Appaltante attesta che un determinato operatore economico (un’impresa) ha eseguito e realizzato in maniera regolare e con esito positivo le opere a essa affidate, a seguito di gara, affidamento diretto, ordine per lavori in economia o forme di aggiudicazione alternative.
Tale documentazione è regolamentata ai sensi dell’Allegato D del D.P.R. 34/2000.
A chi e a cosa serve il CEL?
Il Certificato Esecuzione Lavori serve a quelle imprese che, ai fini della partecipazione ad una gara di appalto pubblico, hanno la necessità di conseguire l’attestazione SOA, per l’ottenimento della quale, infatti, è richiesto il CEL.
Come si ottiene il Certificato Esecuzione lavori?
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della Deliberazione n.24 del 23 maggio 2013 dell’AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ) e dell’ art. 8, comma 7, lett. a) D.P.R. 207/2010, l’impresa che necessita dell’emissione del Certificato Esecuzione Lavori, deve presentare formale richiesta alla Stazione Appaltante.
Quest’ultima emette il Certificato in modalità telematica attraverso l’apposito servizio ad accesso riservato fornito dal sito dell’AVCP (www.avcp.it).
Ai sensi dell’art. 83 del D.P.R. n.207/2010, inoltre, la Stazione Appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare esclusivamente i lavori iniziati e ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
Si ricorda che, nel caso di lavori antecedenti tale periodo o in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA, ai fini del rilascio del CEL, può comunque essere computata soltanto quella parte di lavori eseguita nel quinquennio che precede la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
L’importo dei lavori considerato corrisponde all’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, aggiornato eventualmente sulla base degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi e dalle risultanze del contenzioso eventualmente sorto per riserve dell’esecutore diverse dalle riserve riconosciute a titolo di risarcimento del danno.

L’emissione del Certificato di esecuzione lavori e la richiesta di attestazione SOA
Ottenuti tali dati, l’emissione del CEL deve avere luogo, da parte della Stazione Appaltante, entro 30 giorni a partire dalla formulazione della richiesta, attraverso il rilascio di copia telematica o comunicazione all’impresa del numero di inserimento informatico.
Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lett. a) del Regolamento di Attuazione, entro lo stesso termine, la Stazione Appaltante deve inserire il CEL nel casellario informatico.
Ottenuta una copia del Cel o il numero di inserimento informatico, per richiedere l’attestazione SOA, l’impresa interessata può:
- Presentare copia del CEL alla Società Organismo di Attestazione da essa stessa designata;
- oppure presentarle il numero di inserimento informatico.
Se invece l’impresa, a seguito di presentazione di formale richiesta alla Stazione Appaltante non riceva alcun riscontro entro il termine di 30 giorni a partire dall’istanza stessa, essa deve presentare alla SOA la documentazione che attesti la presentazione dell’istanza di rilascio del CEL.
In questa eventualità, qualora la SOA, durante lo svolgimento della propria attività di attestazione, riscontri che il CEL non è presente nel casellario informatico, lo comunica alla Stazione Appaltante e all’AVCP per l’irrogazione di eventuali sanzioni.
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Che cosa accade per quanto riguarda i lavori eseguiti all’estero? Il CELMAE
Per i lavori eseguiti all’estero da parte di imprese aventi sede legale in Italia, l’impresa che necessita dell’attestazione SOA deve presentare alla Società Organismo di Attestazione:
- Il relativo certificato di esecuzione lavori (il CELMAE) rilasciato dagli uffici competenti (Le rappresentanze diplomatiche italiane negli Stati in cui i lavori sono stati eseguiti)
- la copia del contratto e ogni documento utile al fine di provare i lavori eseguiti.
Il CELMAE deve essere prodotto in lingua italiana o, in alternativa, se prodotto in altra lingua, deve essere accompagnato da una traduzione in lingua italiana certificata dalla rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale.
Quando la ISO è obbligatoria?
Quando la ISO è obbligatoria?
La Certificazione UNI EN ISO 9001, o Certificazione di Qualità, è il riconoscimento formale, da parte di un apposito organismo di certificazione, un Ente terzo, del Sistema di Gestione di Qualità di un’azienda.
Il rilascio di tale certificazione non è altro che l’esito di un percorso volto all’ottimizzazione di tutte le attività aziendali.
Di norma, la certificazione UNI EN ISO 9001 costituisce un adempimento volontario, liberamente perseguibile dal soggetto interessato senza imposizioni normative da parte di alcun soggetto.
Pertanto, l’organizzazione interessata ad ottenere la Certificazione di Qualità e, quindi, ad adottare un modello organizzativo universalmente riconosciuto (avendo l’ISO 9001 valenza internazionale) sceglie liberamente di affrontare il relativo iter senza essere vincolata a farlo.
ISO Obbligatoria: un’eccezione per imprese di costruzione che lavorano negli appalti pubblici
Tuttavia, esistono delle eccezioni a tale principio di volontarietà riconducibili in particolare all’ambito degli Appalti Pubblici di lavori e al settore delle costruzioni.
Occorre infatti tener presente che le imprese di costruzione presentano difficoltà superiori rispetto a quelle operanti in altri settori nell’adottare procedure standard e, quindi, nell’introduzione di un Sistema Di Gestione della Qualità.
Le difficoltà in questione sono riconducibili a due ragioni in particolare:
- In primo luogo, le unità produttive, ossia i cantieri, presentano durata e complessità variabili poiché su di esse incidono fattori imprevedibili e incontrollabili come quelli meteorologici.
- Inoltre, non è possibile standardizzare la produzione in quanto ogni cantiere costituisce una realtà a sé stante sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello organizzativo, intervenendo ad ogni commessa operatori differenti.
Dalla Certificazione ISO alla certificazione SOA: quale è obbligatoria per gli appalti pubblici?
Sulla base di tali considerazioni, il D. lgs 163/2006, principale fonte normativa in materia di Appalti Pubblici, impone alle imprese di costruzione interessate ad eseguire lavori commissionati da Enti Pubblici, di conseguire obbligatoriamente l’attestazione SOA.
Quest’ultima è il documento, rilasciato da qualificate Società Organismi di Attestazione, che dimostra il possesso dei requisiti elencati dall’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, abrogata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Il conseguimento dell’Attestazione SOA, è quindi obbligatorio ai fini della partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, poiché comprova, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, in maniera diretta o in subappalto, opere pubbliche.
In buona sostanza, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti e dell’art. 60 del relativo Regolamento, il possesso dell’attestazione SOA è condizione necessaria e sufficiente ai fini della dimostrazione, in capo al concorrente, dei requisiti di capacità ecomomica/finaziaria e tecnica/organizzativa (requisiti di natura speciale) per l’affidamento di lavori pubblici.
Analogamente per quanto accade nei settori dei lavori pubblici, la Certificazione di Qualità nell’ambito degli appalti di servizi e forniture è qualificata come requisito di capacità tecnica e, pertanto, requisito di ammissione ai procedimenti di gara ai sensi degli artt. 42 e 43 del Codice dei contratti.

La certificazione UNI EN ISO 9001 è propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA
L’attestazione SOA, infatti, abilita l’impresa a concorrere a gare d’appalto con base d’asta superiore a 619.000,00 euro, ma solo a condizione che questa si dimostri in possesso della Certificazione ISO 9001.
Le Società Organismi di Attestazione, quindi, prima di rilasciare tale attestazione, dovranno verificare non solo i requisiti elencati dalla normativa vigente in materia di Contratti Pubblici di Lavori, ma anche la rispondenza alla normativa ISO 9001, ossia il possesso della Certificazione del Sistema di Qualità aziendale.
Norme Tecniche per le Costruzioni: un’altra eccezione che rende obbligatoria la Certificazione di Qualità aziendale (ISO 9001)
Un’altra eccezione all’adesione volontaria alle norme ISO 9001, connessa alle imprese di costruzione, è sancita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, le quali impongono il possesso del certificato ISO 9001 ai centri di trasformazione dell’acciaio, ossia a tutti quei siti, fissi e non, in cui si producono e lavorano elementi strutturali in acciaio.
Certificazione ISO 9001: consigliata per lavorare con strutture sanitarie
Inoltre, l’obbligo di conseguimento della Certificazione di Qualità vige ai fini dell’accreditamento delle strutture sanitarie.
Infatti, il D.L. 502/92 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) modificato dal D.Lgs n. 513/93, allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, stabilisce che tutte le Regioni devono obbligatoriamente introdurre ed utilizzare sistemi di strumenti, metodologie e sorveglianza per la verifica della qualità delle prestazioni e dei servizi.
In sintesi, rende quindi obbligatoria la Certificazione di Qualità ISO 9001 anche alle strutture sanitarie convenzionate senza la quale non è concessa facoltà di esercitare alcuna attività sanitaria.
Infine, è opportuno segnalare che diverse imprese a livello di politica interna hanno fatto della Certificazione ISO 9001 un requisito preferenziale, scegliendo, per esempio, di utilizzare come fornitori solo aziende certificate UNI EN ISO 9001, a dimostrazione della valenza e dell’affidabilità di tale certificazione e, quindi, del Sistema di Gestione della Qualità a essa sottostante.
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Svincolo Cauzione definitiva, come funziona?
Svincolo Cauzione definitiva, come funziona?La giurisdizione italiana prevede che l’azienda interessata a presentarsi ad una gara d’appalto sia munita di polizza provvisoria.
In caso di aggiudicazione dell’appalto, l’azienda deve poi presentare una garanzia definitiva per l’esecuzione dei lavori o la prestazione del servizio, per cautelare l’ente committente in merito al sicuro e corretto svolgimento della prestazione.
L’importo della Cauzione definitiva è solitamente definito nella misura pari al 10% dell’importo dei lavori al netto. Qualora l’aggiudicazione avvenga con un ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia aumenta dei punti percentuali eccedenti al 10%. Nel caso in cui il ribasso fosse superiore al 20%, la garanzia aumentata nella misura di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Il Codice degli Appalti, prevede lo svincolo della Cauzione definitiva per gli appalti pubblici al decorrere del raggiungimento di un determinato importo durante l’esecuzione dei lavori.
Ciò è certificato mediante lo stato d’avanzamento dei lavori o mediante un documento analogo.
Lo svincolo poi avviene in maniera automatica, senza che il committente fornisca il suo benestare.
Svincolo progressivo della garanzia Definitiva
Secondo Il comma 5 dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria definitiva prevede un limite massimo all’80% dell’importo garantito iniziale.
Per chiarire il procedimento forniamo un esempio.
Se l’importo garantito corrisponde a 20.000 euro, sulla base del certificato di avanzamento dei lavori, si può chiedere lo svincolo progressivo della Cauzione definitiva fino a 16.000 euro (l’80% di 20.000).
L’ammontare rimanente della “Definitiva” deve permanere fino alla data del rilascio del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori (o comunque fino a 12 mesi successivi il certificato di ultimazione dei lavori).
Condizione ed efficacia dello svincolo automatico della polizza fideiussoria
L’unica condizione prevista è la preventiva consegna all’ente che funge da garante del documento che testimonia lo stato d’avanzamento dei lavori che attesti il raggiungimento della percentuale del lavoro eseguito (in originale o in copia autenticata) da parte del soggetto appaltatore.
La polizza fideiussoria mantiene la sua efficacia sino all’emissione del certificato di provato collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dei lavori, oppure entro un anno dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Entro i 90 giorni dall’emissione della cauzione provvisoria, l’appaltatore è tenuto a presentare una polizza fideiussoria per la rata di saldo.
In questo modo, l’amministrazione può restare scoperta e quindi si presenta uno scoperto fra lo svincolo della “Definitiva” e la fideiussione che verrà presentata per la rata che andrà a saldare l’ammontare scoperto.

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La normativa italiana relativa allo svincolo della polizza Definitiva
La normativa italiana si è espressa al riguardo con l’art. 235: “Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo” (art. 205, d.P.R. n. 554/1999 e art. 37, co. 1, d.m. n. 145/2000). In merito, le direttive sono le seguenti.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della Cauzione definitiva di cui agli art. 113 del codice e 123 del presente regolamento.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla Cauzione di cui al comma 1.
In questo modo sono quindi previsti automaticamente due modalità di svincolo:
- Certificato il trascorso dei dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori o della fornitura dei servizi (N.B.: il certificato di regolare esecuzione dei lavori o dell’erogazione dei servizi deve essere rilasciato entro 3 mesi dal certificato di ultimazione lavori, mentre il certificato di collaudo provvisorio, normalmente, deve essere rilasciato entro 6 mesi dall’ultimazione lavori oppure in caso di lavori complessi, entro un anno dall’ultimazione lavori);
- all’avvenuto collaudo finale certificato non oltre i sei mesi successivi dall’ultimazione dei lavori.

Eccezioni e riassunto norme
La prassi prevede eccezioni quali la particolare complessità dell’opera da collaudare, caso in cui può essere richiesta una proroga sino ad un anno.
Qualora l’ammontare dei lavori superi l’importo di 500.000 euro ma non ecceda il milione di euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione per i lavori di importo superiore. Questa sostituzione, è responsabilità del soggetto appaltante, emesso non oltre i novanta giorni dall’ultimazione dei lavori.
In conclusione, andiamo a riassumere le varie norme per lo svincolo della Cauzione definitiva prevista per gli Appalti pubblici, servizi e forniture:
- Art. 113 del codice dei contratti: “la garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione”;
- Art. 123 del regolamento: “l’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato”;
- Art. 235 del regolamento: “alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento”; “Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1”.