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Escussione cauzione provvisoria

Escussione cauzione provvisoria

L’escussione della cauzione “Provvisoria” è disposta, contestualmente all’esclusione dal procedimento concorsuale, allorché il concorrente risulti privo dei c.d. requisiti di partecipazione, ovvero nel caso in cui abbia falsificato (o reso dichiarazioni mendaci) in relazione alla documentazione attestante i requisiti medesimi previsti dal bando di gara.

I requisiti di partecipazione, di cui al bando di gara (e indicati dal Codice dei contratti), sono di ordine generale e speciale.

Il martello del giudice chiude la seduta. Dopo la gara c'è l'escussione della cauzione provvisoria.

I requisiti generali

Fra i requisiti generali sono indicati la non assoggettabilità allo stato di fallimento, l’assenza di sentenze passate in giudicato per reati contro lo Stato e l’assenza di violazioni definitivamente accertate di natura fiscale, contributiva, assistenziale ovvero riferite a riciclaggio o frodi. Quindi, nel caso di violazione di norme in materia contributiva verso la Cassa Edile o enti previdenziali, l’Amministrazione provvederà a rendere nulla l’aggiudicazione mediante l’estromissione dell’impresa dal procedimento concorsuale.

I requisiti speciali

Fra i requisiti speciali richiesti per la validità della partecipazione del concorrente, sono annoverati quelli sulla capacità economica e finanziaria nonché tecnico organizzativa del concorrente.

Pertanto nel momento in cui l’impresa che partecipa alla gara dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti in sede di bando, la cauzione “Provvisoria” diventa una garanzia inerente a tali affermazioni, con lo scopo di avallare la validità e la serietà dell’offerta.

Quando è prevista l’escussione della cauzione

Quindi, l’escussione della cauzione sarà prevista nel caso in cui il partecipante venga meno agli obblighi essenziali che regolano la gara, e che si riferiscono all’esattezza del procedimento.

Altresì l’esclusione dalla gara, e il conseguente incameramento della garanzia, saranno conseguenze dovute anche alla tardiva presentazione della documentazione necessaria che attesti le dichiarazioni relative all’offerta. Inoltre, nel caso di produzione di falsa documentazione o di dichiarazione mendace strumentale per la partecipazione alla gara, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all’AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), che comminerà le sanzioni del caso in base alla gravità del fatto oggetto di falsa documentazione.

Le tempistiche di escussione cauzione provvisoria

Per quanto riguarda le tempistiche circa l’escussione della “Provvisoria”, vi è da dire che la cauzione “Provvisoria” ha un termine di validità che corrisponde a un minimo di 180 giorni dalla data in cui è stata presentata l’offerta. Peraltro, la Stazione appaltante ha il potere di richiedere che la durata della garanzia si protragga ulteriormente in caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione, previo contestuale impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa.

In ultimo, la disposizione dell’incameramento della cauzione “Provvisoria”, si verifica anche nel caso in cui, all’indomani della definitiva aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto non sia stata portata a termine per fatto imputabile all’affidatario.

Escussione cauzione definitiva

Escussione cauzione definitiva

In tema di pubblici appalti riferiti a lavori, servizi e forniture, si parla di cauzione “Definitiva” per indicare una garanzia che l’aggiudicatario della gara d’appalto è tenuto a prestare a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del beneficiario (Stazione appaltante).

Dunque la cauzione di specie, da prestarsi anche sotto forma di polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs. 163/2006), tutela gli interessi del beneficiario -committente dei lavori, del servizio o della fornitura – il quale, attraverso l’escussione della garanzia, otterrebbe il ristoro del danno subìto a causa delle inadempienze dell’esecutore del contratto.

L’escussione della cauzione “Definitiva” è l’azione, esperita da parte del beneficiario che, tramite l’intimazione al pagamento, determina l’incameramento, in parte o in toto, della garanzia.

Gru in un cantiere al tramonto. Alla fine dei lavori scatta l'escussione della cauzione definitiva.

Escussione a prima richiesta

Si parla di “escussione a prima richiesta” quando il testo della garanzia (come quello di cui all’art. 113 del Codice degli appalti pubblici) prevede il pagamento entro 15 dalla semplice richiesta scritta e con la rinuncia da parte del garante (compagnia di assicurazioni o banca) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e la rinuncia ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

Escussione a perdita definitiva

L’escussione della cauzione “Definitiva” può però anche essere “a perdita definitiva“: tale formula ricorre solitamente nell’ambito di garanzie emesse in favore di soggetti/enti privati. In questo caso il garante sarà tenuto al risarcimento solo dopo la preventiva escussione del debitore principale da parte del beneficiario, allorché siano state acclarate le ragioni dello stesso soggetto garantito attraverso l’ottenimento del titolo esecutivo passato in giudicato (sentenza o similare provvedimento decisorio non più impugnabile) ovvero, in caso di fallimento del debitore principale, il beneficiario si sia insinuato al passivo senza null’altro dover dimostrare.

Come inoltrare la richiesta di escussione

La richiesta di escussione, con i relativi riferimenti agli estremi e al numero di repertorio della garanzia, viene inoltrata tramite lettera raccomandata indirizzata all’ente fidejussorio. All’indomani del pagamento il garante, in forza di legge (art. 1950 c.c.) e di testo fidejussorio avrà diritto ad agire in regresso (rivalsa) nei confronti del debitore principale per il recupero di tutte quelle somme (capitale, interessi e spese) versate al beneficiario.

Fideiussione per oneri di urbanizzazione

Fideiussione per oneri di urbanizzazione

Tutti coloro che – persone fisiche o imprese – che sono impegnate in opere edificatorie (es. ampliamento volumetria immobile o costruzione ex novo) sono tenuti a rilasciare a favore del Comune una polizza fidejussoria per l’ottenimento della concessione edilizia.

La concessione edilizia fa riferimento a 2 tipologie:

  • cauzione per oneri di urbanizzazione e contributo per costo di costruzione;
  • esecuzione diretta delle opere a scomputo degli oneri concessori.

Tale garanzia può essere definitiva in diversi modi: ad esempio fideiussione per oneri di urbanizzazione, fideiussione per concessioni edilizie.

Sono solo alcuni dei termini usati per descrivere questo contratto.

Timbro apposto su un documento, come quello di una fideiussione per oneri di urbanizzazione.

La fideiussione per oneri di urbanizzazione è utilizzata allorché venga richiesta dal Comune una garanzia a tutela dell’adempimento del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria da parte del soggetto concessionario.

La legge italiana prevede che nel caso in cui, ad esempio, una società operante nel campo delle costruzioni voglia provvedere alla costruzione di un immobile, questa debba accollarsi i relativi oneri relativi all’urbanizzazione.

Il Comune la cui area verrà assoggettata ad urbanizzazione, andrà a chiedere alla società titolare della concessione una fideiussione per oneri di urbanizzazione quale garanzia per l’adempimento del pagamento dilazionato degli oneri stessi.

È bene ricordare che cosa si intenda con i suddetti termini.

Oneri di Urbanizzazione Primaria

Per oneri di urbanizzazione primaria si intende quell’insieme di tipologia di servizi atti a rendere edificabile una determinata zona, che in un successivo momento potrà essere considerata di pubblica utilità.

Fognatura, strade, parcheggi, rete per la distribuzione di acqua, gas ed altre utenze sono solo alcuni esempi di urbanizzazione primaria.

Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Per oneri di urbanizzazione secondaria invece, si intende tutte quelle opere di natura edilizia atte a fornire il normale funzionamento della vita sociale e comunitaria dei cittadini.

Quindi, la costruzione di opere di pubblica utilità rientrano tra quelle assimilabili alla categoria di urbanizzazione di carattere secondaria.

Riassumendo, scopo della fideiussione per oneri di urbanizzazione è ottenere da parte del Comune, la garanzia di adempimento degli impegni assunti dal concessionario nei confronti del Comune.

Clausola vessatoria

Clausola vessatoria

Per “clausola vessatoria” intendiamo l’insieme di proposizioni presenti nei contratti, condizioni e postille le quali, anche nell’ambito della buona fede, stabiliscono nei confronti di una delle due parti uno scompenso degli obblighi pattuiti in sede di contratto.

Tali tipologie di clausole sono disciplinate dagli articoli del Codice Civile numero 1341 e 1342, appartenenti alla branchia che disciplina i contratti tra due o più parti.

Queste condizioni provocano una netta pendenza di diritti e limitazione di responsabilità per una delle due parti, solitamente la parte sottoscrivente il contratto.

Implicano inoltre la possibilità di recedere dal contratto o la sospensione di quest’ultimo.

Il significato di “vessatoria”, difatti, si riferisce a termini quali oppressivi e restrittivi. Ciò rende facilmente intuibile come tale definizione, affiancata al linguaggio assicurativo, predisponga che nei contratti di fideiussioni o cauzioni possano essere presenti una o più clausole limitanti o esclusive.

Le tipologie di clausole vessatorie, sia per quanto riguarda le cauzioni che le fideiussioni, sono di diversa natura e grado.

Per fare qualche esempio, per clausola vessatoria possiamo intendere quella condizione che va ad escludere o limitare la responsabilità di una delle due parti in caso di morte, inadempimento totale o parziale conseguentemente a un’omissione.

Ancora, è una clausola vessatoria la condizione che va a limitare la possibilità da parte del soggetto debitore di rimborsare il creditore con un credito avanzato.

Un altro esempio di clausola vessatoria è la riserva da parte di una parte a fornire la propria prestazione, mentre la condizione di adempimento della seconda parte è subordinata unicamente alla propria volontà.

L’articolo 1341 del Codice Civile decreta l’inefficacia nel caso in cui le stesse clausole non siano state esplicitamente sottoscritte dalla controparte.

Compagnia fidejubente

Compagnia fidejubente

Per “compagnia fidejubente” definiamo un istituto autorizzato dalla legge italiana alla stipulazione ed al rilascio di polizze fideiussorie, o altrimenti dette polizze assicurative.

Questo istituto è generalmente conosciuto con il nome di compagnia assicurativa ma, oltre a questa tipologia di istituti, in Italia è possibile stipulare una polizza assicurativa presso altri istituti fideiussori, quali l’istituto bancario o terze tipologie di istituti finanziari, approvati dall’ordinamento giuridico del nostro paese.

Le suddette società fidejubente, hanno in comune la medesima prerogativa: l’autorizzazione a stipulare polizze assicurative erogate a titolo di garanzia verso un soggetto terzo, nominato come soggetto creditore nei confronti del proprio cliente.

La società fidejubente, con l’erogazione della fideiussione assicurativa, si rende disponibile al’eventuale assunzione del rischio a nome del proprio cliente.

Il proprio cliente è definito come soggetto debitore nei confronti di un terzo soggetto – il creditore, appunto – nei confronti del quale si è preso un impegno da onorare.

È compito della compagnia fidejubente accertare le dichiarate possibilità economiche e tecniche del proprio cliente all’adempimento dell’impegno preso.

Qualora il proprio cliente fosse impossibilitato a concludere positivamente l’accordo preso, il fidejubente fungerà da garante nei confronti del soggetto creditore, per poi riavvalersi nei confronti del proprio cliente.

Tipologie di polizze fideiussorie

Tipologie di polizze fideiussorie

Un primo metodo di classificazione: Pubblico/Privato

Una possibile classificazione delle polizze fideiussorie può essere fatta in base al soggetto – pubblico o privato – che richiede la garanzia in qualità di beneficiario. Questa classificazione permette quindi di identificare due grandi ambiti di applicazione: il settore Enti Pubblici, legato in particolare al tema delle gare di appalto pubblico ed il settore enti/soggetti privati, prevalentemente connesso al mondo dell’edilizia.

Ecco di seguito le principali indicazioni per ogni categoria di polizza con la relativa lista delle garanzie principali.

Carte di un progetto edilizio e una riga: quali tipologie di polizze fideiussorie servono?

Polizze fidejussorie in favore di enti pubblici

Fra le garanzie di tale settore rivestono particolare importanza quelle relative al Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e Reg. di attuazione D.P.R. 207/2010), le garanzie riguardanti le norme sull’edificabilità nelle aree di pertinenza dei Comuni (D.P.R. 380/2001 – T.U. sull’edilizia), ovvero le polizze fidejussorie a garanzia dell’indebito rimborso del credito Iva (D.P.R. 633/1972).

Le garanzie in favore di enti pubblici comportano l’escussione “con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta del beneficiario e con la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c”.

Polizze fidejussorie in favore di soggetti/enti privati

Le garanzie in favore di soggetti o enti privati discendono da contratti, sottoscritti fra privati, contenenti obblighi per lo più di fare, con la previsione del pagamento “a perdita definitiva” o, quanto meno, “con motivata richiesta”.

La differenziazione, nel regime di escussione, fra garanzie in favore di enti pubblici e quelli privati, va ricercata nel fatto che il soggetto privato, beneficiario della polizza fidejussoria, non è tenuto – contrariamente a quanto accade per l’ente pubblico – ad addivenire alla decisione dell’escussione attraverso il rispetto di un preciso iter tecnico, amministrativo e legale.

Contraente: il significato del termine nelle assicurazioni e nelle fideiussioni

Contraente: il significato del termine nelle assicurazioni e nelle fideiussioni

Nella terminologia assicurativa, il contraente è il soggetto che stipula un contratto (o una polizza) con un’agenzia assicurativa o un qualsivoglia ente predisposto all’erogazione di un simile servizio.

Il contraente è quindi colui che firma il contratto assicurativo.

Infatti, genericamente il termine contraente indica “colui che è parte nella stipulazione di un contratto” e, per quanto riguarda l’ambito assicurativo, tale contratto è chiamato “polizza assicurativa”.

Il contraente coincide con l’assicurato quindi? E anche con l’intestatario e il beneficiario della polizza?

Non sempre.

E nel caso della fideiussione?

Facciamo un po’ d’ordine. Nei prossimi paragrafi definiremo quando i termini citati coincidono o meno e indicheremo le differenze tra il generico contratto assicurativo e quello fideiussorio.

Il contraente e il beneficiario coincidono?

Il contraente può coincidere con il beneficiario, ma non sempre.

Il contraente firma il contratto e paga la polizza, mentre il beneficiario riceve i servizi indicati dal contratto. Nel caso delle assicurazioni, i servizi indicati dalla polizza assicurativa.

Se normalmente coincidono, vi sono casi in cui invece i due termini non rimandano a una stessa persona. Per intendersi, il beneficiario può essere una persona terza rispetto al contraente e all’assicurazione.

Facciamo un esempio: prendiamo il caso in cui un datore di lavoro stipuli una polizza assicurativa di lavoro per i suoi dipendenti. 

In questo caso:

  • Il contraente è il datore di lavoro;
  • il beneficiario è invece il dipendente.

E chi è l’assicurato in questo caso? Il dipendente.

Un altro esempio: il contratto di fideiussione

Mettiamo il caso in cui un’azienda vinca una gara d’appalto indetta da una certa Stazione Appaltante per il rifacimento del manto stradale del parcheggio di una scuola. 

Questa azienda dovrà stipulare un contratto di fideiussione (divenendo così il contraente) per garantire il corretto svolgimento dei lavori a favore della Stazione Appaltante che ha indetto la gara d’appalto (che diverrà il beneficiario).

In questo modo, nel caso si verifichino dei “sinistri, che in questo esempio sarebbero delle inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto per il rifacimento del manto stradale, il beneficiario della polizza fideiussoria sarà la Stazione Appaltante e non il contraente.

Anche in questo caso, contraente e beneficiario non coincidono.

Ricordiamo poi che abbiamo usato impropriamente un termine assicurativo (sinistri) a titolo esemplificativo, poiché la fideiussione può anche non riguardare un’assicurazione.

Bene, ma cosa indicano allora assicurato e fideiussore? E cos’è la fideiussione?

Differenza tra assicurato, beneficiario, fideiussore e contraente

L’assicurato di solito corrisponde al beneficiario.

Nei due casi indicati sopra gli assicurati sono i beneficiari: i dipendenti e la Stazione Appaltante.

In altri casi, beneficiario e assicurato possono non coincidere.

Quando? Per esempio con una polizza vita.

In questa tipologia di polizza l’assicurato è la persona che ha stipulato la polizza vita (e corrisponde dunque al contraente), mentre il beneficiario è la persona (o le persone) che riceverebbero i servizi o l’indennizzo in caso di morte di colui che ha acquistato la polizza vita.

Va bene, e il fideiussore?

Il fideiussore esiste solo nel contratto di fideiussione ed è un ente che svolge il ruolo di garante tra altri due soggetti che conosciamo, il contraente e il beneficiario.

Questo ente può essere una banca, un istituto finanziario o anche una compagnia assicurativa. La fideiussione non coinvolge quindi sempre l’ambito assicurativo.

In ogni caso il fideiussore è tenuto a versare quanto dovuto e indicato nel contratto di fideiussione a favore del beneficiario nel caso in cui il contraente non rispetti i termini di un contratto che lo lega al soggetto beneficiario della polizza fideiussoria e che è tutelato dalla fideiussione stessa.  

La fideiussione è infatti una polizza che garantisce determinate clausole di un contratto di lavoro stipulato tra due soggetti.

Si può far riferimento all’esempio sopra indicato relativo al rifacimento del manto stradale del parcheggio di una scuola. 

L’azienda che si appresta a sistemare il parcheggio ha firmato un contratto per questo lavoro con la Stazione Appaltante che richiederà la fideiussione come garanzia per l’adempimento di determinate clausole od obblighi contrattuali.

Chi è il contraente di una polizza fideiussoria assicurativa? E negli Appalti Pubblici?

Il contraente di una fideiussione assicurativa è colui che firma un contratto fideiussorio con un ente fideiussore o garante a favore di un beneficiario. 

Se desideri ricevere informazioni più esaustive per comprendere meglio come funziona il contratto fideiussorio e la polizza fideiussoria assicurativa, consulta la nostra pagina dedicata

Negli Appalti Pubblici di solito:

  • Il contraente è un’azienda che partecipa a una gara d’appalto per lavori, servizi o forniture indetta da una Stazione Appaltante (Comune, ente pubblico, etc.)
  • Il beneficiario è la Stazione Appaltante stessa, che beneficerà del contratto di fideiussione nel caso in cui l’azienda che partecipa alla gara (il contraente) non rispetti quanto indicato nel bando di gara, nel contratto d’appalto e nel capitolato d’appalto;
  • Il fideiussore è la Compagnia assicurativa, la banca o l’istituto finanziario scelto come garante dell’adempimento di quanto indicato nel bando di gara, nel contratto d’appalto e nel capitolato d’appalto da parte del contraente.

Le polizze collettive

L’esempio indicato prima, quello  relativo al datore di lavoro che paga il premio per l’assicurazione di lavoro dei suoi dipendenti, è un caso esplicito di Polizza Collettiva.

Nelle polizze collettive infatti il contraente è uno solo, mentre gli assicurati sono più soggetti.

Casi specifici

Vi sono quindi diversi casi specifici per quanto riguarda i contratti, e i contratti assicurativi in particolare.

Vediamone qualcuno.

Il contraente nell’assicurazione auto: L’Assicurato RCA è diverso dal proprietario del veicolo

Se ti chiedi se il contraente del contratto assicurativo della polizza auto possa essere diverso dall’intestatario dell’auto assicurata, la risposta è sì.

Se desideri conoscere meglio il termine per quanto riguarda la polizza auto ti consigliamo di leggere questo articolo: https://assicurazioni.segugio.it/news-assicurazioni/00020430-rc-auto-contraente-assicurato-e-guidatore-sono-la-stessa-persona.html 

Contraente in bonis (Azienda o PMI)

Quando si fa uso della terminologia in bonis si fa riferimento a un ambito che può escludere gli enti assicurativi, ma che coinvolge il credito delle aziende.

Spesso il contraente è infatti un’azienda o un piccola o media impresa. Questa impresa ha stipulato un contratto debitorio nei confronti di un altro ente che si può definire creditore, quale una banca o un istituto finanziario.

Con l’espressione in bonis si intende un’azienda che ha la solvibilità necessaria per restituire quanto dovuto.

Con l’espressione “incaglio” invece si indicano le aziende che mostrano una solvibilità con minori possibilità di saldare quanto dovuto.

Coobbligati

Coobbligati

Con il termine “coobbligati” ci si riferisce a:

Uno o più soggetti che, insieme, sono ritenuti responsabili all’adempimento di un debito o di una sanzione.

Questo è ciò che prevede la grammatica italiana nel definire chi è un soggetto “coobbligato”, termine che è spesso associato alla terminologia del diritto.

Tuttavia il termine ha un valore specifico per quanto riguarda le fideiussioni e le cauzioni.

Coobbligato: il significato nell’ambito assicurativo

Adattando il termine “coobbligato” all’ambito assicurativo, spesso troviamo il termine associato alle fideiussioni assicurative.

Nel caso, non conoscessi il funzionamento di un contratto fideiussorio, ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento per meglio comprendere la definizione del termine “coobbligato”: Cos’è la polizza fideiussoria assicurativa.

È abbastanza comune che, nel momento in cui si debba stipulare una fideiussione assicurativa, l’ente erogante (agenzia assicurativa, ente bancario o altro istituto finanziario predisposto) avanzi dei dubbi sulla solidità economica del contraente.

In questo caso, l’ente garante potrebbe rifiutare la concessione della polizza fideiussoria o, come ultima soluzione, richiedere che l’emissione della polizza venga sottoscritta da uno o più coobbligati a titolo di tutela.

In questo caso, i soggetti coobbligati sono tenuti a partecipare al risarcimento dell’ente fideiussore qualora si verifichi l’escussione della fideiussione.

Cosa significa?

Nel caso in cui il beneficiario della polizza si trovasse in diritto di incassare il risarcimento predisposto al momento della stipula del contratto e lo richiedesse, solitamente a causa di inadempimento dell’accordo preso da parte dell’azienda che ha acquistato la fideiussione, il garante sarebbe vincolato a erogarlo.

Non è raro che i coobbligati siano persone fisiche, dal momento che queste risultano maggiormente aggredibili da un punto di vista patrimoniale.

Se necessiti di una fideiussione o cauzione, chiedici un preventivo gratuito.

TuttoCauzioni.it è il  riferimento nel panorama italiano delle fideiussioni assicurative.

Cos’è una fideiussione

Cos’è una fideiussione

Chiedendoci cos’è una fideiussione possiamo, semplificando, darle il seguente significato: è un contratto nel quale viene esplicitato l’adempimento economico da parte di un istituto assicurativo o bancario nei confronti del beneficiario della polizza, nel caso in cui il debitore (ovvero il soggetto cliente dell’ente erogatore della polizza) risulti inadempiente rispetto agli accordi presi con il soggetto creditore.

I soggetti principali in una fideiussione sono principalmente tre:

  • fideiussore: il soggetto che fornisce la garanzia;
  • debitore: il soggetto cliente del fideiussore;
  • creditore o beneficiario della polizza.

Nella definizione di fideiussione è implicito l’impegno dei fideiussore a garantire qualora il debitore non assolva in pieno l’impegno preso nei confronti del creditore.

Quest’ultimo, potrà avvalersi nei confronti del fideiussore qualora ci siano i presupposti tali per ottenere un risarcimento.

La fideiussione può essere stipulata dai seguenti enti:

  • agenzia assicurativa;
  • agenzia bancaria;
  • istituti di credito.

Solitamente, sono i primi due gli enti maggiormente utilizzati per la stipulazione delle fideiussioni.

Brevemente, essi si differenziano in quanto, mentre le agenzie assicurative fissano il pagamento di un premio per sottoscrivere la fideiussione, le agenzie bancarie prevedono anche l’immobilizzazione di beni o contanti come ulteriore garanzia.

Esistono diverse tipologie di fideiussione. Le fideiussioni più conosciute e richieste sono le seguenti:

La definizione di fideiussione è espressa anche dall’ordinamento civile, che la disciplina nell’art. 1936 e seguenti.

Delibera

Delibera

Con il termine delibera, definiamo il processo mediante il quale un organo collegiale, a seguito di un’assemblea collettiva, decreta e rende nota la decisione presa.

Nell’ambito del lessico assicurativo, questo vocabolo è utilizzato nel caso in cui l’ente assicurativo si trovi a dover esaminare una casistica particolare di erogazione di garanzia fideiussoria o cauzione assicurativa.

Può difatti accadere che l’ente assicurativo, che sia agenzia assicurativa, istituto bancario o altro istituto finanziario riconosciuto per l’erogazione di tali contratti, spesso si trovi nella circostanza in cui debba analizzare e deliberare sulla richiesta da parte del proprio cliente di una fideiussione assicurativa.

L’ente erogatore, in questo caso, è tenuto come propria garanzia ad analizzare innanzitutto il tipo di cauzione richiesta e, in secondo luogo, la solidità patrimoniale del soggetto richiedente la garanzia.

Il fideiussore andrà quindi ad analizzare per mezzo di una completa documentazione richiesta al proprio cliente, la tipologia di assicurazione richiesta.

I documenti richiesti per la documentazione di soggetti privati sono:

  • documento di identità;
  • codice fiscale;
  • modello unico, 730 o CUD;
  • ultime due buste paga;
  • visura camerale;
  • recapiti telefonici.

Nel caso in cui, la fideiussione fosse richiesta da una persona giuridica (azienda o una ditta individuale) la documentazione richiesta comprende:

  • documento identità e codice fiscale dell’Amministratore;
  • stato patrimoniale;
  • modello unico;
  • ultimi due bilanci della società;
  • situazione contabile aggiornata.

La documentazione è utile per definire la solidità patrimoniale del proprio cliente: solitamente una cauzione assicurativa è richiesta per testimoniare positivamente la propria adeguatezza nello svolgimento di un lavoro o un servizio.

L’agenzia, in questo caso, funge da garante per il proprio cliente mediante la stipulazione di un contratto assicurativo ma, per ottenere ciò, il soggetto richiedente deve dare prova di possedere i requisiti tecnici e qualitativi richiesti per l’esecuzione dei lavori.

Questo è il momento in cui l’istituto assicuratore esamina e delibera riguardo la cauzione richiesta.

A seguito della delibera è possibile determinare la stipula della fideiussione e determinare il premio della cauzione assicurativa, qualora questo risulti esterno al tariffario forfettario.

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Lunedì-Venerdì
9.00/13.00 - 14.30/18.00