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Adempimento fideiussione

Adempimento fideiussione

L’adempimento ad un contratto di fideiussione è la clausola principale che rende il suddetto accordo valevole.

Per adempimento alla fideiussione si intende la procedura mediante la quale la prestazione pattuita tra contraente e beneficiario venga eseguita in maniera corretta, rispettando tempi e modi sottoscritti in sede di accordo tra le due parti.

A regolare il tutto, è la compagnia assicurativa alla quale spetta il ruolo di fideiussore.

L’ente assicurativo, erogando la polizza fideiussoria al contraente, si è resa responsabile dei pagamenti e dei rimborsi richiesti da parte del beneficiario della polizza, qualora il soggetto contraente risultasse inadempiente agli accordi interposti. Assume perciò il ruolo di garante della trattativa fideiussoria.

In caso di corretto adempimento della fideiussione, questa andrà a terminare il proprio effetto giuridico alla scadenza del termine stabilito, concludendo così la buona esecuzione del contratto.

Qualora, invece, il contraente risultasse mancante alle proprie spettanze, il beneficiario della polizza è legittimato ad interpellare l’ente fideiussore per richiedere il rimborso dei danni subiti ad opera del contraente, che allo stesso tempo risulta cliente del fideiussore.

Le modalità di rimborso sono molteplici, a seconda della fideiussione erogata.

Ad esempio, nel caso di fideiussioni a prima richiesta, il rimborso avverrà con una tempistica altamente elevata, in quanto questa cauzione prevede che il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla richiesta, senza che l’agenzia assicurativa possa opporsi.

Questo è un caso altamente circoscritto. Nella maggioranza dei casi in cui vi è una richiesta di rimborso, l’ente assicurativo tende a cautelarsi proponendo la possibilità di esaminare la richiesta di rimborso.

Appalto pubblico

Appalto pubblico

Il codice civile all’art. 1655 ci fornisce la nozione di appalto pubblico, definendo come un contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, verso un corrispettivo in denaro.

Più semplicemente, per appalto pubblico intendiamo quel complesso di operazioni ed adempimenti, regolamentati dall’ordinamento giuridico, che consentono alla Amministrazione di realizzare un’opera o di acquisire un servizio o una fornitura di beni.

L’appalto pubblico è un contratto a titolo oneroso, stabilito solitamente tra un imprenditore e una amministrazione o ente appaltante, avente come oggetto l’ esecuzione di lavori pubblici o la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici in casi predeterminati.

Nell’ordinamento italiano, il contratto d’appalto è regolato dagli articoli 1655 e seguenti del codice civile.

La disciplina è integrata, con riferimento ai contratti conclusi con enti pubblici o enti che svolgono servizi pubblici, dal Dlgs 163/2006, il cosiddetto “Codice dei Contratti pubblici” e suo regolamento di esecuzione e attuazione, il DPR 207/2010.

Azione di regresso

Azione di regresso

Con azione di regresso si va a definire l’atto mediante il quale un soggetto creditore avvia un procedimento atto ad ottenere, da parte di un soggetto debitore, l’adempimento di una spettanza economica precedentemente stabilita.

Cercando la definizione di azione di regresso, troviamo una moltitudine di voci, le quali implicano in maniera decisamente corale un procedimento volto ad ottenere il riconoscimento legale di un diritto.

Per approfondire il significato di azione di regresso, andiamo a considerare il caso in cui sia stato stipulato un contratto di carattere fideiussorio.

In seguito ad una inadempienza, si è verificata la possibilità che il creditore possa richiedere l’azione di regresso nei confronti di uno dei giranti.

Per girante si intende un soggetto che gira ad altri una cambiale, un titolo o un contratto per la stipula di una fideiussione.

È ovvio che il creditore si esponga nei confronti del soggetto con maggior solvibilità, ossia con una maggior possibilità di pagare il suo debito. Sarà poi costui a girare la “cambiale” verso i giranti minori.

Non è raro attivare un’azione di regresso in caso di cambiali non pagate, ma anche nel caso in cui ci sia stata la stipula di cauzioni o fideiussioni.

Qualora si avvii un’azione di regresso, i soggetti debitori saranno investiti di ulteriori responsabilità economiche, quali gli interessi al tasso legale, le spese per il protesto incontrate dal soggetto debitore e ovviamente l’ammontare del titolo insoluto.

Le vie possibili per perseguire un’azione di regresso sono:

  • via giudiziale: il creditore cita i debitori, in prima istanza l’obbligato principale, per vedersi riconoscere i propri diritti ed ottenere le proprie spettanze;
  • via extra giudiziale: il girante principale effettua il pagamento e, mediante rivalsa, va a richiedere il rimborso agli altri giranti.

Parlando di tempistiche, la legge prevede che l’azione di regresso vada attivata entro un anno dalla data di inizio del protesto.

Qualora passi un tempo superiore, l’atto cade in prescrizione.

Beneficiario

Beneficiario

Il beneficiario di una fideiussione è il soggetto destinatario della prestazione stipulata e, verso questo soggetto, l’ente che ha stipulato la fideiussione assicurativa o bancaria si impegna ad assolvere gli accordi concordati in fase di conclusione della polizza.

La lingua italiana interpreta per beneficiario un soggetto che gode di un beneficio, e difatti include nella stessa definizione “destinatario di beni assegnati con atto giuridico”.

Nello specifico, per mezzo dell’agenzia assicurativa o bancaria, il contraente (che può essere persona fisica o giuridica) è il richiedente di polizze fideiussorie assicurative e le rende valevoli pagandone il premio. In caso di inadempimento degli accordi presi, il beneficiario è il soggetto che riceverà il rimborso economico stabilito.

Il beneficiario della fideiussione è quindi colui che incassa l’ammontare economico pattuito qualora il contraente della polizza risulti inadempiente agli accordi presi.

Beneficio di escussione

Beneficio di escussione

Con il termine “beneficio di escussione” si intende il diritto legale attribuito nei confronti di un soggetto debitore (per semplicità qui denominato “A”) di poter richiedere al soggetto creditore di avanzare richieste di rimborso nei confronti di un secondo soggetto debitore (“B”), prima di rivolgersi al primo soggetto debitore (“A”) per ottenere il rimborso concordato in sede di stipula del contratto.

Una clausola determinante al fine di mantenere una corretta procedura legale è che il soggetto denominato “A” non sia l’unico soggetto coobbligato nell’esecuzione della prestazione precedentemente pattuita con il soggetto beneficiario della polizza.

Il beneficio di escussione è spesso attribuito come valore ad una polizza fideiussoria.

Una polizza fideiussoria con beneficio di escussione prevede che il beneficiario della polizza (il creditore) possa impugnare quest’atto nei confronti del debitore qualora quest’ultimo risultasse inadempiente rispetto all’impegno pattuito.

L’accordo fideiussorio rende implicito che il fideiussore (ovvero l’agenzia assicurativa) intervenga quale garante del proprio cliente e rimborsi a suo nome il corrispettivo definito al momento della stipulazione della polizza.

C.A.R. (Contractors All Risks)

C.A.R. (Contractors All Risks)

Con il termine “Contractors All Risks” definiamo una polizza assicurativa conosciuta anche con il termine C.A.R di cui è, appunto, l’acronimo.

Nella lingua italiana significa letteralmente «tutti i rischi del costruttore».

Essa infatti garantisce per il costruttore i danni subiti dall’opera in fase di costruzione e copre in caso di responsabilità civile verso terze parti durante la costruzione dell’opera in oggetto.

La polizza Contractors All Risks è obbligatoria qualora si apra un cantiere in seguito all’aggiudicazione di una gara d’appalto.

La copertura CAR può essere sottoscritta sia per lavori pubblici che privati.

La polizza base All Risk prevede la copertura dei danni subiti dalle opere, oltre che una garanzia di responsabilità civile del costruttore.

Entro i limiti definiti nella stipula della polizza, questa garantisce il pagamento di quanto l’assicurato debba risarcire quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni causati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali o danni alle cose, oltre a quanto già menzionato in precedenza.

L’assicurazione CAR può essere integrata da ulteriori garanzie come, ad esempio, la tutela dell’appaltatore, del committente ed eventualmente del subappaltatore in caso di responsabilità civile, in caso di danni subiti da beni preesistenti, danni ai macchinari di cantiere ed alle eventuali spese che potrebbero incombere in caso di demolizione e sgombero in caso di sinistro.

La polizza CAR ha validità sino alla data in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio o di regolare ultimazione ed esecuzione dell’opera in oggetto ed eventualmente comprende, su richiesta dell’assicurato, il periodo di garanzia in cui viene esercitata la manutenzione dell’opera.

Escussione cauzione provvisoria

Escussione cauzione provvisoria

L’escussione della cauzione “Provvisoria” è disposta, contestualmente all’esclusione dal procedimento concorsuale, allorché il concorrente risulti privo dei c.d. requisiti di partecipazione, ovvero nel caso in cui abbia falsificato (o reso dichiarazioni mendaci) in relazione alla documentazione attestante i requisiti medesimi previsti dal bando di gara.

I requisiti di partecipazione, di cui al bando di gara (e indicati dal Codice dei contratti), sono di ordine generale e speciale.

Il martello del giudice chiude la seduta. Dopo la gara c'è l'escussione della cauzione provvisoria.

I requisiti generali

Fra i requisiti generali sono indicati la non assoggettabilità allo stato di fallimento, l’assenza di sentenze passate in giudicato per reati contro lo Stato e l’assenza di violazioni definitivamente accertate di natura fiscale, contributiva, assistenziale ovvero riferite a riciclaggio o frodi. Quindi, nel caso di violazione di norme in materia contributiva verso la Cassa Edile o enti previdenziali, l’Amministrazione provvederà a rendere nulla l’aggiudicazione mediante l’estromissione dell’impresa dal procedimento concorsuale.

I requisiti speciali

Fra i requisiti speciali richiesti per la validità della partecipazione del concorrente, sono annoverati quelli sulla capacità economica e finanziaria nonché tecnico organizzativa del concorrente.

Pertanto nel momento in cui l’impresa che partecipa alla gara dichiara di essere in possesso dei titoli richiesti in sede di bando, la cauzione “Provvisoria” diventa una garanzia inerente a tali affermazioni, con lo scopo di avallare la validità e la serietà dell’offerta.

Quando è prevista l’escussione della cauzione

Quindi, l’escussione della cauzione sarà prevista nel caso in cui il partecipante venga meno agli obblighi essenziali che regolano la gara, e che si riferiscono all’esattezza del procedimento.

Altresì l’esclusione dalla gara, e il conseguente incameramento della garanzia, saranno conseguenze dovute anche alla tardiva presentazione della documentazione necessaria che attesti le dichiarazioni relative all’offerta. Inoltre, nel caso di produzione di falsa documentazione o di dichiarazione mendace strumentale per la partecipazione alla gara, la Stazione appaltante ne darà comunicazione all’AVCP (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), che comminerà le sanzioni del caso in base alla gravità del fatto oggetto di falsa documentazione.

Le tempistiche di escussione cauzione provvisoria

Per quanto riguarda le tempistiche circa l’escussione della “Provvisoria”, vi è da dire che la cauzione “Provvisoria” ha un termine di validità che corrisponde a un minimo di 180 giorni dalla data in cui è stata presentata l’offerta. Peraltro, la Stazione appaltante ha il potere di richiedere che la durata della garanzia si protragga ulteriormente in caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione, previo contestuale impegno del garante a rinnovare la garanzia stessa.

In ultimo, la disposizione dell’incameramento della cauzione “Provvisoria”, si verifica anche nel caso in cui, all’indomani della definitiva aggiudicazione, la sottoscrizione del contratto non sia stata portata a termine per fatto imputabile all’affidatario.

Escussione cauzione definitiva

Escussione cauzione definitiva

In tema di pubblici appalti riferiti a lavori, servizi e forniture, si parla di cauzione “Definitiva” per indicare una garanzia che l’aggiudicatario della gara d’appalto è tenuto a prestare a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del beneficiario (Stazione appaltante).

Dunque la cauzione di specie, da prestarsi anche sotto forma di polizza fidejussoria (art. 113 D.Lgs. 163/2006), tutela gli interessi del beneficiario -committente dei lavori, del servizio o della fornitura – il quale, attraverso l’escussione della garanzia, otterrebbe il ristoro del danno subìto a causa delle inadempienze dell’esecutore del contratto.

L’escussione della cauzione “Definitiva” è l’azione, esperita da parte del beneficiario che, tramite l’intimazione al pagamento, determina l’incameramento, in parte o in toto, della garanzia.

Gru in un cantiere al tramonto. Alla fine dei lavori scatta l'escussione della cauzione definitiva.

Escussione a prima richiesta

Si parla di “escussione a prima richiesta” quando il testo della garanzia (come quello di cui all’art. 113 del Codice degli appalti pubblici) prevede il pagamento entro 15 dalla semplice richiesta scritta e con la rinuncia da parte del garante (compagnia di assicurazioni o banca) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.) e la rinuncia ad avvalersi dei termini di decadenza di cui all’art. 1957 c.c.

Escussione a perdita definitiva

L’escussione della cauzione “Definitiva” può però anche essere “a perdita definitiva“: tale formula ricorre solitamente nell’ambito di garanzie emesse in favore di soggetti/enti privati. In questo caso il garante sarà tenuto al risarcimento solo dopo la preventiva escussione del debitore principale da parte del beneficiario, allorché siano state acclarate le ragioni dello stesso soggetto garantito attraverso l’ottenimento del titolo esecutivo passato in giudicato (sentenza o similare provvedimento decisorio non più impugnabile) ovvero, in caso di fallimento del debitore principale, il beneficiario si sia insinuato al passivo senza null’altro dover dimostrare.

Come inoltrare la richiesta di escussione

La richiesta di escussione, con i relativi riferimenti agli estremi e al numero di repertorio della garanzia, viene inoltrata tramite lettera raccomandata indirizzata all’ente fidejussorio. All’indomani del pagamento il garante, in forza di legge (art. 1950 c.c.) e di testo fidejussorio avrà diritto ad agire in regresso (rivalsa) nei confronti del debitore principale per il recupero di tutte quelle somme (capitale, interessi e spese) versate al beneficiario.

Fideiussione per oneri di urbanizzazione

Fideiussione per oneri di urbanizzazione

Tutti coloro che – persone fisiche o imprese – che sono impegnate in opere edificatorie (es. ampliamento volumetria immobile o costruzione ex novo) sono tenuti a rilasciare a favore del Comune una polizza fidejussoria per l’ottenimento della concessione edilizia.

La concessione edilizia fa riferimento a 2 tipologie:

  • cauzione per oneri di urbanizzazione e contributo per costo di costruzione;
  • esecuzione diretta delle opere a scomputo degli oneri concessori.

Tale garanzia può essere definitiva in diversi modi: ad esempio fideiussione per oneri di urbanizzazione, fideiussione per concessioni edilizie.

Sono solo alcuni dei termini usati per descrivere questo contratto.

Timbro apposto su un documento, come quello di una fideiussione per oneri di urbanizzazione.

La fideiussione per oneri di urbanizzazione è utilizzata allorché venga richiesta dal Comune una garanzia a tutela dell’adempimento del pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria o secondaria da parte del soggetto concessionario.

La legge italiana prevede che nel caso in cui, ad esempio, una società operante nel campo delle costruzioni voglia provvedere alla costruzione di un immobile, questa debba accollarsi i relativi oneri relativi all’urbanizzazione.

Il Comune la cui area verrà assoggettata ad urbanizzazione, andrà a chiedere alla società titolare della concessione una fideiussione per oneri di urbanizzazione quale garanzia per l’adempimento del pagamento dilazionato degli oneri stessi.

È bene ricordare che cosa si intenda con i suddetti termini.

Oneri di Urbanizzazione Primaria

Per oneri di urbanizzazione primaria si intende quell’insieme di tipologia di servizi atti a rendere edificabile una determinata zona, che in un successivo momento potrà essere considerata di pubblica utilità.

Fognatura, strade, parcheggi, rete per la distribuzione di acqua, gas ed altre utenze sono solo alcuni esempi di urbanizzazione primaria.

Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Per oneri di urbanizzazione secondaria invece, si intende tutte quelle opere di natura edilizia atte a fornire il normale funzionamento della vita sociale e comunitaria dei cittadini.

Quindi, la costruzione di opere di pubblica utilità rientrano tra quelle assimilabili alla categoria di urbanizzazione di carattere secondaria.

Riassumendo, scopo della fideiussione per oneri di urbanizzazione è ottenere da parte del Comune, la garanzia di adempimento degli impegni assunti dal concessionario nei confronti del Comune.

Clausola vessatoria

Clausola vessatoria

Per “clausola vessatoria” intendiamo l’insieme di proposizioni presenti nei contratti, condizioni e postille le quali, anche nell’ambito della buona fede, stabiliscono nei confronti di una delle due parti uno scompenso degli obblighi pattuiti in sede di contratto.

Tali tipologie di clausole sono disciplinate dagli articoli del Codice Civile numero 1341 e 1342, appartenenti alla branchia che disciplina i contratti tra due o più parti.

Queste condizioni provocano una netta pendenza di diritti e limitazione di responsabilità per una delle due parti, solitamente la parte sottoscrivente il contratto.

Implicano inoltre la possibilità di recedere dal contratto o la sospensione di quest’ultimo.

Il significato di “vessatoria”, difatti, si riferisce a termini quali oppressivi e restrittivi. Ciò rende facilmente intuibile come tale definizione, affiancata al linguaggio assicurativo, predisponga che nei contratti di fideiussioni o cauzioni possano essere presenti una o più clausole limitanti o esclusive.

Le tipologie di clausole vessatorie, sia per quanto riguarda le cauzioni che le fideiussioni, sono di diversa natura e grado.

Per fare qualche esempio, per clausola vessatoria possiamo intendere quella condizione che va ad escludere o limitare la responsabilità di una delle due parti in caso di morte, inadempimento totale o parziale conseguentemente a un’omissione.

Ancora, è una clausola vessatoria la condizione che va a limitare la possibilità da parte del soggetto debitore di rimborsare il creditore con un credito avanzato.

Un altro esempio di clausola vessatoria è la riserva da parte di una parte a fornire la propria prestazione, mentre la condizione di adempimento della seconda parte è subordinata unicamente alla propria volontà.

L’articolo 1341 del Codice Civile decreta l’inefficacia nel caso in cui le stesse clausole non siano state esplicitamente sottoscritte dalla controparte.

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