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Rimborso Iva procedura semplificata

Rimborso Iva procedura semplificata
Una mano posiziona un dado, che mostra una faccia recante il simbolo percentuale, su tre dadi posti in fila e che mostrano facce su cui sono ritratte le lettere I, V, A che formano la parola IVA

Novità per l’IVA 2013, parliamo del rimborso Iva procedura semplificata.

La novità più importante in merito riguarda l’analisi dell’Agenzia delle Entrate in merito alla soppressione del quadro VR.

La procedura per chiedere il rimborso

Nella possibilità di creare un credito annuale da poter riscuotere, la procedura per poter chiedere il rimborso si avvale della compilazione del rigo X4, inserito nel quadro VX del modello di dichiarazione IVA 2013.

Se si decide di presentare la dichiarazione IVA con il modello UNICO 2013 è necessario compilare il quadro RX del modello per richiedere il rimborso IVA.

Vediamo insieme le principali novità per il rimborso Iva procedura semplificata.

Il rimborso Iva procedura semplificata

La sostituzione del rigo X4 al posto del quadro VR ha portato ad alcune importanti modifiche relative ai campi riservati alle informazioni per la richiesta del rimborso del credito annuale.

Il campo 1 si riferisce all’importo di cui si richiede il rimborso, mentre i campi 2 e 8 si riferiscono alla modalità di rimborso Iva procedura semplificata.

La quota che viene accumulata con gli importi o che saranno accumulati durante il 2013 nel modello F24, non potrà essere superiore a 516.456,90 euro, o di 1 milione di euro per i soggetti subappaltatori che nel 2012 abbiano registrato delle entrate, di cui almeno l’80% riguardi le prestazioni in riferimento all’esecuzione di contratti di subappalto.

Nella causale del rimborso dovrà essere indicato il codice in merito alle causali del rimborso.

Logo dell'Agenzia delle Entrate, ente a cui i contribuenti possono richiedere il Rimborso dell'IVA.

Quali sono i codici?

I codici sono:

  • cessione di attività;
  • aliquota media;
  • operazioni non imponibili;
  • acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche;
  • operazioni non soggette all’imposta;
  • condizioni previste dall’art. 17, comma 3;
  • esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli;
  • rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio;
  • coesistenza di più presupposti;
  • rimborso della minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA.

Vediamo insieme altri campi.

  • contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso è dedicato solo ai contribuenti;
  • contribuenti subappaltatori, è dedicato solo ai subappaltatori
  • attestazione delle società e degli enti operativi
  • contribuenti virtuosi: tutti i contribuenti che sono esonerati dalle prestazioni delle garanzie per il 100% della media degli introiti che vengono versati nel conto fiscale del biennio precedente la richiesta di rimborso.

Tutte le ultime novità in merito al rimborso Iva procedura semplificata possono essere visionate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Se per la tua azienda hai necessità di fideiussioni, registrati al nostro servizio per ricevere la consulenza di professionisti specializzati.

Cauzioni assicurative

Cauzioni assicurative
Uomini vestiti in giacca e cravatta si danno la mano. Forse hanno trattato cauzioni assicurative.

Il mondo delle cauzioni assicurative è molto vasto e comprende varie tipologie di garanzie fideiussorie. Come prima cosa andiamo a definire cosa sono le cauzioni assicurative.

Cosa sono le cauzioni assicurative?

Le cauzioni assicurative sono contratti assicurativi atti a garantire il pieno adempimento degli accordi interposti tra le due parti. Garante dell’accordo sarà il fideiussore, ovvero l’ente assicurativo, bancario o finanziario incaricato di stipulare le garanzie fideiussorie a seguito del pagamento di un premio, ovvero il costo della cauzione assicurativa.

Le garanzie fideiussorie garantiscono il rimborso del creditore, nel caso in cui il debitore, ovvero il soggetto incaricato di una determinata prestazione, risalutasse inadempiente rispetto l’accordo preso.

Tipologie di cauzioni assicurative più diffuse

Le forme di cauzioni assicurative maggiormente diffuse sono le garanzie fideiussorie. Di queste, le principali tipologie sono le cauzioni provvisorie e le cauzioni definitive.

Le prime sono obbligatoriamente richieste dalla legge qualora si voglia partecipare ad una gara d’appalto per esecuzione di lavori o fornitura di beni e servizi. Queste vanno a garantire al committente la buona esecuzione dell’impegno pattuito ed assicura i requisiti tecnici e finanziari da parte dell’esecutore dei lavori.

Le seconde invece, le cauzioni definitive, è una tipologia di cauzione attestante la presenta di un garante che rimborsi il committente nel caso in cui l’esecutore dei lavori risultasse inadempiente all’accordo preso, chiuda per fallimento, non porti a termine il lavoro pattuito o lo faccia senza rispettare le clausole contrattuali.

In tutti questi casi quindi, il committente potrà chiedere e ottenere rimborso presso l’ente che ha stipulato la cauzione definitiva.

Una mano stringe la penna con cui sottoscrive un contratto.

Cauzioni assicurative per il rimborso annuo dell’Iva

La tipologia di cauzioni assicurative non si esaurisce di certo con la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva. Oggigiorno il ruolo di queste garanzie assicurative è molto diffuso.

Si parla infatti di cauzioni assicurative per il rimborso annuo dell’Iva, per richiedere il visto per il permesso di soggiorno da parte del cittadino extra comunitario, per urbanizzazioni, per appalti pubblici e privati e molte altre ancora.

Per concludere, il costo delle cauzioni assicurative, ovviamente varia innanzitutto dal tipo di cauzione richiesta. Interviene sul costo, anche la natura dell’ente che la eroga e il tasso applicato dall’ente stesso.

Può variare dalle poche decine di euro a cifre importanti, ovviamente in base alla situazione per la quale è richiesta.

Incameramento cauzione definitiva

Incameramento cauzione definitiva
Martello del giudice e bilancia giustizia. Immagine per parlare dell'Incameramento della cauzione definitiva.

Quando si parla di incameramento cauzione definitiva, si compie un riferimento dettagliato a una serie di regole specifiche previste a proposito di quest’argomento e, proprio in virtù di tali disposizioni, si può giungere alla valutazione certa che un ruolo fondamentale su cui si basa la disciplina delle ipotesi considerate in materia, è rappresentato dalla figura di chi stipula il contratto.

Come sappiamo, durante il periodo attinente all’aggiudicazione dell’appalto si parlerà di cauzione provvisoria, giacché i partecipanti alla gara avranno l’obbligo di accompagnare l’offerta con una caparra allo scopo di presentare una garanzia sufficiente a rendere efficace e valida la loro proposta.

L’esecuzione del contratto

L’esecuzione del contratto dovrà essere resa certa dall’intervento di un fideiussore, presentato dal concorrente, che dovrà assumersi la responsabilità e l’impegno di porre garanzia, a proposito del compimento contrattuale, nell’eventualità in cui si rivelasse come affidatario.

Liberata la cauzione di tipo provvisorio, chi prevarrà avrà l’obbligo di compiere una garanzia di tipo fideiussorio corrispondente al 10 per cento del costo contrattuale.

L’incameramento della cauzione definitiva prevede come presupposto essenziale, l’individuazione e l’identificazione specifica di chi copre il ruolo di esecutore del contratto.

Due persone si accordano tramite stretta di mano sul luogo dei lavori.

La richiesta di incameramento cauzione definitiva

Si procede alla richiesta d’incameramento della cauzione definitiva, nel momento in cui si determina la conclusione del contratto a causa d’inadempimento e grave inottemperanza a carico dell’appaltatore.

In genere il procedimento deve essere richiesto mediante una lettera d’incameramento cauzione definitiva, e l’amministrazione potrà ottenere su questo strumento di garanzia una rivalsa limitata esclusivamente all’ammontare del suo valore.

Determina l’incameramento della cauzione definitiva come fattore essenziale, la specificazione del tipo di danno arrecato.

Precisazioni

In conclusione occorre precisare che l’incameramento della cauzione definitiva, non può avvenire in modo automatico e la garanzia non impone alcun tipo di limitazione e ostacolo alla valutazione e determinazione del danno procurato, che dovrà essere ovviamente adeguatamente risarcito sulla base delle norme disposte.

Assicurazione decennale postuma

Assicurazione decennale postuma
Un ingegnere stringe la mano a un uomo. I saluti dopo la stipula di un'assicurazione decennale.

L’assicurazione decennale postuma è una tipologia di polizza assicurativa divenuta obbligatoria per ogni costruttore di immobili.

Questo tipo di garanzia assicurativa va a garantire il costruttore ed allo stesso tempo tutelare l’acquirente dello stesso, per eventuali danni subiti dall’immobile, per danni causati verso terzi, nell’eventualità che l’immobile subisca un danneggiamento totale o parziale, e nel caso in cui l’opera presenti gravi difetti di costruzione causati da un vizio del suolo o per difetto della costruzione e manifestatisi solo successivamente alla vendita della costruzione.

La polizza decennale postuma

Non è raro identificare questo documento, nell’ambiente assicurativo e fra i costruttori, con il termine “polizza decennale postuma“. Il costruttore è tenuto a stipularla quando l’immobile si presenta ancora in fase di costruzione e non ancora ultimato.

Come facilmente intuibile dalla terminologia usata per identificare la polizza, questa ha una validità di 10 anni. C’è da precisare che la suddetta garanzia è obbligatoria unicamente per gli immobili di recente costruzione e in atto di vendita.

Capita spesso che i proprietari di immobili, dovendo ristrutturare il proprio bene, richiedano alla ditta costruttrice una polizza postuma decennale come garanzia della buona esecuzione dei lavori.

Immagine di una planimetria e di una mano che segna appunti in matita.

Beneficiari della polizza

Questo è un fatto che può accadere, ma non è riconosciuto dal nostro Codice Legislativo. È bene ricordare che il beneficiario della polizza non può essere una società, ma deve essere un soggetto privato.

Al momento della stipulazione del contratto, il contraente deve definire nella maniera più opportuna il massimale della polizza, affinché in caso di ulteriori interventi per danni arrecati o vizi subiti, il costruttore possa proseguire con la corretta ultimazione dei lavori.

Costo dell’assicurazione postuma decennale

Il costo di un’assicurazione postuma decennale per il costruttore si basa solitamente su tassi variabili identificati dall’agenzia assicurativa. Tendenzialmente, possiamo dire che questi si aggirano intorno allo 0,35-0,40 % del costo complessivo.

Molti costruttori decidono di integrare la polizza decennale postuma con una polizza assicurativa CAR.

Come funzionano le Centrali uniche di committenza dopo la l. 114/2014

Come funzionano le Centrali uniche di committenza dopo la l. 114/2014
Immagine della Gazzetta ufficiale: come funzionano le centrali uniche di committenza?

Dallo scorso 1 gennaio per i Comuni non capoluogo di provincia, l’acquisizione di forniture e di servizi deve avvenire attraverso il ricorso alla Centrale unica di committenza (l’obbligo per le gare concernenti lavori pubblici è fissato per il 1 luglio 2015). Ma di cosa si tratta? E come impatteranno le Centrali uniche nella gestione delle gare ad evidenza pubblica? Cerchiamo di rispondere ai principali quesiti, attraverso tre risposte ai temi di maggiore rilevanza.

Cosa sono le Centrali uniche di committenza?

Disciplinate ancor prima dell’avvento riformatore del dl. 90/2014, poi convertito nella l. 114/2014, l’art. 3, comma 34, del d.lgs. 163/2006 definiva le centrali di committenza come delle amministrazioni aggiudicatrici che acquistano forniture o servizi destinate ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o ancora che aggiudicano appalti pubblici o concludono accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

In seguito all’approvazione della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE, che il legislatore italiano sta cercando di recepire entro l’anno, la Centrale può altresì fornire servizi di committenza ausiliaria, e deve essere individuata in un recinto di potenziali soggetti quali “lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico”.

Targa affissa fuori dalla sede dell'A.N.A.C.

Perché sono nate le Centrali di committenza e chi si deve rivolgere a loro?

Sintetico obiettivo delle Centrali di committenza è quello di accentrare la gestione delle gare ad evidenza pubblica, cercando di razionalizzare la spesa pubblica ed evitare sprechi di risorse che non apportano benefici per i cittadini. Attraverso le Centrali si cerca dunque di eliminare alcuni costi che erano precedentemente imputati alla frammentazione, tra tanti piccoli Comuni, della fase relativa all’acquisizione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Ora, sulla base delle modifiche intervenute con i già ricordati d.l. 66/2014 e l. 114/2014, l’obbligo di rivolgersi alla Centrale di committenza ricade non più solamente per i Comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, quanto a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia.

Cosa accade in caso di acquisizione dei lavori?

Stabilito quanto precede, giova ricordare che stando alla normativa vigente i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere all’acquisizione dei lavori, beni e servizi nell’ambito delle Unioni dei comuni – ove esistenti – o, in alternativa, costituendo un apposito accordo consortile tra gli stessi Comuni, e avvalendosi dei competenti uffici delle Province, o ancora ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle Province.

In aggiunta, i Comuni possono altresì acquisire beni e servizi mediante Consip SpA o altro soggetto aggregatore di riferimento. Se nel territorio vige l’obbligo di associazione obbligatoria, e l’Unione è già esistente, l’obbligo di costituzione della Centrale unica di committenza ricadrà dunque in capo all’Unione, cui graverà il compito di istituire un ufficio qualificato di committenza. Se invece l’Unione non è ancora sorta, l’onere di istituire la Centrale graverà sui singoli Comuni, che dovranno stipulare un accordo consortile per poter generare la struttura di riferimento.

L’eccezione riguarda i Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, che possono invece procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, purché di importo inferiore a 40mila euro.

Fideiussioni per anticipazione del prezzo contrattuale

Fideiussioni per anticipazione del prezzo contrattuale
Uomini davanti alla documentazione di una fideiussione per anticipazione del prezzo contrattuale.

L’impresa o l’azienda interessata a partecipare ad una gara d’appalto pubblica è tenuta a norma di legge a sottoscrivere una cauzione provvisoria, seguita poi da una cauzione definitiva qualora l’impresa o l’azienda in questione risulti vincitrice della gara d’appalto.

La suddetta cauzione è stipulata a norma di garanzia a tutela della stazione appaltante, la quale detiene il diritto di essere tutelata ed eventualmente rimborsata qualora l’impresa incaricata dell’esecuzioni dei lavori risulti in qualche modo inadempiente.

Garanzie per l’impresa

A garanzia dell’impresa invece, esiste in ambito assicurativo, una fideiussione atta al recupero parziale del prezzo contrattuale. Questo tipo di cauzioni o fideiussioni atte per il recupero dell’anticipazione del prezzo contrattuale, permettono all’impresa appaltatrice la riscossione di parte del pagamento utilizzabile, ad esempio, per l’acquisto di materie prime per l’avvio dei lavori.

Questo tipo di fideiussione consente all’impresa uno sgravio economico ed al committente, la tutela di sicuro risarcimento qualora l’impresa risulti inadempiente e non eseguendo il lavoro commissionato.

Penna sorretta dalla mano di un uomo elegante sul punto di firmare alcuni moduli.

La legislazione in materia di appalti pubblici

Tutto ciò è disciplinato dall’attuale legislazione in materia di appalti pubblici, che consente appunto, l’ottenimento da parte degli enti committenti, di un’anticipazione pari ad un massimo del 20% del prezzo stabilito di appalto.

Solitamente la somma erogata sarà riconosciuta quale un anticipo e quindi trattenuta dal pagamento finale all’ultimazione dei lavori, o in seguito agli accordi pattuiti in sede di stipula di contratto.

Svincolo cauzione provvisoria

Svincolo cauzione provvisoria
Fotografia di un cantiere e delle gru al tramonto.

Al termine di una gara d’appalto, la stazione appaltante, è tenuta a comunicare ai soggetti la mancata aggiudicazione del lavoro o del servizio, e contestualmente, andrà anche a provvedere allo svincolo della cauzione provvisoria.

Modalità di svincolo della cauzione provvisoria

L’autorità vigente si è espressa, nell’ambito della vigilanza sui contratti pubblici, anche sulle modalità di svincolo della cauzione provvisoria: ciò deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione della gara anche nel caso in cui questa risultasse ancora valida.

Ciò prevede che la cauzione non cessi automaticamente la sua funzione di garanzia come accade nel caso del soggetto aggiudicatario, ma sarà dovere dell’amministrazione svincolare la stessa entro il termine previsto.

La garanzia va a cessare la sua efficacia nel caso in cui possa apparire come un aggravamento del procedimento e ciò trova giusta motivazione nel fatto che l’aggiudicazione provvisoria trova completezza nel momento in cui viene erogata anche la definitività della cauzione e diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti tecnici, qualitativi e patrimoniali richiesti dal soggetto appaltante e dal concorrente secondo in graduatoria.

Mani reggono le penne con cui firmano la lettera di svincolo della cauzione provvisoria.

Requisiti del soggetto aggiudicatario

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non possa dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, si andrà a determinare una nuova soglia di anomalia dell’offerta, e di seguito, si proseguirà ad una nuova aggiudicazione.

In questo caso, è normale che si mantenga la naturale efficacia della cauzione provvisoria avanzata dai partecipanti alla gara.

Come si calcola la fideiussione

Come si calcola la fideiussione
Moduli e una calcolatrice: come si calcola la fideiussione?

Non è raro, nel mondo delle assicurazioni e delle fideiussioni, imbattersi sul calcolo dell’ammontare di un contratto di tipo assicurativo o fideiussorio.

Il mercato, difatti, propone un’ampia tipologie di fideiussioni per le quali non è sempre facile fare un calcolo immediato. Esistono infatti fideiussioni il cui costo è determinato forfettariamente dall’ente predisposto, ed altre normalizzate dalla legislatura italiana.

Il calcolo della fideiussione definitiva

Un caso di quest’ultima natura è la fideiussione definitiva.

È compito dell’art. 113 del codice legislativo normalizzare il calcolo della fideiussione definitiva.

Essa prevede che il soggetto aggiudicante la gara d’appalto debba stipulare una fideiussione definitiva per un importo pari al 10% dell’importo pattuito in fase contrattuale.

La questione si rende leggermente più complicata nel caso in cui per l’aggiudicazione della gara vi sia stato un ribasso d’asta superiore al 10%: in questo caso, l’importo garantito è pari all’importo contrattuale moltiplicato per la percentuale di ribasso.

Infine, nel caso in cui l’aggiudicazione della gara presenti un ribasso d’asta pari o superiore al 20%, il calcolo della fideiussione definitiva andrà a salire di due punti percentuali per ogni punto di ribasso maggiore al 20%.

Il parametro temporale e il possesso o meno da parte dell’azienda vincitrice della gara della certificazione 9000-90001, possono influenzare ulteriormente il calcolo della cauzione definitiva.

Diverse carte di progetti edilizi sul disegno in matita di un cantiere.

La fideiussione per rimborso IVA

Altra tipologia di cauzione la cui necessita di un calcolo specifico è la fideiussione per rimborso IVA.

Questa viene solitamente richiesta nel caso in cui un determinato soggetto si trovi creditore nei confronti dell’amministrazione finanziaria per un ammontare massimo previsto di euro 516.456,90.

La suddetta fideiussione è calcolabile al netto del 10% sul totale della somma versata dal soggetto interessato, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso.

Il modello VR è il modulo previsto per presentare la domanda di rimborso della somma prevista.

Questi sono solo due dei tanti esempi possibili di calcolo di una fideiussione assicurativa.

Una buona norma, è quella di affidarsi ad agenzie chiare e trasparenti: solo in questo modo avrete la piena certezza di stipulare un documento che vada a garantire i vostri interessi e la vostra sicurezza.

Cosa sono le cauzioni e le fideiussioni

Cosa sono le cauzioni e le fideiussioni
Un uomo in camicia spiega dei documenti a un altra persona indicandone le parti con una penna. Come un professionista farebbe per spiegare i documenti di cauzioni e fideiussioni.

Fideiussioni e cauzioni sono due termini ricorrenti nel mondo finanziario, assicurativo e bancario ed anche nel settore appalti pubblici.

Scopri i dettagli sulla nostra Guida Cauzioni e Fideiussioni

Riportiamo in questo articolo le definizioni canoniche della dottrina, in modo da iniziare a familiarizzare con le prime informazioni di base per comprendere meglio il mondo delle fideiussioni.

Fidejussione

È la garanzia rilasciata da un soggetto (fidejussore) che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

Cauzione

È la garanzia che può essere costituita in numerario o titoli, ma che può prestarsi anche sotto forma di fidejussione assicurativa (o bancaria), a garanzia dell’adempimento di un’obbligazione.

Un edificio visto dal basso e una gru che lo sovrasta facendo da contrasto a un cielo limpido ma nuvoloso.

Polizza fidejussoria

È la garanzia prestata da una compagnia di assicurazioni in favore di un soggetto privato o di un ente pubblico a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore (contraente della polizza fidejussoria) – derivanti da leggi o contratti – per lo più di fare o di comportamento, ovvero anche di dare purché trovino il loro fondamento in una disposizione normativa.

Tale garanzia (la cui ratio sostanzialmente non differisce dalla fidejussione, con conseguente suo assoggettamento alla disciplina legale di questa, ove non derogata dalle parti nei limiti della loro autonomia contrattuale) assolve alla funzione sostitutiva della ben più onerosa cauzione allorché quest’ultima – appunto – sia richiesta, a garanzia di obbligazioni, in forza di legge o di contratto.

Cos’è il cottimo fiduciario e come funziona

Cos’è il cottimo fiduciario e come funziona

Il cottimo fiduciario rappresenta una procedura negoziata della Pubblica Amministrazione per l’acquisto di beni, servizi e lavori.

Questa procedura è nata per rendere più semplice e agevole il procedimento per l’affidamento di lavori, servizi o forniture da parte della Stazione appaltante nell’ambito di una gara d’appalto.

Di seguito approfondiamo i riferimenti normativi del cottimo fiduciario, i suoi limiti di ammissibilità e la procedura relativa.

Cos’è il cottimo fiduciario: riferimenti del Codice Civile

“L’art. 125 del Codice dei contratti evidenzia la procedura, per l’acquisizione di beni, lavori, servizi e forniture in economia.

L’affidatario dei lavori, servizi e forniture in economia deve possedere i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale e economica-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con procedura ordinaria. Come dire che deve essere in possesso dei requisiti di natura anche speciale di cui al Codice dei contratti. Ma le acquisizioni in economia possono essere effettuate non solo attraverso il cottimo fiduciario ma anche tramite amministrazione diretta.

Il meccanismo dell’amministrazione diretta (gli importi di spesa complessiva sono fissati a 50.000 euro) prevede l’utilizzo di materiali e mezzi propri dell’Amministrazione o quantomeno appositamente acquisiti o noleggiati e con personale proprio della Stazione appaltante, o eventualmente assunto per l’occasione”.

Un faldone pieno di documenti, come quelli che potrebbero essere utile per la procedura di cottimo fiduciario.

Largamente utilizzato ed inquadrato per anni nell’ambito delle trattative private o alternative alle procedure ordinarie, il cottimo fiduciario è stato inserito a pieno titolo, dall’art. 125 del Codice degli Appalti (d.lgs. n. 163/2006) tra le procedure negoziate della Pubblica Amministrazione per l’acquisizione “in economia” di beni, servizi e lavori.

La procedura del cottimo fiduciario risponde all’esigenza di semplificare e rendere più celere, rispetto alle procedure ordinarie di gara, l’affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte della Pubblica Amministrazione, dovendo comunque essere funzionale all’osservanza dei principi di buona amministrazione, trasparenza e concorrenzialità che caratterizzano l’azione pubblica.

A tal fine, il ricorso al cottimo fiduciario è assoggettato dallo stesso codice e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (d.p.r. n. 207/2010) a determinate condizioni ed è reso possibile entro certi limiti di valore diversificati a seconda dell’oggetto e delle specifiche necessità.

Ammissibilità e limiti del cottimo fiduciario

Attraverso il cottimo fiduciario la Pubblica Amministrazione può affidare un appalto pubblico (di lavoro, beni, servizi) a soggetti terzi, soltanto nei seguenti casi e con i limiti espressamente stabiliti dal codice e dal relativo regolamento di attuazione:

  • Lavori: per i lavori, il cottimo fiduciario non può superare la soglia di 200mila euro e gli stessi devono riguardare una delle categorie preventivamente stabilite da ciascuna stazione appaltante, ovvero: la manutenzione e la riparazione di opere o impianti o il loro completamento, in seguito alla risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando è caratterizzato da necessità o urgenza; gli interventi non programmabili in materia di sicurezza; i lavori che non possono essere differiti a seguito dell’esperimento infruttuoso delle procedure ordinarie e quelli necessari per la compilazione di progetti;
  • Beni e servizi: per le forniture e i servizi, invece, è possibile ricorrere al cottimo fiduciario per importi inferiori, rispettivamente, a 137mila e 211mila euro, in base alla natura delle amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti, nonché per le seguenti ipotesi: risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, laddove ritenuto più conveniente il ricorso all’acquisizione in economia; necessità di completare prestazioni di un contratto in corso o di contratti scaduti in caso di prestazioni periodiche; urgenza dettata da eventi imprevedibili o al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Denominatore comune a tutte le categorie è il carattere della “necessità” che spinge al ricorso legittimo alla procedura in economia, in luogo di quella ordinaria.

Altro limite rigoroso è quello dettato dal comma 13 dell’art. 125 del Codice Appalti, che vieta il frazionamento artificioso degli importi delle prestazioni allo scopo di sottoporle alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Ecco un link utile ed aggiornato riguardanti i limiti previsti dall’ Art. 125 Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia (d.lgs 163/06):

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Il procedimento

Nel cottimo fiduciario il procedimento è semplificato rispetto alle procedure ordinarie, potendo l’affidamento avvenire anche in modalità telematica.

Inoltre, come dispone l’art. 125, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006, quando l’importo dell’appalto è inferiore ai 40mila euro, sia che si tratti di lavori che di beni e servizi, il responsabile del procedimento può affidarlo direttamente, con ampia discrezionalità, all’operatore economico prescelto.

Quando invece l’appalto è superiore ai 40mila euro (ma sempre entro il tetto dei 200mila euro), l’affidamento deve avvenire dopo la consultazione di (almeno) 5 operatori economici (ove esistenti), individuati in base ad apposite indagini di mercato o agli elenchi predisposti e aggiornati annualmente dalla Stazione appaltante.

Resta fermo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sanciti dal comma 11 dell’art. 125, e dei requisiti soggettivi di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria richiesti all’affidatario dal successivo comma 12.

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