Il quadro normativo

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Art.29 d.lgs. 276/2003: la solidarietà sociale sul piano giuridico

L’art.29 d.lgs. 276/2003 regola la responsabilità solidale nell’ambito dell’appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro-appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali.

La ratio legis è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti al lavoratore , prevedendo la possibilità di esperire azione diretta nei confronti di un soggetto terzo, il committente, che di fatto ha beneficiato della prestazione lavorativa nell’ambito della quale tale credito è maturato.

Cosa significa? Semplice. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, in caso di appalto di opere o di serviziil committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore (nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori) entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi , comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Qualora questo non si verifichi, il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. ll committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. (Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, dall’art. 1, comma 911, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007, e dall’art. 21, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall’art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. 28 giugno 2012, n. 92 e dall’art. 28, comma 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)

Le modifiche introdotte dalla Legge n. 49/2017

Lo scorso 19 aprile 2017, il Parlamento italiano ha poi approvato la conversione in legge del d.l. 17 marzo 2017, n. 25, con cui ha operato la soppressione del 2°, 3° e 4° periodo dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 – inerenti al beneficio della preventiva escussione. La giurisprudenza ha cioè stabilito che il beneficio della preventiva escussione, invocato dal committente, “opera esclusivamente in sede esecutiva”, nel senso che il lavoratore non può procedere coattivamente a carico del committente dell’appalto “se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni dell’appaltatore”. Decade cioè il meccanismo processuale che consentiva al committente di invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La conseguenza? I committenti hanno diretto e specifico interesse ad avere compiuta conoscenza dei lavoratori per i quali, in caso di attivazione della responsabilità solidale, saranno chiamati a rispondere in termini di crediti retributivi e contributivi.

E l’INPS ha intenzione di fare leva proprio su questo.

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