Una possibile classificazione delle polizze fideiussorie può essere fatta in base al soggetto – pubblico o privato – che richiede la garanzia in qualità di beneficiario. Questa classificazione permette quindi di identificare due grandi ambiti di applicazione: il settore Enti Pubblici, legato in particolare al tema delle gare di appalto pubblico ed il settore enti/soggetti privati, prevalentemente connesso al mondo dell’edilizia.
Ecco di seguito le principali indicazioni per ogni categoria di polizza con la relativa lista delle garanzie principali.
Fra le garanzie di tale settore rivestono particolare importanza quelle relative al Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e Reg. di attuazione D.P.R. 207/2010), le garanzie riguardanti le norme sull’edificabilità nelle aree di pertinenza dei Comuni (D.P.R. 380/2001 – T.U. sull’edilizia), ovvero le polizze fidejussorie a garanzia dell’indebito rimborso del credito Iva (D.P.R. 633/1972).
Le garanzie in favore di enti pubblici comportano l’escussione “con pagamento entro 15 giorni dalla semplice richiesta del beneficiario e con la rinuncia da parte del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. e con rinuncia a eccepire i termini di cui all’art. 1957 c.c”.
Le garanzie in favore di soggetti o enti privati discendono da contratti, sottoscritti fra privati, contenenti obblighi per lo più di fare, con la previsione del pagamento “a perdita definitiva” o, quanto meno, “con motivata richiesta”.
La differenziazione, nel regime di escussione, fra garanzie in favore di enti pubblici e quelli privati, va ricercata nel fatto che il soggetto privato, beneficiario della polizza fidejussoria, non è tenuto – contrariamente a quanto accade per l’ente pubblico – ad addivenire alla decisione dell’escussione attraverso il rispetto di un preciso iter tecnico, amministrativo e legale.