Cauzioni e fidejussioni. La guida per imprese e privati

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Il Ramo Cauzioni fornisce polizze fidejussorie con cui la compagnia garante si impegna, in favore della pubblica amministrazione o di privati, a garantire l’adempimento, da parte del contraente, di obbligazioni -derivanti da leggi o contratti – che prevedano obblighi di fare, di comportamento ovvero di dare purché trovino il loro fondamento in disposizioni normative.

Pertanto la sfera di applicazione del Ramo deve essere individuata nell’ambito dell’esistenza di un rapporto giuridico, derivante da legge o da contratto, che prevede la prestazione di una cauzione sotto forma di polizza fidejussoria. Peraltro il Ramo Cauzioni, rispetto ai rami tradizionali, non è influenzato da fattori casuali dipendenti dall’alea nel senso che non si basa sulla determinazione attuariale del rischi di perdita derivante da eventi ignoti o contingenti ma, bensì, su principi di istruttoria, mutuati in parte anche dal sistema bancario, atti a verificare la capacità tecnica organizzativa e patrimoniale dell’impresa richiedente la garanzia.

Sommario contenuti

Che cos’è la cauzione?

La cauzione è quella garanzia, caratterizzata dal deposito del numerario in favore del creditore per l’eventuale mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del debitore e che, in virtù di disposizioni di legge o di contratto, può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria.

Che cos’è la polizza fidejussoria?

È quel contratto per mezzo del quale la compagnia garante (autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzioni), dietro il versamento di un premio, si impegna personalmente a garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dal contraente (debitore principale) nei confronti del beneficiario (creditore). Come si evince la figura della polizza fidejussoria è mutuata da quella della fidejussione (garanzia personale) tant’è che il Codice civile (art. 1936) definisce il fidejussore come “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui”.

Funzione della polizza fidejussoria

La polizza fidejussoria assolve due funzioni: la funzione risarcitoria e quella sostitutiva. Funzione risarcitoria poiché la compagnia garante, a fronte dell’inadempienza del contraente, è chiamata a rifondere un danno di mera natura patrimoniale al beneficiario. Funzione sostitutiva perché interviene tutte le volte in cui, in forza di legge o di contratto, un soggetto (debitore principale) chiamato ad adempiere a delle obbligazioni verso il beneficiario, possa ricorrere alla polizza fidejussoria quale sostituta della più onerosa cauzione.

Applicazione della polizza fidejussoria

Per quale ragione il soggetto obbligato principale, per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti del beneficiario/creditore, può ricorrere alla fidejussione assicurativa in luogo del versamento del numerario tramite cauzione?

La ragione del meccanismo sostitutivo della cauzione va ricercata nel riconoscimento da parte dello Stato – attraverso la creazione di una serie di idonee fonti normative – della possibilità per la polizza fidejussoria di sostituire la cauzione e di avere la stessa cittadinanza e valenza della fidejussione bancaria. Basti pensare al Codice degli appalti pubblici che, in materia di partecipazione alle gare, richiama la possibilità, da parte del concorrente, di prestare cauzione anche sotto forma di polizza fidejussoria (art. 75, D.Lgs. 163/2006).

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