DURC: tra obbligo normativo e futuro incerto (anche negli appalti)

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DURC: tra obbligo normativo e futuro incerto (anche negli appalti)

Schermata del sito governativo relativo del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

DURC è l’acronimo di Documento Unico di Regolarità Contributiva e indica la documentazione che deve essere presentata dalle imprese e dai lavoratori autonomi per attestare la loro regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, enti che si identificano con INPS, INAIL e diversi altri istituti e Casse previdenziali.

Ai fini di ottenere il DURC, la richiesta del DURC non viene effettuata presso tutti gli enti coinvolti, ma ci si rivolge a uno solo di essi che rilascia un unico documento attestante la regolarità contributiva dell’impresa; quindi si può indirizzarsi all’INPS o all’INAIL, mentre per le imprese edili la richiesta viene inoltrata alle Casse Edili.

Sommario contenuti

La richiesta del DURC è online

È da notare che per il rilascio del DURC, la richiesta del DURC deve essere fatta dall’appaltante per via telematica al sito Il sito SportelloUnicoPrevidenziale.it presenta diversi utili servizi direttamente dall’homepage segnalando eventuali disservizi. E’ l’interfaccia ufficiale per le imprese ma anche per le stazioni appaltanti ed altri enti della Pubblica Amministrazione. Oltre ai servizi relativi al DURC c’è una sezione dedicata alla certificazione SOA.

Il DURC, la cui validità è di 120 giorni, è un documento indispensabile nei seguenti casi:

Un uomo di spalle con il casco protettivo osserva i disegni tecnici di un progetto davanti a numerose gru.

Il DURC nel settore degli appalti pubblici

Per partecipare a una gara di appalto, la presentazione del DURC è obbligatoria ed è un requisito essenziale per essere ammessi ed eventualmente aggiudicarsi la fornitura di opere o servizi. Ma attenzione, perché gli enti pubblici non possono richiedere il DURC, se la richiesta del DURC è già stata fatta ed è in possesso di altre PA (Pubbliche Amministrazioni).

Nel caso degli appalti pubblici – come previsto dalla recente normativa (DL 69/2013 del fare) la verifica del documento avviene in ragione delle fasi ante aggiudicazione, al momento dell’aggiudicazione, all’atto della stipula del contratto e, ancora, – durante la fase dell’esecuzione dei lavori – al momento del pagamento dei SAL (Stato Avanzamento Lavori) regolarmente eseguiti e, infine, all’atto della stesura del certificato di collaudo (saldo finale) da parte della SA (Stazione Appaltante).

Nello specifico per l’impresa che partecipa alla gara d’appalto, le irregolarità del DURC nelle fasi anti stipula contratto possono determinare l’espulsione dalla gara del concorrente.

La normativa prevede che la richiesta del DURC possa essere avanzata esclusivamente dagli appaltanti e non dagli operatori che si sono aggiudicati i lavori e, va ricordato, che non è ammessa alcuna forma di autocertificazione.

Il futuro del DURC: tra obbligo e cancellazione

Il tema del DURC, anche in attesa dei possibili sconvolgimenti preannunciati dal Governo Renzi, è sempre di attualità e di interesse. La possibilità che il DURC venga sostituito / cancellato dagli adempimenti a carico delle aziende è oggettiva. Ad oggi ancora non è chiaro quale potrà essere l’indirizzo normativo in tal senso.

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